Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22331 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 12/01/2017, dep.26/09/2017),  n. 22331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5732-2014 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato AMEDEO POMPONIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARLO BOSSO, MARCO BUSSI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimato –

nonchè da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO CONTI giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato AMEDEO POMPONIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARLO BOSSO, MARCO BUSSI giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2443/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato AMEDEO POMPONIO;

udito l’Avvocato GIOVANNA MARIA FIORE per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale Ordinario di Vercelli, con sentenza 6.9.2011 n. 361, rilevata la nullità del contratto verbale – avente ad oggetto preliminare di vendita immobiliare, a favore di terzo e ad effetti anticipati – stipulato nell’anno 2004 tra G.R. ed S.E., condannava il primo: a) a restituire l’importo di Euro 186.867,92 oltre interessi, somma anticipata dal S. – promissario acquirente – per la esecuzione dei lavori edili di ultimazione dell’immobile; b) a consegnare al S. alcuni beni mobili da quello utilizzati come arredamento del bene immobile.

La Corte d’appello di Torino, adita dal G., con sentenza 18.12.2013 n. 2443, ha escluso che tra le parti fosse stato stipulato un accordo preliminare di vendita, e ravvisando la esistenza di un rapporto obbligatorio con diversa causa negoziale, individuata nella messa a disposizione da parte del G. di un rustico di sua proprietà – da ultimare e da destinare ad abitazione di una coppia costituta da familiari dei contraenti – e nell’accollo da parte del S. delle spese necessarie alla ultimazione delle opere edilizie ed all’arredo dell’immobile, ha inteso qualificare diversamente la domanda restitutoria dell’indebito proposta dal S. come domanda di “indebito arricchimento” ex art. 2041 c.c., condannando il G. a corrispondere un indennizzo di Euro 130.866,76 – oltre interessi dalla domanda – pari “all’incremento di valore” del bene immobile stimato a prezzi di mercato dal CTU, nonchè ha confermato la statuizione del Giudice di prime cure di condanna del G. alla riconsegna dei beni mobili, rigettando la domanda di revoca del sequestro conservativo disposto sull’immobile in questione, in difetto di allegazioni a sostegno della istanza.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal G. con un unico motivo articolato in plurime censure.

Resiste il S. con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ritenuta manifestamente infondata la eccezione proposta dal G. con la memoria ex art. 378 c.p.c. di inammissibilità del controricorso e contestuale ricorso incidentale in quanto l’atto era stato presentato all’Ufficiale giudiziario per la notifica dal domicilitario (avv. Giovanna Fiore) anzichè dal difensore munito di procura speciale (avv. Guido Conti). Questa Corte ha infatti più volte ribadito il principio secondo cui l’attività di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e, in tal caso, l’omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell’atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata; tale principio opera in genere per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 22/06/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 10004 del 06/05/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 4520 del 08/03/2016; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 19294 del 29/09/2016).

A) Ricorso principale proposto da G.R..

Il ricorrente principale impugna la sentenza di appello per violazione degli artt. 346,112 e 324 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente condannato il G. al pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., sebbene il S. – risultato vittorioso in primo grado sulla domanda di condanna ex art. 2033 c.c. – non avesse “riproposto” con la comparsa di risposta in grado di appello le altre domande che aveva formulato in via subordinata e sulle quali il Giudice di prime cure non aveva pronunciato, in quanto ritenute assorbite.

Il motivo deve ritenersi infondato.

L’appellato S.E., nella comparsa di costituzione e risposta in secondo grado (trascritta parzialmente a pag. 7 controricorso, ma alla quale questa Corte ha diretto accesso attesa la natura del vizio di legittimità denunciato), aveva, infatti, concluso aderendo espressamente “soltanto in via di estremo subordine e per il solo denegato caso di mancato accoglimento di alcune delle domande gradatamente proposte….. alla tesi di controparte circa l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2041 c.c…” (cfr. pag. 20 della comparsa di risposta depositata dall’appellato), bene manifestando, con tale difesa, la volontà di “riproporre” ex art. 346 c.p.c., in via di estremo subordine, anche la originaria domanda di condanna all’indennizzo ex art. 2041 c.c. che era stata proposta con l’atto introduttivo del giudizio, rimasta assorbita in primo grado, avendo il Tribunale accolto la domanda di condanna alle restituzioni, fondata sulla nullità del contratto preliminare di vendita immobiliare ad effetti anticipati, esaurendo in tal modo il proprio obbligo di pronuncia.

La rituale “riproposizione” della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., esclude che sul rigetto della stessa si sia formato il giudicato interno.

B) Ricorso incidentale proposto da S.E..

Con il primo motivo di ricorso incidentale viene dedotta la violazione degli artt. 1353 e 2033 c.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., nonchè il vizio di carenza di motivazione su punto decisivo della controversia.

Dalla lettura della esposizione del motivo emerge che il ricorrente incidentale intenderebbe dolersi della “omessa pronuncia” del Giudice di appello sulla domanda subordinata di inefficacia del contratto, presupposto valido, per mancato avveramento della condizione sospensiva.

La censura è infondata.

Il potere di qualificare giuridicamente il rapporto controverso in relazione alla complessa fattispecie dedotta in giudizio, è attività che rimane riservata al Giudice, indipendentemente dalle qualificazioni o denominazioni utilizzate dalle parti per individuare il rapporto. Il S. aveva dedotto che era stato stipulato “inter partes” un “accordo preliminare di vendita” da ritenersi o nullo, per difetto di forma, od inefficace, per mancato avveramento della condizione sospensiva. Pertanto, una volta esclusa la stessa astratta configurabilità di un accordo avente ad oggetto un preliminare di vendita (in difetto degli elementi minimi indispensabili a disvelare una concorde volontà traslativa del diritto di proprietà dell’immobile), e ravvisata invece una fattispecie negoziale diversa, la Corte territoriale non era tenuta ad indagare ulteriormente i vizi di invalidità ed inefficacia che il S. aveva dedotto con riferimento ad una fattispecie negoziale (preliminare di vendita immobiliare), che era stata considerata inesistente. E’ appenmoi il caso di aggiungere che il motivo è interamente incentrato sulla previsione di una presupposizione o di una condizione alle quali le parti avrebbero subordinato il perfezionamento della efficacia del rapporto negoziale: sotto tale aspetto la censura, dedotta come vizio processuale, si palesa inammissibile in quanto volta ad introdurre la richiesta di un diverso apprezzamento dei fatti compiuto dal Giudice di appello.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. la carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine ad un punto decisivo concernente la quantificazione dell’indennizzo ex art. 2041 c.c.

Il motivo è inammissibile in quanto:

a) non indica il “fatto storico decisivo”, del quale è prova in giudizio, che sarebbe stato del tutto pretermesso nella valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di appello b) non coglie la “ratio decidendi”: la Corte territoriale non ha accertato se il sottotetto dell’immobile potesse o meno essere utilizzato a scopo residenziale (punto controverso tra il CTP, secondo cui sarebbe stato consentito tale sfruttamento ai sensi della L.R. Piemonte n. 20 del 2009, ed il CTU, il quale ha negato l’assenza dei presupposti per l’applicazione di detta legge regionale), ma ha ritenuto piuttosto che, non essendo stata ancora realizzata la superficie residenziale (in quanto era ancora in corso di espletamento il procedimento DIA) non si era all’attualità – ancora determinato alcun ulteriore sfruttamento edilizio determinante un incremento di valore indennizzabile.

In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono essere rigettati, dichiarate interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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