Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22333 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3110-2019 proposto da:

C. COSTRUZIONI SRL, IMMOBILIARE FINANZIARIA FIORANELLO SRL, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

C.A., D.P.L., C.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO EMANUELE, rappresentati e difesi dall’avvocato CHRISTIAN

FEDERICO CARPANI;

– ricorrenti –

contro

BANCA DEI MONTI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ANTONIO BOSIO 2, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2570/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

che è proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 9 novembre 2018, la quale ha accolto parzialmente l’impugnazione contro la decisione del Tribunale di Siena del 1 marzo 2018, condannando la banca a rettificare il saldo “nella misura di – Euro 171.445,80”;

– che la banca intimata resiste con controricorso;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

– che la controricorrente ha depositato anche la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi censurano rispettivamente:

1) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1325 e 1423 c.c., e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, perchè la sottoscrizione della banca è richiesta ad substantiam al fine del perfezionamento del contratto di conto corrente;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., e t.u.b., art. 120, in quanto il Tribunale di Monza ha respinto la domanda di nullità dell’anatocismo, onde tale sentenza, emessa dal tribunale menzionato, è errata, difettando la forma scritta nella pattuizione della stessa clausola anatocistica, come sopra esposto;

– che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto esso reputa nullo il contratto di conto corrente, in assenza della sottoscrizione dello stesso da parte dell’istituto di credito;

– che la pronuncia delle Sezioni Unite del 16 gennaio 2018, n. 898 (nonchè, fra le altre, Cass. 23 gennaio 2018, n. 1653), ha risolto il contrasto che si era creato all’interno sezioni semplici in ordine alla questione della nullità del contratto-quadro di investimento finanziario, qualora questo sia stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla banca, interpretando il t.u.f., art. 23, il quale pone requisito formale in tutto analogo al t.u.b., art. 117, per i contratti bancari;

– che le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativi ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”;

– che questa Corte ha già precisato (Cass. 18 giugno 2018, n. 16070), con orientamento da condividere, come “In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3; il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto”, e che (Cass. 6 giugno 2018, n. 14646) “In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale dà parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale; ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti”;

– che, pertanto, il motivo va sul punto disatteso;

– che il secondo motivo è manifestamente inammissibile, non censurando la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2570/2018, ma una non meglio identificata sentenza del Tribunale di Monza; oltre ad essere il motivo comunque basato sulla medesima tesi, già sopra disattesa;

– che la condanna alle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, richiesto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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