Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22335 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 05/08/2021), n.22335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

D.S.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale

stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to Marco Lacarra, che ha

indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv.to Maria Antonia Gioffre’, alla via Castelfranco Veneto n.

73 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2129, pronunciata dalla Commissione tributaria

regionale della Puglia il 23.6.2014, e pubblicata il 27.10.2014;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. All’esito di verifica effettuata nelle forme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, c.d. redditometro, l’Agenzia delle entrate, a seguito dell’invio di questionario informativo e dell’infruttuoso svolgimento di procedura di accertamento con adesione, notificava ad D.S.A. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a maggior reddito Irpef conseguito nell’anno 2007, “a seguito dell’acquisto di un’autovettura Toyota, mod. Corolla di 2231 c.c. per un prezzo di Euro 23.601,00” (sent. CTR, p. II).

2. La contribuente, ritenendo non sussistere i presupposti per l’applicazione del redditometro, impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impositivo.

3. L’Amministrazione finanziaria gravava di appello la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione tributaria regionale di Bari, sostenendo di avere assicurato piena prova della ricorrenza dei presupposti di legge per l’applicazione dell’accertamento sintetico, e contestando che la contribuente fosse riuscita ad assicurare la prova contraria. La Ctr ricostruiva la normativa primaria e secondaria vigente in materia, quindi osservava che la ricorrente ha dimostrato di possedere un reddito fisso da lavoro e di essersi avvalsa anche della collaborazione economica dei suoi genitori; inoltre, il marito ha percepito una, pur modesta, indennità pecuniaria annua. Riteneva pertanto infondato l’accertamento e ne confermava l’annullamento.

4. Avverso la decisione sfavorevole adottata dalla Ctr della Puglia, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso D.S.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il suo motivo di ricorso, che indica di proporre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2 e art. 38, comma 4 e ss., e dei collegati DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, dell’art. 2728 c.c., nonché degli artt. 113 e 115 c.p.c., in cui è incorsa la Ctr perché, “pur riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l’accertamento sintetico (effettiva disponibilità in capo al contribuente dei beni contestati indicatori di capacità contributiva) ha ritenuto lo strumento accertativo dell’Ufficio non giustificabile” (ric. p. 9).

2. L’Amministrazione finanziaria lamenta con il suo motivo di ricorso che l’impugnata Ctr è incorsa nella violazione di legge perché “la disponibilità in capo al contribuente dei beni considerati dal redditometro costituisce una presunzione legale di capacità contributiva ai sensi dell’art. 2728 c.c., nella misura calcolata in base all’applicazione del redditometro stesso” (ric., p. 13), e la D.S. non ha assicurato la prova contraria.

2.1. Chiarezza espositiva suggerisce di ricordare che la contribuente dispone, insieme con il suo nucleo familiare, di un’unica abitazione, per la quale sta corrispondendo ratei di mutuo, ed ha acquistato l’autovettura Toyota Corolla di cui innanzi, alle condizioni ivi indicate. Ha conseguito nell’anno in contestazione un reddito di Euro 15.172,00, ed il marito ha percepito un’indennità pari ad Euro 1.034,00. La stessa Amministrazione finanziaria, osserva la Ctr, “aveva ritenuto le spese per l’acquisto”, dell’autovettura, effettuato nell’anno 2006, “compatibile con la disponibilità di denaro presente sul conto corrente cointestato con il coniuge”. Le spese della contribuente dovevano quindi essere calcolate, essenzialmente, in considerazione delle esigenze della famiglia, del pagamento del mutuo per la casa di abitazione, pari ad Euro 5.165,00 annue, nonché degli esborsi necessari per la manutenzione di una casa e di un’automobile quasi nuova.

La Ctr ha motivato, esprimendo il giudizio di fatto che le compete, che “nel caso in questione, la contribuente ha dimostrato di possedere un suo reddito di lavoro dipendente: il marito ha un’indennità annua, sia pure di modesto ammontare: le spese per la gestione familiare e per il mantenimento dell’autovettura non in misura abnorme: l’aiuto dei genitori per il sostentamento della famiglia stessa: fanno ritenere lo strumento accertativo dell’Ufficio non giustificabile” (sent. Ctr, p. 4).

3. Le censure proposte dall’Amministrazione finanziaria risultano inammissibili, invero, in conseguenza della loro genericità, in sostanza risolvendosi nella richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di provvedere ad un riesame valutativo della congruità e rilevanza del materiale probatorio. L’impugnante, infatti, contesta che la Ctr “ha recepito delle semplici argomentazioni difensive non provate e, dunque, inidonee a confutare la pretesa erariale. Manca, infatti, agli atti del giudizio la prova della consistenza e dell’effettività degli apporti di liquidità da parte dei genitori” (ric., p. 14). L’Amministrazione finanziaria non ha però cura di indicare specificamente quali prove fossero state prodotte dalla contribuente ovvero anche, al limite, che nessuna prova venne prodotta dalla contribuente, demandando tale valutazione, in modo surrettizio ed anche per questo inammissibile, a questa Corte. Neppure la ricorrente ha cura di segnalare come abbia proposto le sue critiche nel corso dei gradi di merito, e con quali formule, in modo da consentire a questa Corte di esercitare il controllo che le compete, in materia di tempestività e congruenza delle contestazioni introdotte, ancor prima di procedere a valutare se le stesse siano state diligentemente coltivate ed appaiano decisive.

Rimane da osservare, per mera completezza, che neppure si comprende l’affermazione dell’Agenzia delle entrate secondo cui: “Si riteneva che le spese elencate fossero completamente a carico della sig.ra D.S., dato che il coniuge percepiva una rendita annua, erogata dall’INAIL, come da attestazione allegata relativa all’anno 2004, pari ad Euro 1.034,00” (ric., p. 3). Invero, specie perché sono in questione redditi e spese di non elevata entità, non si comprende perché un reddito, comunque riconosciuto come percepito dal nucleo familiare, dovrebbe essere escluso dall’accertamento in questione.

Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese di lite del presente giudizio per cassazione sono liquidate come in dispositivo, seguendo l’ordinario criterio della soccombenza, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del non elevato valore della causa.

4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

La Corte.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, che condanna al pagamento delle competenze di lite in favore di D.S.A., e le liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, esborsi per l’ammontare di Euro 200,00, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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