Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22332 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29831-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO BARTOCCI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO D’AVINO, giusta procura a

piè di pagina del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7371/04/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, emessa il

14/07/2014 e depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania n. 7371/2014/04, depositata il 25.7.2014, che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente M.C., medico convenzionato con il SSN, negli anni dal (OMISSIS).

Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, non rilevando il minimo apporto reso da collaboratori.

L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 art. 2697 c.c. – l’erroneità della decisione impugnata la quale aveva erroneamente escluso la valenza ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione dei compensi per lavoro dipendente dai quali, per costante giurisprudenza di questa Corte, era possibile inferire l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

La parte contribuente si è costituita con controricorso.

Il motivo è fondato.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive, affermando il seguente principio di diritto: “A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31/12/2003), ovvero all’art. 53, comma 1, (nella versione vigente dal 1/1/2004), è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore.”

Ora, la CTR ha escluso la rilevanza dei compensi versati dal contribuente per minima collaborazione di terzi senza tuttavia chiarire la tipologia dell’apporto fornito dal prestatore esterno secondo le indicazioni offerte dalle Sezioni Unite che dovranno invece essere applicate dal giudice del rinvio.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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