Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22333 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 05/08/2021), n.22333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6887/2015 R.G. proposto da:

C.B.G., elettivamente domiciliato in Roma,

via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell’Avv. Corinna

Marzi, dalla quale, unitamente all’Avv. Barbara Caprì, è

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso

introduttivo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n.

53/A, presso lo studio dell’Avv. Angela Maria Lorena Cordaro,

rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Balistreri, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 2697/29/2014 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, depositata il 22 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio

2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.B.G. adì gli organi di giurisdizione tributaria avverso una cartella di pagamento causalmente ascritta ad omesso o inesatto versamento di IRPEF (e relative addizionali) e IRAP per l’anno d’imposta 2006. Dedusse, in sintesi: l’illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza del titolo, attesa la giuridica inesistenza o la nullità della notificazione del prodromico avviso di accertamento; la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, per decorso del termine D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 43; l’infondatezza nel merito della pretesa azionata, siccome relativa al recupero di un contributo in conto impianti (quindi non soggetto a tassazione), erroneamente qualificato come in conto capitale.

2. Nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate, ente impositore, e della Riscossione Sicilia S.p.A., agente della riscossione, il ricorso del contribuente è stato disatteso in ambedue i gradi di merito.

Per quanto qui d’interesse, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, nella sentenza in epigrafe indicata, ha ritenuto conforme all’art. 140 c.p.c., il procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella, avviso “non autonomamente e tempestivamente impugnato”, con assorbimento delle questioni di merito sollevate in ordine alla debenza delle imposte iscritte a ruolo.

3. Ricorre per cassazione C.B.G., affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; resistono, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate e la Riscossione Sicilia S.p.A. la quale spiega ricorso incidentale condizionato articolato su un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., il ricorrente assume la giuridica inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento per radicale mancanza della relazione di notifica, unico documento idoneo a provare il compimento delle attività dell’ufficiale notificatore, non potendo attribuirsi valenza di relata alla attestazione apposta in calce all’avviso di accertamento dal messo notificatore del Comune di (OMISSIS), incaricato della notifica dall’Agenzia delle Entrate.

5. Con il secondo mezzo si eccepisce la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, per mancata indicazione nella relazione di notifica del procedimento notificatorio adottato, delle operazioni svolte dall’agente notificatore di ricerca del destinatario (e delle altre persone abilitate alla ricezione dell’atto) nonché dell’affissione alla porta dell’abitazione del destinatario dell’avviso di deposito dell’atto in Comune, adempimenti previsti, a pena di nullità, in ipotesi di modalità notificatoria effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., disposizione da reputarsi pertanto violata.

6. Con il terzo mezzo si rileva l’omessa declaratoria di illegittimità della iscrizione a ruolo per carenza di valido titolo, segnatamente poiché non preceduta dalla valida notifica dell’avviso di accertamento.

7. Le doglianze – da scrutinare unitariamente, dacché avvinte da intrinseca connessione – sono fondate nei sensi in appresso chiariti.

La valutazione di regolare perfezionamento nei modi di cui all’art. 140 c.p.c., della notifica dell’avviso di accertamento contenuta nella gravata decisione non è conforme a diritto.

Invero, la relazione di notifica apposta in calce all’avviso de quo (integralmente riprodotta nel ricorso introduttivo in ossequio al principio dell’autosufficienza) non reca alcuna attestazione del messo comunale notificatore circa la temporanea irreperibilità, all’indirizzo indicato, del destinatario né circa l’assenza di soggetti abilitati a ricevere la copia dell’atto per suo conto (ovvero l’eventuale rifiuto alla ricezione da parte di questi ultimi).

Costituendo la notificazione nei modi di cui all’art. 140 c.p.c., un mero sviluppo del procedimento non potuto portare a compimento mediante la (preferibile, nella intentio legis, siccome idonea ad assicurare un più elevato grado di conoscibilità dell’atto) la consegna a mani proprie del destinatario (o nei riguardi delle persone in sua vece indicate dall’art. 139 c.p.c.), l’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni prescritte rappresenta l’ineludibile presupposto per il legittimo ricorso agli adempimenti (deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione di avviso di deposito alla porta dell’immobile, invio di notizia con raccomandata) perfezionanti la notifica per irreperibilità temporanea.

E il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell’atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione (e nell’ordine tassativamente ivi indicato) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell’ufficiale notificatore, unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo essere dimostrata aliunde (ad esempio, da una successiva certificazione del notificante) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica ex art. 140 c.p.c., in concreto adottata (in tal senso, con specifico riferimento alla notifica di atti impositivi, Cass. 27/03/2013, n. 7710; Cass. 31/07/2007, n. 16899; Cass. 16/05/2002, n. 7160; Cass. 17/11/2000, n. 14890).

L’omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell’atto rende illegittima l’adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita (cfr., oltre alle sentenze citate supra, Cass. 01/08/2002, n. 11461: Cass. 09/08/1996, n. 7309; Cass. 09/01/1991, n. 104).

8. Da tali principi di diritto si è discostato il giudice di prossimità.

L’impugnata sentenza ha infatti fondato l’affermazione di validità della notifica ex art. 140 c.p.c., dell’avviso di accertamento su documenti diversi dalla relata di notifica (in specie, le comunicazioni tra Agenzia delle Entrate e Comune di (OMISSIS), l’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale), senza invece arrestarsi al rilievo della assoluta mancanza, nella relata di notifica, di ogni indicazione circa le operazioni del messo comunale notificatore di ricerca e reperimento dei soggetti possibili consegnatari dell’atto (e finanche di accesso del messo all’indirizzo di residenza, dimora o domicilio del destinatario).

9. Dalla nullità della notificazione dell’avviso di accertamento deriva (come rilevato con il terzo mezzo) la illegittimità della iscrizione a ruolo (nonché della cartella di pagamento che di detta iscrizione dà notizia al contribuente) consequenziale a detto avviso (tra le tante, Cass. 18/01/2018, n. 1144).

10. L’accoglimento del ricorso per le illustrate ragioni comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Resta assorbito il vaglio sul quarto e sul quinto motivo del ricorso principale, con cui, rispettivamente, è stata eccepita la decadenza dell’A.F. dal potere di accertamento per inosservanza dei termini D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, e l’illegittimità della pretesa azionata, dacché relativa al recupero di un contributo c.d. in conto impianti erogato dalla Regione Sicilia, non integrante sopravvenienza attiva rilevante dal punto di vista fiscale: questioni rimesse (ove correttamente riproposte) all’apprezzamento del giudice del rinvio.

11. Del pari assorbita (e devoluto al giudice del rinvio) risulta la disamina dell’unico motivo di ricorso incidentale proposto dalla S.p.A. Riscossione Sicilia, deducente una omessa pronuncia sull’eccepito difetto di legittimazione passiva di detto agente della riscossione.

12. Al giudice del rinvio è anche demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti il quarto ed il quinto motivo ed assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA