Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22331 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. R.B., IN PROPRIO E QUALE COEREDE DEL FRATELLO

R.A., R.M., IN PROPRIO E QUALE

PROCURATRICE DI R.A.M., R.M.T. E

C., QUALI EREDI DI R.F. E COEREDI DI

R.A., V.E., N.D.R.S. E

N.D.R.R.L. Elettivamente domiciliati in Roma,

via Romeo Romei, n. 19, nello studio dell’Avv. Riitano Bruno, che li

rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Adolfo Rintano, giusta

procura speciale in atti.

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LOCRI;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, n.

157, depositata in data 15 maggio 2007;

sentita la relazione all’udienza del 13 luglio 2011 del consigliere

dott. Pietro Campanile;

udito l’Avv. Bruno Riitano, il quale ha insistito per l’accoglimento

del ricorso;

sentite le richieste del Procuratore Generale, in persona del

sostituto dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per

l’inammissibilità, o comunque, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando sull’opposizione alla stima proposta da N.d.R.F. e C., da F., A., B., E., S. e R.R.L. nei confronti del Comune di Locri, in merito alla indennità di un fabbricato storico, ubicato nel centro di tale località, richiamate le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, determinava l’indennità sulla base dei valori attribuiti dall’esperto a ciascuna porzione di immobile, in considerazione della sua vetustà e dei valori di mercato, attribuendo un valore di L. 800.000 alle unità site al primo piano, L. 700.00 e L. 350.000 a quelle ubicate, rispettivamente, al primo piano e nel sottotetto. Veniva per altro rimarcato che, come specificato dal consulente tecnico d’ufficio, il cortile interno, l’androne e le scale non potevano formare oggetto di autonoma valutazione, in quanto costituenti parti integranti del fabbricato e non pertinenze .

1.1 – Per la cassazione di tale decisione l’avv. R.B., in proprio e nella qualità di coerede del fratello F., nonchè E.V., S. e N.d.R.R. L. propongono ricorso, affidato a tre motivi, ed illustrato da memoria.

Successivamente veniva depositato atto di intervento per integrazione del contraddittorio nell’interesse dei signori M.T., C. e R.M., anche quale procuratrice del fratello R.A.M., i quali, nella qualità di eredi di R.F. e coeredi di R.A., aderivano alle censure già proposte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Preliminarmente deve constatarsi che, stante la qualità di litisconsorzi necessari degli eredi dei soggetti che hanno partecipato al giudizio di merito relativo alla determinazione dell’indennità (Cass., 30 novembre 2006, n. 25544), risulta garantita la pienezza del contraddittorio attraverso la partecipazione, nei termini indicati in narrativa, di tutti i soggetti interessati alla presente vicenda processuale (cfr., per un caso analogo, Cass., 31 marzo 2011, n. 7441).

2.1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis incostituzionalità della norma applicata ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 348 del 2007 – violazione e falsa applicazione del T.U. di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37 violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 90, violazione dell’art. 834, nonchè omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 5.

Viene al riguardo formulato il seguente quesito di diritto: “Se i criteri seguiti per la determinazione dell’indennità corrispondono a quelli stabiliti dalla normativa di cui alla richiamata norma della L. n. 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè se la normativa di cui alla legge speciale sia applicabile alla specie”.

2.2 – Il motivo è inammissibile, in considerazione dell’inadeguata formulazione de quesito. Invero al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese di maggio dell’anno 2007, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Cass., n. 16002/2007; Cass., n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

2.3 – Il motivo esame non è conforme a tali disposizioni, in quanto – a prescindere dalla deduzione, nell’ambito di un unico motivo, in violazione al principio di chiarezza dettato dal richiamato art. 366 bis c.p.c. (cfr. Cass., 29 ottobre 2010, n. 22205), di violazione di legge e di carenze motivazionali – la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, che contenga un’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto, così come i riferimenti alla regola di diritto applicata dal giudice di secondo grado ed a quella diversa regola iuris che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere applicata (Cass., Sez. Un, 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., 25 luglio 2008, n. 20454).

Quanto al dedotto vizio motivazionale, manca del tutto quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto, nel senso sopra evidenziato.

2.4 – Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione al secondo motivo, con cui si contesta il criterio di stima adottato e nel quale, per altro, sotto il profilo della violazione di legge, vengono inammissibilmente prospettate questioni attinenti al merito della vicenda, come tali eventualmente censurabili sotto il profilo motivazionale, che non può essere sindacato, in assenza di quel momento di sintesi sopra ricordato.

2.5 – La questione introdotta con il terzo motivo, relativa alla omessa valutazione del cortile interno, quale bene suscettibile di valutazione autonoma, per la quale risulta formulato un valido quesi- to di diritto, è infondata. La Corte territoriale, al riguardo, con perspicua motivazione, richiamando le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, da un lato ha posto in evidenza che l’area cortilizia interna non costituisce pertinenza dell’intero immobile, bensì parte integrante dello stesso, come tale in suscettibile di valutazione autonoma, dall’altro ha rilevato che il cortile è stato evidentemente considerato nella valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali del fabbricato. Tale statuizione è conforme ai principi affermati da questa Corte in materia. Si è infatti ritenuto che non può considerarsi pertinenza il cortile interno al fabbricato, che sia privo di autonomia catastale e reddito dominicale, in quanto connesso alla costruzione in virtù di vincolo più pregnante di quello pertinenziale, e costituente la parte di un tutto, dando luogo a cosa composta con la costruzione che affaccia su di esso, senza di che non avrebbe luce ed aria: mentre la pertinenza, dotata di una propria autonomia, può essere destinata a servizio e ad ornamento della cosa principale, senza però costituirne parte integrante e rappresentare elemento indispensabile alla sua esistenza (Cass., 27 settembre 2002, n. 14020; Cass. 10 luglio 1998, n. 6718).

2.6 – Al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA