Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22332 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2735-2019 proposto da:

CASSA RISPARMIO BOLOGNA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22/A,

presso lo studio dell’avvocato MARIO BUSSOLETTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEFANO PASTORELLI;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO FARINI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze del 12 settembre 2018, la quale, ritenuta l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia, in riforma della sentenza in data 17 aprile 2012 del medesimo tribunale (che aveva respinto l’opposizione, dopo essersi reputato competente), ha revocato il decreto ingiuntivo n. 887/2010 emesso nei confronti di F.A., nella qualità di fideiussore della Supermercati B. s.r.l., rimettendo la causa in istruttoria per la decisione del merito;

– che si difende con controricorso l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso propone due motivi, come di seguito riassunti:

1) violazione delle norme sulla competenza, in quanto sussisteva, nella specie, la competenza del Tribunale di Pistoia, in ragione della circostanza che la fideiussione era stata rilasciata dal F. in favore di imprenditore commerciale, donde l’inapplicabilità del foro speciale del consumatore;

2) violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e motivazione contraddittoria circa gli effetti dell’eventuale incompetenza territoriale, dovendo allora la corte territoriale rimettere la causa innanzi al tribunale reputato competente, e non, invece, trattenere la causa innanzi a sè per pervenire alla decisione sul merito;

– che il ricorso è inammissibile;

– che, invero, la sentenza d’appello ha dichiarato la incompetenza del Tribunale di Pistoia, revocando il decreto ingiuntivo emesso da tale Ufficio e rimettendo la causa in istruttoria innanzi a sè;

– che, pur avendo revocato il d.i., la sentenza impugnata va qualificata come pronuncia sulla mera competenza, posto che, secondo il condivisibile principio già affermato dalla S.C. (Cass. 8 agosto 2019, n. 21185, non massimata; Cass. 19 ottobre 2018, n. 26525; Cass. 18 giugno 2018, n. 16089), la sentenza “che abbia dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria”: essa, pertanto, è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c.;

– che, pertanto, tale sentenza, non avendo deciso il merito della causa, avrebbe dovuto essere impugnata con il regolamento necessario di competenza, previsto dall’art. 42 c.p.c., secondo il consolidato principio per cui “Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l’art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza; ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall’art. 47 c.p.c., comma 2,” (Cass. n. 17025 del 2017; Cass. n. 5221 del 2002; nonchè, più di recente, Cass. 26 settembre 2019, n. 24099 e 5 aprile 2019, n. 9694, non massimate);

– che la ricorrente, infatti, ha prospettato entrambi i motivi solo relativamente alla competenza del giudice di primo grado ed ai sudi effetti in appello;

– che dunque – in via astratta – è data la possibilità di conversione del ricorso ordinario in istanza di regolamento di competenza: ma, a tal fine, il ricorso impropriamente proposto deve collocarsi nel solco della disciplina del regolamento, con riguardo, anzitutto, al rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, sancito dall’art. 47 c.p.c., comma 2, (tra le tante v. Cass. n. 17025 del 2017);

– che, nella specie, non è possibile, tuttavia, la conversione del ricorso ordinario per cassazione in regolamento, essendo stato esso notificato solo il 7 gennaio 2019, ben oltre i trenta giorni decorrenti dal 12 settembre 2018, data in cui è stata pubblicata la sentenza d’appello;

– che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, richiesto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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