Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22333 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22333
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 307-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 247/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, emessa il 10/10/2013 e depositata il
07/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi contro la sentenza della CTR Sicilia meglio indicata in epigrafe che ha riformato la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di rimborso dell’IRAP corrisposta dal contribuente V.A., medico convenzionato con il s.s.n. ritenendo insussistenti i presupposti per l’assoggettabilità della suddetta all’IRAP, tenendo in considerazione i dati emersi dalla documentazione in atti.
La parte intimata non ha depositato difese scritte.
Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame del secondo.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive, affermando il seguente principio di diritto: “A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi,forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dì organizzazione, oppure si avvalga ìn modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.
Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore.”
A tali principi la CTR non si è uniformata escludendo ogni rilevanza ai compensi corrisposti dal professionista per lavoro dipendente senza considerare che ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione è unicamente l’attività di un solo dipendente con mansioni esecutive e o di segretaria a risultare irrilevante ai fini IRAP.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016