Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22333 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C.E. – Public Contractors Enterprise s.r.l. elett.te domiciliata in

ROMA, Lungotevere delle Navi 30 presso l’avvocato Ruffini Giuseppe

che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Soc. Cooperativa Edilizia Arsenale a.r.l. elett.te dom.ta in Roma

Lungotevere dei Mellini 24 presso l’avvocato Giacobbe Giovanni che la

rappresenta e difende, per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 460 della Corte d’Appello di Messina

depositata il 17.10.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20.09.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato G. Ruffini che ha chiesto

accogliersi il ricorso;

udito per la controricorrente l’avv. G. Giacobbe, che ne ha chiesto

il rigetto;

sentito il P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. dr. Rosario Russo

che ha chiesto rigetto dei motivi da 1 a 9 previa correzione della

motivazione della sentenza (L.S. n. 13 del 1973, ex art. 2 ed L.R.S.

n. 6 del 1992, ex art. 11), assorbimento dei motivi da 10 a 19,

accoglimento degli altri motivi del ricorso con effetto estensivo

sulle dioendenti statuizioni emesse dalla sentenza impugnata in sede

rescissoria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’esito del rapporto scaturito dall’appalto 1.12.1993 tra l’Impresa P.C.E. Public Contractors Enterprise s.r.l. e la Cooperativa Edilizia Arsenale s.c.a.r.l. – avente ad oggetto la costruzione di 40 alloggi di ERP con contributo della Regione siciliana – l’Impresa ebbe ad accedere all’arbitrato previsto ponendo quesiti relativi alla spettanza di indicate somme per revisione prezzi maturata, per indennizzo maggiori lavori, per interessi per ritardati pagamenti dei SAL e lamentando le indebite detrazioni effettuate dalla Committente, il mancato versamento dell’IVA sul corrispettivo a forfait, il mancato svincolo della cauzione nonchè chiedendo rivalutazione ed interessi e statuizione del carico delle spese tutte sulla Committente. La Cooperativa si costituì dissentendo dalle richieste e formulando propri quesiti e, all’esito di articolazione e precisazioni dei quesiti da parte di PCE, il Collegio, con lodo 3.4.2004, dichiarò spettante alla Impresa, per compenso revisionale secondo il sistema del prezzo chiuso, la somma di Euro 544.958,78 con gli interessi nonchè gli interessi sui SAL, rigettando la richiesta di indennizzo per maggiori lavori; dichiarò, poi, il diritto della Impresa al pagamento della rata di saldo per Euro 18.401,50 ed allo svincolo della cauzione; rigettò o dichiarò assorbite le richieste poste nei quesiti dalla Cooperativa, fatta eccezione per quelle afferenti il pagamento di penale per L. 980.000 ed il rilascio da PCE dei certificati di collaudo degli impianti,; pose i 2/3 delle spese di arbitrato e di quelle legali a carico della Coperativa.

Con citazione del 29.6.2004 la Cooperativa Arsenale ha convenuto PCE innanzi alla Corte di Messina proponendo motivi di impugnazione e chiedendo: l’annullamento del lodo, quindi rigettarsi tutte le domande di PCE, statuirsi nulla essere dovuto per compenso revisionale, e di contro determinarsi i danni arrecati per ritardata consegna delle unità abitative e dei certificati, con penale ed accessori. La PCE si è costituita ed ha chiesto il rigetto della impugnazione.

La Corte di Appello di Messina, con sentenza non definitiva 15.10.2007, ha dichiarato la nullità del lodo e, in sede rescissoria, ha rigettato la domanda di PCE di pagamento di Euro 544.958,78 per compenso revisionale, quella afferente gli interessi sui SAL, quella relativa alla somma di Euro 18.411,50 e di contro ha condannato PCE a pagare la penale di Euro 36.215,50, ed al risarcimento dei danni arrecati (per la cui determinazione il giudizio necessitava di ulteriore istruttoria), quindi disponendo che lo svincolo della cauzione fosse correlato alla erogazione del risarcimento dei danni patiti dalla Cooperativa ed infine annullando la pronunzia sulle spese. In motivazione la Corte di merito, in sede rescindente:

quanto alla questione afferente la revisione dei prezzi, ha escluso il diritto al compenso revisionale perchè:

A) la previsione inderogabile di cui alla L.R. 12 gennaio 1993, art. 56 (sostitutiva della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, art. 44) negava la possibilità di procedere a revisione prezzi per i lavori appaltati dagli Enti di cui alla L.R. n. 21 del 1985, art. 1 e tal previsione era applicabile alla specie trattandosi di appalto per la costruzione di ERP sovvenzionata e quindi di programmi “pubblici” ai sensi del tit. 4^ L. n. 865 del 1971 nei quali la Regione assumeva funzioni di vigilanza D.P.R. n. 616 del 1977, ex art. 94 sulle cooperative a contributo pubblico (quale era la Arsenale);

B) peraltro esso era escluso dai patti, posto che l’art. 9 fissava una anticipazione del 10% come corrispettivo della rinunzia alla revisione per 30 mesi dall’inizio lavori e l’art. 7, comma 3 del CSA su tale base convenzionale escludeva la revisione stessa, nel mentre l’art. 2 dello stesso CSA all. A ribadiva la previsione di fissità dei prezzi, fissati in guisa da comprendere la revisione;

ed ha accolto la doglianza sulla applicazione del sistema del prezzo chiuso nella revisione (sistema non previsto, comunque inapplicabile stante la durata di 24 mesi del contratto, e affatto alternativo al sistema della revisione).

Quanto al problema della imputabilità dei ritardati adempimenti, premessa per affermare od escludere il diritto alla revisione prezzi, la Corte territoriale ha dissentito dalla valutazione di non imputabilità dei ritardi nei lavori (che il Collegio aveva affermato per il sistematico ritardo nei pagamenti) evidenziando sia la assenza di riscontri documentali dei ritardati pagamenti sia, e di converso, la eloquenza delle lettere PCE 20.4.1996 e 17.6.1997 dalle quali emergeva la gratitudine dell’Impresa per la tempestività dei pagamenti effettuati (l’uno e l’altro elementi non contraddetti dal provvedimento 3.8.2001 del Sindaco) Quanto al subordinato profilo dell’atto integrativo 5.9.1997, non esaminato dal Collegio, e dal quale emergeva una rinunzia a qualsiasi aumento del prezzo stante la proporga di fine lavori sino al 30.11.1998, la Corte ne ha considerato la fondatezza ma lo ha ritenuto assorbito nell’accoglimento dei primi due motivi. Quanto alla questione dell’indennizzo per maggior durata lavori, la sentenza ha affermato che esso non era ammissibile stante il difetto di interesse della Cooperativa a trattare questione rigettata dal Collegio con statuizione non impugnata. Quanto alla spettanza degli interessi sui SAL 10.11.12. La Corte ha statuito che essa andava esclusa posto che i lavori “a misura” in tali SAL non erano stati accettati dalla Committente, non emergevano ex actis e la stessa PCE non aveva mai affermato che detti lavori erano stati eseguiti e non contabilizzati.

Quanto alla penale per ritardi, la Corte ha affermato la spettanza alla Cooperativa, non essendovi ragioni, come dianzi affermato, per ritenere non imputabili i ritardi di PCE. Quanto alle questioni afferenti difformità e ritardi nelle consegne, risolte dal Collegio affermando che alloggi e certificati dovevano essere consegnati solo alla data di deposito del lodo, la sentenza ha accolto la impugnazione della Cooperativa, rilevando che il verbale di ultimazione lavori 7.12.2001 era la data individuata per la consegna, che per l’effettuazione delle consegne provvisorie degli appartamenti non poteva configurarsi alcun condizionamento alla regolarizzazione dei pagamenti ex art. 8, comma 2 del contratto (essendo state fatte consegne provvisorie di ben 20 alloggi senza alcuna previa regolarizzazione dei pagamenti), che prima della ultimazione non potevano redigersi gli atti di contabilità finale nè emettersi i certificati, che in ogni caso il saldo prezzo era stato regolato durante la pendenza dell’arbitrato (il 5.9.2002), che parimenti i certificati di collaudo e conformità sarebbero dovuti essere emessi dal 5.9.2002 e dal 9.9.2002.

Quanto ai danni da omessa vigilanza del cantiere, la Corte ha accolto l’impugnazione, non avendo il Collegio dato alcuna risposta al quesito espressamente articolato dalla Cooperativa.

Quanto alla debenza del saldo di Euro 18.301,50 essa andava esclusa posto che – ha affermato la Corte – detto saldo era stato pagato, come ammesso da PCE, sin dal 5.9.2002.

Quanto alla questione dello svincolo della cauzione, la Corte ha affermato essere affatto immotivata la decisione di autorizzare lo svincolo senza aver neanche deciso sulla spettanza dei danni alla Cooperativa riconosciuti nell’an. Quanto al regime delle spese, si è ritenuto dover essere annullata la decisione in relazione a quanto statuito.

Passando quindi alla decisione in rescissorio, la Corte di Messina ha statuto che non era dovuto l’importo liquidato per compenso revisionale, che neanche dovute erano le somme per le riserve prospettate da PEC, che andava accolta la domanda della Cooperativa di risarcimento dei danni per ritardata consegna degli alloggi e per mancata consegna dei certificati di collaudo e conformità, dovendosi al proposito disporre CTU per la stima dei danni stessi, che andava accolta la domanda di condanna di PCE al pagamento della penale per ritardi (nella somma di Euro 72.433,08, dimidiata stante la consegna provvisoria di 20 alloggi), che non spettavano gli interessi sui SAL e sui lavori a misura per alcuni di essi, che per i danni da omessa custodia andava del pari disposta CTU e che andavano accolte le domande sulla errata condanna alle spese della Cooperativa. Per la cassazione di tale sentenza PCE ha proposto ricorso con atto del 16.2.2008 articolato su 41 motivi, resistiti dalla Cooperativa Arsenale con controricorso del 28.3.2008. Nella sua difesa la Cooperativa ha eccepito in limine la inammissibilità del ricorso sotto due distinti profili e la inammissibilità di alcune censure ed ha quindi prospettato la infondatezza di tutte le doglianze. Entrambi i difensori hanno depositato diffuse memorie finali ed hanno infine discusso oralmente la controversia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, disattese in limine le eccezioni – generali e specifiche – sollevate da Arsenale (per brevità in tal modo indicata la controricorrente) per contestare l’ammissibilità del ricorso e delle indicate censure, debbano essere prese in esame le articolatissime doglianze che PCE (usando d’ora innanzi tale acronimo, per brevità, ad indicare la ricorrente società) muove alla sentenza raggruppando le proprie censure attorno alle “questioni” che la sentenza della Corte di Messina ha affrontato in relazione agli undici motivi di impugnazione del lodo. All’esito della analitica esposizione dei motivi, pertanto tutti correlati alla relativa “questione”, il Collegio esprimerà quindi la propria valutazione di inammissibilità, rigetto, accoglimento (in tal ultimo caso, necessitando la fase del rinvio, dettandosi il principio di diritto o indicandosi i parametri per la chiesta logica e completa valutazione).

Sulle pregiudiziali di Arsenale.

1) A criterio di Arsenale, avendo le censure attinto solo i capi della pronunzia rescindente e lasciate immuni le decisioni assunte in fase rescissoria, nel merito delle pretese, la acquiescenza a tali statuizioni – in un contesto di necessaria inapplicabilità dell’art. 336 c.p.c. – priverebbe di interesse PCE a coltivare la impugnazione dei (soli) capi rescindenti della pronunzia. La eccezione, come diffusamente osservato da PCE in memoria, non è condivisibile posto che, attribuendo indebita valenza, sul piano della formazione del giudicato, alla scansione logica e funzionale tra momento rescindente e momento rescissorio, cerca in tal scansione un improbabile sostegno alla tesi della non applicazione, al giudizio di impugnazione del lodo, dell’art. 336 c.p.c. Ma poichè questa Corte non ha mai dubitato della piena applicabilità di detta disposizione al giudizio in discorso (Cass. n. 18149 del 2002 e n. 17631 del 2007), con affermazione di un principio che è dal Collegio pienamente condiviso, ne discende che l’impugnazione immediata del singolo capo rescindente era ed è condizione necessaria e sufficiente a giustificarne l’esame essendo la conseguente e correlata pronunzia rescissoria di rigetto capo “dipendente” da quello contestato.

2) A giudizio della difesa di Arsenale andrebbe poi posto in via “preventiva” il problema della unitarietà della tenuta della statuizione rescindente pur articolata in vari capi: ove anche uno dei motivi di impugnazione avverso di essi dovesse essere respinto la nullità del lodo non sarebbe più predicabile. La riferita proposta metodologica da un canto appare di dubbia plausibilità (posto che, se è vero che l’accoglimento di una censura sul singolo capo rescindente non si trasmette in via automatica agli altri è altrettanto vero che nulla autorizza a ritenere che il superamento del controllo di legittimità di un capo renda immuni da controllo tutti gli altri) e dall’altro canto porta ad ignorare l’art. 830 c.p.c., comma 1 (anche nel testo vigente ante D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24) ed il precetto di correlazione della latitudine della nullità alla autonomia reciproca dei capi del lodo, precetto che la Corte di Messina ha nella specie applicato.

3) Ritiene infine la difesa di Arsenale che numerosi motivi, segnatamente quelli evocanti le violazioni di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sarebbero inammissibili perchè sollecitanti un controllo non consentito e comunque perchè evocanti la verifica del dictum arbitrale a sostegno della censura di incongruità logica. Il rilievo appare inutilmente programmatico, là dove dimentica che la verifica di ammissibilità va fatta, per singolo motivo (ed appresso sarà effettuata), alla stregua della rispondenza al modello normativo ed ai parametri giurisprudenziali di cui all’art. 366 bis c.p.c. (la sintesi conclusiva di cui a S.U. 16528 de 2008 ed a Cass. 27680 del 2009 e 2799 del 2011) e là dove indebitamente nega che la statuizione arbitrale esaminata è certamente uno dei termini di verifica della congruità logica della valutazione di fatto operata dal giudice dell’impugnazione e rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sui motivi del ricorso PCE Sulla questione afferente la spettanza del compenso revisionale, si articolano nove motivi:

Motivo 1: censura la decisione di ritenere applicabile l’esclusione della revisione prezzi disposta dalla L.R.S. n. 21 del 1985, art. 44 come modificato dalla L.R.S. n. 10 del 1993, art. 56 per i lavori appaltati dagli Enti di cui all’art. 1, senza avvedersi che tra detti Enti (Regione – enti locali ed istituzionali – soggetti pubblici controllati o vigilati) non poteva rientrare la Cooperativa, la quale, pur essendo come tale “vigilata” dalla Regione, e pur essendo beneficiata di contributi pubblici, non era nondimeno Ente Pubblico.

Motivo 2: si duole, ad abundantiam, ribadito quanto sopra, che si sia escluso il sistema del prezzo chiuso stante la durata contrattuale di 24 mesi: essa era stata prorogata, infatti, con atto 5.9.1997.

Motivo 3: censura la disattenzione della sentenza per la previsione (L.R.S. n. 21 del 1985, art. 44, comma 2) di una facoltà di ricorso al prezzo chiuso.

Motivo 4: censura ancora la contraddizione insita nella affermazione, di incompatibilità del sistema a prezzo chiuso con la durata di 24 mesi del contratto (art. 44, comma 2 cit.), con l’accertamento della avvenuta proroga per atto 5.9.1997.

Motivo 5: si denunzia come errata la decisione sulla impugnazione del lodo per violazione dei criteri ermenutici in punto pattuizione di revisione prezzi, avendo la Corte pronunziato su un motivo di impugnazione inammissibile perchè contenente una mera proposta di interpretazione.

Motivo 6: si denunzia lo stesso errore, sotto l’ulteriore profilo dell’avere la Corte deciso una questione di interpretazione sulla base della propria lettura del testo contrattuale.

Motivo 7: ribadisce l’errore commesso nel non aver considerato che i motivi di impugnazione sulla questione del richiamo contrattuale al prezzo chiuso erano inammissibili perchè mere proposte di rivalutare quanto deciso dal Collegio.

Motivo 8: reitera la stessa censura sotto lo stesso profilo della erronea ammissione di un motivo afferente soltanto l’interpretazione di clausole contrattuali.

Motivo 9: rinnova la stessa censura di inammissibilità sotto il diverso profilo della decisione su motivo di impugnazione che non presentava con chiarezza le regole di diritto violate dal Collegio nella sua interpretazione.

La decisione del Collegio.

Motivo 1: la censura, che contesta la risposta affermativa alla quaestio nullitatis della pattuizione posta al Giudice dell’impugnazione con riguardo all’art. 12 del contratto 1.12.1993 (del quale si è anche predicata la inefficacia negoziale) è fondata, con la correlata cassazione con rinvio della pronunzia perchè – esclusa la sussistenza del divieto – il giudizio si appunti sulla sola quaestio voluntatis, negli aspetti articolati e nei limiti che i motivi di cui appresso chiariranno.

Ed invero, la lettera della richiamata L.R.S. n. 21 del 1985, art. 1 con il suo espresso riferimento agli Enti vigilati dalla Regione quali soggetti appaltanti lavori pubblici e sottoposti al divieto di revisione prezzi, con il temperamento limitato del prezzo chiuso, fa escludere che la società cooperativa a r.l. possa tra essi enti (pubblici) annoverarsi.

Nè può assumere rilievo la permanente previsione di una vigilanza nei riguardi dell’azione del soggetto di diritto privato-cooperativa edilizia: essa vigilanza è infatti diretta a tutela non dell’operatività di un organismo di diritto pubblico, tenuto ad agire nell’ambito delle regole della corretta aggiudicazione ed esecuzione dei lavori pubblici, ma delle sole ragioni della correttezza nella gestione dei contributi dei quali venga a beneficiare la società di capitali-cooperativa, contributi che assumono le forme odierne di agevolazione per l’accesso al credito e cioè quelle di una pubblica sovvenzione in favore di soggetto di diritto privato.

Non vi è dunque alcuna possibilità di comprendere Arsenale nell’ambito degli enti pubblici per i quali è fatto divieto della revisione prezzi e posto serio limite all’alternativo ricorso al sistema del prezzo chiuso.

Che del resto la cooperativa edilizia possa oggi, ed anche nell’epoca qui rilevante (1993), considerarsi organismo di diritto pubblico – pertanto suscettibile di attrazione nella sfera degli Enti regionali di cui alla L.R.S. n. 10 del 1993, art. 56 (novellante la L.R.S. 21 del 1985, art. 44 che richiama, quanto a sfera applicativa del divieto, l’art. 1 succitato) – è posto in radicale – e qui condiviso – dubbio dalle S.U. di questa Corte con la pronunzia n. 15853 del 2009 nella quale si afferma che devesi considerare che la cooperazione per la realizzazione di edilizia di civile abitazione concepita in origine nel T.U. del 1938 come strumento statuale di attuazione di politiche sociali per la casa (in particolare attraverso il cd. contributo erariale dello Stato in conto capitale od interessi, la definizione dei requisiti di ammissione e delle modalità di assegnazione, la fissazione del corrispettivi per l’assegnazione, i controlli affidati al Ministero dei lavori pubblici sulla attività della cooperativa), è rimasto tale fino alla L. 10 novembre 1965, n. 1179, che ha sostituito il contributo erariale con un’agevolazione concessa sui mutui. Dopo la ulteriore svolta di cui alla L. 17 febbraio 1992, n. 179 (recante norme per l’edilizia residenziale pubblica) che riconobbe un ruolo diverso alla cooperativa edilizia, ormai aperto a nuove prospettive di impresa quali l’attività di recupero del patrimonio edilizio, il processo di progressiva privatizzazione si è completato con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 53 che ha soppresso le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica per poi trovare definitiva attuazione con la L. n. 136 del 1999, art. 16 (sul sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per gli interventi in materia di opere a carattere ambientale), che, con norma avente carattere interpretativo, ha stabilito la non applicabilità dei tu., a partire dalla L. 10 novembre 1965, n. 1179, agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo 2^ dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di finanziamento: detta norma è intervenuta quando ormai, nella elaborazione giurisprudenziale, il contributo erariale era considerato del tutto equivalente, ai fini della pronunzia sulla giurisdizione, alle sovvenzioni pubbliche espresse in forme agevolative diverse, con interpretazione affatto in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004. Resta quindi acclarato che nessun divieto di legge avrebbe potuto inficiare la validità di una convenzione tra Arsenale e PCE applicativa all’appalto così originato di un sistema di revisione prezzi.

Motivi 2, 3 e 4: la cognizione di tali motivi resta assorbita nell’effetto rescindente correlato all’accoglimento del motivo 1 e dei motivi 5, 6, 7, 8 9 di cui appresso. Ed infatti, posto che la L.R.S. n. 21 del 1985, artt. 44 e 45 (come modificati dalla L.R.S. n. 10 del 1993, artt. 56 e 57, applicabile al contratto 1.12.1993) configuravano una articolata serie di condizioni e limiti per il ricorso alla modalità di adeguamento (alternativa) del prezzo chiuso, le censure restano assorbite nella questione, devoluta al giudice del rinvio, della esistenza di una pattuizione revisionale, e dei limiti temporali previsti. Il condizionamento della questione all’accertamento di una previsione espressa di adeguamento revisionale è del resto percepito nella stessa sentenza in disamina ma risolto in modo affatto contraddittorio (pag. 17).

Motivi 5, 6, 7, 8 9: detti motivi, che si esaminano complessivamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondati nei termini appresso indicati. All’accoglimento consegue la cassazione con rinvio perchè il giudice della impugnazione abbia ad esaminare la quaestio voluntatis alle condizioni, nei limiti e secondo i parametri che saranno appresso indicati. Ed invero, come esposto nei motivi richiamati, la Corte di Messina ha dato atto che il denunziato (da Arsenale) art. 12 del contratto 1.12.1993 prevedeva una ipotesi di revisione prezzi (della quale veniva dalla impugnante predicata la nullità per le dianzi disattese ragioni di contrasto con norma imperativa). Ma il giudice del merito, accingendosi, dopo aver statuito la nullità della clausola, ad esaminare (più che con scoperta sovrabbondanza argomentativi … con palese inversione logica) se mai detta clausola avesse la portata negoziale idonea a metterla in rotta di collisione con la norma imperativa, ha ritenuto che la revisione prezzi andasse esclusa anche perchè essa revisione era, oltre che contra legem, … contra pacta. Le censure, ammissibili perchè l’accertamento della volizione contrattuale escludente è ratto autonoma rispetto a quella dell’accertamento di una voluntas legis invalidante, sono anche fondate. La Corte territoriale senza aver prima verificato ed attestato che i motivi di impugnazione sulla quaestio voluntatis attingessero i soli profili compatibili con i limiti del giudizio impugnatorio, ha dato implicitamente per ammessa la coerenza con detti limiti e poi, invece di accertare se nel concreto il Collegio arbitrale avesse violato i parametri di interpretazione contrattuale (se e nei limiti in cui tal violazione fosse stata denunziata), ha ben ritenuto di immediatamente sostituire la propria interpretazione letterale, teleologia e sistematica a quella data dagli arbitri (pag. 17 capoversi secondo e terzo della sentenza). La sentenza è quindi pervenuta al risultato di fornire un accertamento della volontà contrattuale che in alcun modo le competeva, alla stregua del costante orientamento di questa Corte sui limiti del sindacato impugnatorio sulla interpretazione arbitrale del contratto (da ultimo in Cass. 8049 del 2011, ed ante in Cass. 13511 del 2007 e 6423 del 2003). Spetterà pertanto al giudice dell’impugnazione in sede di rinvio accertare ed attestare quali norme e quali parametri siano stati prospettati dall’impugnante come violati e quindi quali violazioni di legge e quali contraddizioni/illogicità gravi e determinanti (tali da rendere non comprensibile il decisum arbitrale) siano state nell’interpretazione arbitrale perpetrate; competerà quindi di procedere, se e nei limiti in cui siffatte violazioni fossero state prospettate e siano ritenute sussistenti in sede di verifica della loro fondatezza, alla conseguente valutazione di nullità o validità del lodo, solo nel primo caso, ed in sede rescissoria, provvedendosi alla esposizione della corretta lettura della volontà contrattuale con riguardo alle dibattute questioni della ricezione del sistema revisionale e della sua modalità attuativa del prezzo chiuso.

Sulla questione della imputabilità dei ritardi,premessa per l’operatività della revisione prezzi vengono proposti sette motivi.

Motivo 10: si duole del fatto che la Corte abbia preso in esame il motivo di impugnazione di nullità del lodo il quale, invece, si limitava ad invocare la disapplicazione arbitrale dell’art. 115 c.p.c. e artt. 2733 e 2735 c.c. (per mancata attenzione alle due lettere “confessorie”) mascherando il reale intento di porre in discussione la valutazione fatta dal Collegio.

Motivo 11: in relazione a quanto sopra, si censura il fatto che, dato ingresso a detta censura, la Corte abbia solo (ma indebitamente) sostituito la propria valutazione a quella del Collegio.

Motivo 12: sempre in relazione a quanto sopra ci si duole del fatto che la Corte, ignorando l’esistenza di ampia, congrua e insindacabile motivazione del lodo sui detti ritardi, abbia sostituito ad essa la propria valutazione, quindi pronunziando nel merito.

Motivo 13: ancora sulla stessa questione si lamenta che la sostituzione sia avvenuta anche nella supposta rilevanza di documenti.

Motivo 14: denunzia quindi che, all’esito delle indebite prevaricazioni, la Corte di Appello abbia poi essa stessa reso una motivazione sulla inesistenza dei ritardi, indidonea a giustificare la decisione.

Motivo 15: denunzia la inadeguatezza della motivazione con la quale si è affermato il carattere “confessorio” delle lettere PCE 30.4.1996 e 17.6.1997, avendo la Corte mancato di effettuare una analisi della portata di quelle dichiarazioni e dell’animus confitendi che ad esse sarebbe stato sotteso.

Motivo 16: censura parimenti di arbitrarietà la decisione di estrapolare un solo passaggio delle lettere e di farlo assurgere abusivamente ad elemento confessorio generale.

La decisione del Collegio.

Tutti gli esposti motivi (da 10 a 16) devono dichiararsi assorbiti nell’effetto rescindente derivante dall’accoglimento dei motivi 1, 5, 6, 7, 8 e 9.

Ed invero, sulla questione in disamina la Corte di Messina, che aveva escluso in diritto (per nullità) ed in fatto (per accertata volontà contrattuale) il diritto alla revisione prezzi nelle sue modalità previste, non avrebbe avuto ragione di pronunziare espressamente, posto che la questione dei ritardi era prospettata come esclusiva ragione tecnico giuridica per l’accesso al compenso revisionale.

Nondimeno ha pronunziato, non implausibilmente, sussistendo a suo avviso una evidente connessione con il sesto (autonomo) motivo di impugnazione tale da imporre una trattazione “anticipata” e richiamabile della questione stessa. Le censure, dunque, afferenti capo autonomo del decisum, sono ammissibili ma, come premesso, esse devono dichiararsi assorbite nell’esito della decisione sulle questioni per le quali vi è stato accoglimento dei motivi: solo l’accertamento di una legittima volontà contrattuale optante per il meccanismo della revisione prezzi nelle sue modalità alternative e possibili rende, infatti, rilevante l’accertamento della esistenza o meno di ritardi imputabili alla Impresa (escludenti il compenso) od invece non imputabili (perchè correlati alla inadempienza nella solutio da parte della committente) e quindi legittimanti a richiedere il compenso.

Sulla questione dell’atto integrativo 5.9.1997, vengono proposti tre motivi alla decisione sui quali si sostiene la deducente abbia interesse avendo la Corte di Messina, pur dopo aver dichiarata assorbita la questione nell’accoglimento del primo motivo, nondimeno statuito sul suo merito.

Motivo 17: si lamenta la evidente inammissibilità di un motivo di impugnazione che tenterebbe di far passare come violazione dell’art. 115 c.p.c. e artt. 1362 e 1363 c.c. una proposta di dissentire dalla congrua argomentazione del Collegio sulla portata dell’atto integrativo.

Motivo 18: censura il fatto che, ritenuto ammissibile il motivo, la Corte di merito lo abbia anche ritenuto fondato sostituendo la propria interpretazione dell’atto a quella, insindacabile perchè congruamente motivata, del Collegio.

Motivo 19: si duole della apoditticità della motivazione ut supra “sostitutiva”, adottata dissentendo da quella arbitrale e riproducendo acriticamente quella della impugnante Cooperativa.

La decisione del Collegio Anche la cognizione di tali motivi deve ritenersi assorbita. Essi sono certamente ammissibili perchè censurano la autonoma ratio con la quale la Corte di Messina (pag. 19 secondo cpv.), pur avendo considerato che la questione posta dall’impugnante (afferente la portata dell’atto integrativo 5.9.1997 sulla immodificabilità dei prezzi sino al 30.11.1998) doveva considerarsi assorbita nella dichiarazione di nullità del lodo per esclusione legale e contrattuale della revisione prezzi, ha nondimeno pronunziato sulla stessa affermando che, a suo avviso (!), la clausola divietava alcuna revisione sino al termine prorogato.

Ma le censure sono nondimeno assorbite nell’accoglimento dei motivi 1, 5, 6, 7, 8 e 9 che impongono, come dianzi detto, al giudice del rinvio una nuova, corretta disamina della quaestio voluntatis sull’intero istituto revisionale: solo affermata la esistenza della valida ricezione contrattuale dell’istituto, nelle forme possibili, sarà infatti corretto interrogarsi sulla esistenza della questione de qua (nel senso che sia stata esattamente denunziata al giudice dell’impugnazione) e sulla sua soluzione (essere o meno l’atto 5.9.1997 comunque cronologicamente limitativo della revisione).

Sulla questione della spettanza degli interessi sui SAL 10, 11, 12, sono stati proposti da PCE tre motivi.

Motivo 20: si duole del fatto che si sia affrontata e decisa una censura di diritto contro il lodo arbitrale senza che essa fosse correlata ad alcuna specifica violazione, ma solo ad un generico richiamo a violazione di “norme di diritto”.

Motivo 21: censura la stessa decisione della Corte, sulla spettanza degli interessi sui SAL 10, 11 e 12, per i risultati attinti, pari ad una rivalutazione delle questioni e non ad un controllo sui denunziati errori.

Motivo 22: censura al pari la decisione per vizio di motivazione, consistente nel fatto che la sentenza non avrebbe indicato le norme di diritto asseritamente violate dagli arbitri.

La decisione del Collegio.

I tre indicati motivi, infondati od inammissibili, vanno rigettati.

Emerge, infatti, con sufficiente chiarezza, che la questione di nullità posta dall’impugnante Arsenale era quella del difetto della riferibilità, contrattuale e contabile, dei lavori a misura di cui ai tre SAL alla stessa Committente (Motivo 20). Nè pare essere stato dirimente in una impugnazione innanzi alla Corte di merito, nel senso di precluderne l’esame, il fatto che non si sia inteso corredare tale chiara ragione di violazione di norme di diritto con una adeguata rubrica. La Corte di Messina ha quindi letto la decisione arbitrale in relazione alle allegate risultanze probatorie (nella specie le risultanze di CTU disposta dallo stesso Collegio arbitrale) e, lungi dal perpetrare la censurata sostituzione interpretativa (motivo 21) o di regula juris (motivo 22), ha esposto (pag. 20) le tre ragioni per le quali non sussisteva la imputabilità – riferibilità alla committente di lavori a misura e quindi ha indicato, in tal modo, con assoluta chiarezza, la violazione delle regulae juris di imputabilità al committente dell’appalto di opera commessa dal collegio arbitrale. Le censure non sono quindi pertinenti e persuasive e resta conseguentemente ferma la pronunzia rescindente (e le conseguenti statuizioni rescissorie) resa sul punto.

Sulla questione della estensione della penale da ritardi oltre il periodo 1.9-7.12.2001 vengono formulati quattro motivi.

Motivo 23: ci si duole del fatto che la Corte di merito, con riguardo alla censura di errata limitazione del periodo di computo della penale, la abbia esaminata nel merito senza rilevarne, come eccepito, la inammissibilità per difetto di denunzia di errori di diritto.

Motivo 24: si precisa che l’errore commesso starebbe nell’aver ritenuto formulata una censura ex art. 829 c.p.c., comma 2 con il mero rinvio alle stesse considerazioni svolte in ordine al 2^ motivo (relativo alla giustificatezza dei ritardi per effetto di ritardati pagamenti).

Motivo 25: si censura quindi il merito della decisione di accoglimento della impugnazione, decisione assunta in modo valutativo e con motivazione apodittica.

Motivo 26: si specifica l’accusa di apoditticità della motivazione, posto che il rinvio alle valutazioni fatte nell’esame del secondo motivo di impugnazione (sull’esonero da responsabilità per effetto dei ritardati pagamenti) non consentiva di comprendere la reale base della decisione.

La decisione del Collegio.

I quattro motivi, i primi due attingenti la ammissibilità della generica impugnazione ed i secondi due la laconicità della decisione di accoglimento, sono inammissibili. Quanto ai primi due connessi motivi (il ventitreesimo in realtà essendo solo la premessa descrittiva del ventiquattresimo motivo) essi sono inammissibili per la totale carenza nel quesito del motivo 24 del necessario riferimento alla fattispecie (S.U. 14611 del 2011 e 1630 del 2010): e la fattispecie era costituita da una ragione di impugnazione la cui quaestio juris era riferita, con integrale rinvio, a quanto esposto con riguardo ad altro motivo di impugnazione. Ebbene se tale fattispecie ha trovato corretto luogo espositivo nel corpo del motivo (pag. 77 del ricorso) essa, incomprensibilmente, è sfuggita al quesito (pag. 78) che pertanto ha assunto la veste della rituale riproduzione delle doglianze di ammissione di una impugnativa generica e non titolata nei mentre avrebbe dovuto attagliarsi all’errore (in tesi) commesso ammettendo all’esame una ragione di impugnazione con fondamento per relationem. Venendo quindi ai motivi 25 e 26 essi sono, per diversa ragione, inammissibili. La questione della estensione cronologica della penale da ritardi aveva come uno dei suoi presupposti quella stessa “imputabilità dei ritardi” che era ragione della ammissione od esclusione della revisione prezzi: il ritardo nei pagamenti (scriminante del ritardo nelle consegne) poteva infatti, unitamente alle altre condizioni legali e contrattuali, tanto generare il diritto alla (legittima e se pattuita) revisione prezzi quanto escludere l’applicazione della penale a carico di PCE oltre a quanto il lodo aveva ritenuto indiscutibile (1.9-7.12.2001).

La Corte di Messina ha affermato – in accoglimento del motivo sesto – la debenza da PCE ad Arsenale della penale non limitata, e ne ha quindi in rescissorio indicato l’arco temporale da 30.11.1998 a 7.12.2001 dimidiazione la quantificazione (pag. 26 e 28) e rinviando alle ragioni esplicitate nella motivazione data con riguardo alla imputabilità dei ritardi di PCE. Nessun dubbio che la sentenza del giudice di merito ben potesse utilizzare la motivazione per relationem in punto di diritto con riguardo al presupposto di fatto comune (se pur giustapponibile alle altre sequenze dei diversi istituti in rilievo). Ma nessun dubbio che la censura in questa sede dovesse appuntarsi proprio su quelle ragioni, esplicitate nella disamina del secondo motivo (pag. 18 sentenza) e interamente quanto lecitamente richiamate (pag. 20), e quindi se del caso riprenderle o riassumerle in sede propria, senza invece limitarsi alla censura di una pretesa genericità ed apoditticità della decisione resa: consegue che, inammissibili tanto i motivi sulla conoscibilità della ragione di impugnazione quanto quelli, affatto generici, sulla validità e correttezza della decisione resa sulla stessa, restano (per tal sola ragione processuale) fermi i capi rescindenti e rescissorio della pronunzia resi su detta questione.

Sulla questione della decorrenza dell’obbligo di consegna degli alloggi e della certificazione, sono stati proposti 6 motivi.

Motivo 27: si dissente dalla affermazione della Corte per la quale gli arbitri non avrebbero posto attenzione alla questione del rilievo delle consegne provvisorie, posto che la motivazione del lodo era, su tutte le questioni relative alla decorrenza delle consegna, ampia, puntuale e insindacabile in sede di impugnazione.

Motivo 28: si censura, più radicalmente, l’avere la Corte esaminato le pretese ragioni di nullità là dove esse erano solo una sommatoria di ragioni di dissenso dal lodo dissimulate dal generico richiamo alla violazione dell’art. 1362 c.c. nella lettura dell’art. 8.

Motivo 29: si sottolinea, comunque, che con la propria decisione di diversamente interpretare le clausola sub 8 la Corte di merito avesse solo inammissibilmente sostituito la propria interpretazione a quella arbitrale.

Motivo 30: si specifica, nello stesso senso di cui al motivo precedente, che l’interpretazione della Corte al proposito era solo frutto di valutazioni di fatto.

Motivo 31: si precisa, ancora, che nella prospettazione della propria decisione (di merito ed inammissibilmente “sostitutiva” di quella del lodo) la Corte di Appello di Messina avrebbe adottato motivazione affatto insufficiente sia a spiegare quale vizio avesse ravvisato nel lodo al proposito sia ad illustrare la ragione per la quale le proprie scarne considerazioni avessero idoneità illustrativa.

Motivo 32: si denunzia, comunque, anche il complesso di violazioni di canoni ermenutici compiuta dalla Corte di Messina nella illustrazione della propria valutazione, sia nella parte in cui aveva tratto indebito argomento decisivo dalla scelta di consegnare provvisoriamente alcuni alloggi senza avvalersi dell’eccezione di inadempimento sia perchè tale scelta, in quanto unilaterale di PCE, non poteva mai ascriversi a dato significativo sul piano della lettura della comune volontà delle parti.

La decisione del Collegio.

Le censure esposte nei sintetizzati motivi devono ritenersi fondate nei termini appresso indicati. All’accoglimento consegue la cassazione con rinvio perchè il giudice della impugnazione abbia ad esaminare la quaestio voluntatis afferente il tenore letterale e la portata teleologica dell’art. 8 alle condizioni, nei limiti e secondo i parametri che saranno appresso indicati. Gli arbitri, in realtà, a quanto emerge dalla sentenza della Corte territoriale, avevano fatto leva sull’art. 8 del contratto del 1993 interpretandolo nel senso che l’obbligo di qualsiasi consegna operasse solo in assenza di crediti per saldo prezzo verso Arsenale con la conseguenza per la quale, accertato il credito PCE maturato e non soddisfatto, la decorrenza della obbligazione di consegna poteva collegarsi ragionevolmente alla sola data nella quale – appunto accertate le ragioni reciproche e individuato il creditore al saldo (PCE) – potesse predicarsi che l’Impresa era immune da responsabilità da ritardata consegna. E tal momento venne ritenuto essere quello di deposito del lodo. Orbene, la Corte di impugnazione, sulla sola base della generica invocazione della violazione di norme di diritto, ha ritenuto di procedere alla reinterpretazione sostitutiva dell’art. 8 del contratto (pag, 21 e 22 della sentenza) valorizzando dati testuali e sistematici, il comportamento esecutivo di PCE (la decisione di procedere alla consegna provvisoria di 20 alloggi pur nella permanenza di consistenti ragioni di credito) e quello adempiente di Arsenale (il pagamento del saldo in pendenza del lodo). Si impone, quindi, come con evidenza denunziato nei motivi, il rilievo della indebita sostituzione della interpretazione da parte della sentenza in disamina; indebita perchè non effettuata, come doveroso,solo dopo aver individuato le formulate censure di violazione dei canoni ermeneutici e dopo averle motivatamente ravvisate a carico del lodo, ed a tal reinterpretazione essendo il giudicante immediatamente pervenuto sulla sola premessa di una non condivisione dei risultati interpretativi. E siffatta sostituzione, come innanzi diffusamente rammentato, esula dal compito del giudice dell’impugnazione del lodo (secondo le già citate pronunzie n. 8049/2011 e 13511/2007 di questa Corte).

Si cassa pertanto la sentenza anche in relazione a detti motivi.

Spetterà pertanto al giudice dell’impugnazione in sede di rinvio accertare ed attestare quali norme e quali parametri siano stati prospettati dall’impugnante come violati e quindi quali violazioni di legge e quali contraddizioni/illogicità gravi e determinanti (tali da rendere non comprensibile il decisum arbitrale) siano state nell’interpretazione arbitrale perpetrate; competerà quindi di procedere, se e nei limiti in cui siffatte violazioni fossero state prospettate e siano ritenute sussistenti in sede di verifica della loro fondatezza, alla conseguente valutazione di nullità o validità del lodo, solo nel primo caso, ed in sede rescissoria, provvedendosi alla esposizione della corretta lettura della volontà contrattuale con riguardo alla portata dell’art. 8 con riguardo all’obbligo di consegna.

Sulla questione della responsabilità per omessa vigilanza di cantiere, sono stati articolati due motivi.

Motivo 33:si nega recisamente alcuna omessa pronunzia posto che il Collegio aveva radicalmente escluso sussistesse a carico di PCE un obbligo di apprestare la vigilanza con GPG del cantiere, con la conseguenza di veder esclusa alcuna esigenza di motivare sui pretesi “danni” da omessa vigilanza.

Motivo 34: si osserva che, quand’anche fondato, il motivo di impugnazione non avrebbe certo condotto alla declaratoria di nullità del lodo.

La decisione del Collegio.

Gli indicati motivi sono inammissibili, per assenza nel quesito del motivo 33 di alcun riferimento alla fattispecie, pur rettamente individuata nel corpo del motivo stesso, e per l’erronea supposizione, nel successivo motivo 34, di una declaratoria di nullità dell’intero lodo (nel mentre la sentenza ha provveduto in puntuale applicazione dell’art. 830 c.p.c., comma 1, come rammentato nelle premesse afferenti le eccezioni di Arsenale). Il quesito sub 33 è invero inammissibile, nella linea della giurisprudenza di questa Corte rammentata nella disamina dei motivi da 23 a 26), perchè formula l’interpello astratto sulla sussistenza di una omessa pronunzia le volte in cui l’obbligo di pronunziare sulla domanda “consequenziale” sarebbe stato già assolto con la pronunzia rejettiva di domanda principale: di contro la fattispecie decisa avrebbe imposto di raccordare l’interpello sulla questione al dato di fattispecie, quello afferente l’esistenza di una pronunzia effettiva e puntuale sugli antecedenti logici e giuridici (l’art. 16 CSA e la L. n. 646 del 1982, art. 22 – l’omessa richiesta del D.L.) della domanda di danno da omessa vigilanza, peraltro comuni alla più generale domanda indennitaria.

Dichiarati inammissibili i due motivi, pertanto, restano fermi -solo per tale ragione processuale – i capi rescindente e rescissorio della pronunzia dalla Corte di merito sul punto resi.

Sulla questione della spettanza a PCE del saldo di Euro 18.301,50, vengono dalla ricorrente proposti tre motivi.

Motivo 35:si contesta che la sentenza abbia dichiarato la nullità del lodo per contrasto tra dispositivo e motivazione (il primo recante condanna al saldo e la seconda dichiarante che di detta somma vi era stato versamento in corso di arbitrato) senza applicarsi, come per legge, alla composizione del contrasto alla luce della parte motiva.

Motivo 36: si formula la stessa censura sul piano della assenza di reali motivazioni a sostegno.

Motivo 37: si contesta il risultato attinto in termini di nullità del lodo, detta nullità dovendo coinvolgere solo la scindibile parte da essa affetta.

La decisione del Collegio.

I motivi 35 e 36 sono inammissibili ed il motivo 37 è infondato (per le ragioni per le quali si è respinto il motivo 34). I primi due motivi sono affatto inammissibili perchè, come osservato da Arsenale, sollecitano la Corte di legittimità ad una verifica di prevalenza della motivazione sul dispositivo del lodo che non è in alcun modo consentita: se infatti la Corte di merito, investita della questione di invalidità del capo condannatorio per la rata di saldo di Euro 18.301, 50 (saldo non dovuto, per pacifica sua regolazione all’indomani dell’apertura del procedimento arbitrale), ha ritenuto indebito il capo condannatorio, l’odierna censura predica la esistenza di una alternativa di componimento nella lettura del lodo tale da far prevalere la motivazione (che escludeva il debito) sul dispositivo (che lo affermava),e tanto fa (pag. 106 del ricorso) sollecitando da questa Corte una interpretazione di prevalenza che, oltre ad essere priva di alcuna allegazione testuale da parte di chi la propone, esula dai compiti della Corte di legittimità. E tal profilo appare assorbente ragione di inammissibilità.

Sulla questione dell’immotivato svincolo della cauzione, sono proposti quattro motivi.

Motivo 38:si contesta che si sia addebitato al lodo un “immotivato” svincolo della cauzione, posto che, riconosciuti crediti a PCE, il Collegio non poteva che disporre lo svincolo.

Motivo 39: si censura, in via preliminare, che si sia dalla Corte dato ingresso ad un motivo di impugnazione affatto generico e non contenente specifiche violazione di norme quale proprio oggetto.

Motivo 40: si lamenta, quindi, che all’esito dell’esame del motivo ut supra inammissibile, la Corte di merito abbia deciso per la sussistenza di violazioni di regole di diritto mancando anche di enunziarle.

Motivo 41: si contesta, ancora una volta, il risultato attinto in termini di nullità senza interrogarsi sulla portata di tal invalidità in termini di inestensibilità alle parti scindibili ed immuni.

La decisione del Collegio.

Ritiene il Collegio fondati i motivi 38, 39 e 40 ed infondato (per le ragioni per le quali si sono rigettati i motivi 34 e 37) il motivo 41.

La Corte di merito ha preso in esame il motivo di impugnazione afferente la decisione dello svincolo della cauzione sull’assunto che esso predicasse la violazione delle regole di diritto e la carenza assoluta di motivazione.

Nulla però, come lamentato, la Corte riferisce su quale regola di diritto si affermasse essere stata violata.

Su tale premessa la Corte di Messina, sull’assunto che regula juris fosse quella del mantenimento della cauzione a garanzia del credito della committente e che tale regola dovesse applicarsi ove riconosciuto un (qualsiasi) credito quale quello, nella specie accertato dal collegio arbitrale, per “danni” a carico di PCE, ha affermato che tal regola era stata violata.

E’ evidente la sussistenza del censurato compendio di errori: invece di dar conto di quale regula juris fosse stata denunziata e invece di riscontrarne la concreta violazione, la Corte ha, incorrendo nella più volte rilevata indebita sostituzione interpretativa, enunciato la regola generica quanto tautologica per la quale la cauzione deve permanere sino a che vi sia credito per il Committente. E ciò senza interrogarsi nè sulla fonte normativa applicabile alla specie (il contratto ed il CSA) nè sulla portata di tal fonte (quando possa ritenersi accertato un saldo per la committente e chi – collegio o giudice dell’impugnazione -sia la fonte dell’accertamento).

La Corte, ciò premesso, supponendo con palese illogicità il difetto assoluto di motivazione nel lodo, nel mentre era lecito presumere che la motivazione dello svincolo – conforme o difforme dalle norme che essa potesse ritenersi – fosse chiaramente implicita nell’accertamento di un assai rilevante saldo in favore di PCE e non certo di Arsenale, ha quindi apoditticamente affermato la propria generica regola (evidentemente frutto del ribaltamento del saldo creditorio prospettabile dopo l’accoglimento dei motivi) ed ha pronunziato in rescissorio ripristinando il vincolo con il termine del pagamento delle somme in via di accertamento a carico di PCE (capo 7 pag. 28).

La dissonanza di tali statuizioni rispetto al limite cognitivo del giudice dell’impugnazione del lodo, già enunziata con richiamo ai principii di questa Corte con riguardo alle precedenti questioni, appare dunque evidente.

Vanno quindi accolti i motivi e, cassata in parte qua la sentenza, va precisato che il compito del giudice del rinvio è quello di verificare l’esistenza di specifiche ed ammissibili censure in sede impugnatoria individuanti la regola applicabile allo svincolo della cauzione, in solo caso affermativo verificando la congruità del lodo rispetto ad esse e conseguentemente pronunziando sulla questione posta alla luce delle norme e/o delle clausole applicabili alla specie.

Conclusivamente si adotta la pronunzia di cassazione in relazione ai motivi accolti, ed in dispositivo richiamati, restando inammissibili e respinti altri motivi (anche indicati in dispositivo) ed assorbiti i residui; si dispone rinvio alla Corte di Messina in diversa composizione anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie i motivi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40; rigetta i motivi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 41; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia – anche per la definizione delle spese del giudizio di legittimità – alla Corte di Appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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