Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22331 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 13/09/2018), n.22331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10286/2011 R.G. proposto da:

N.A.R.O. DI P.C. E G. S.A.S., in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio

Sagliocco, elettivamente domiciliata in Roma, via Lima n. 7, presso

lo studio dell’Avv. Pasquale Iannuccilli;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 38/32/2010 depositata in data 26 febbraio 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2018

dal Consigliere Dott. Pierpaolo Gori;

Udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

Udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Carlo Pisana.

Fatto

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, e riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (in seguito, CTP) n. 508/41/2007, avente ad oggetto una cartella di pagamento IVA relativa all’anno di imposta 2002, emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per il mancato riconoscimento in favore della N.A.R.O. DI P.C. E G. S.A.S. (in seguito, la contribuente) da parte dell’Amministrazione di un credito IVA derivante dal 2001 per il quale non era stata presentata la dichiarazione IVA.

2. La contribuente impugnava la cartella, tra l’altro, per notifica della cartella in luogo diverso dalla sede della contribuente, illegittimo disconoscimento del credito IVA 2001 inserito nella dichiarazione Unico 2002 non spedita all’Amministrazione per mero errore, mancanza di preventiva notifica di atti prodromici; la CTP accoglieva il ricorso. A seguito di appello dell’Agenzia, la CTR riformava la sentenza di primo grado ritenendo che, in assenza di dichiarazione annuale, il recupero del credito maturato da parte della contribuente necessitasse dell’istanza di rimborso.

3. Contro la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

4. Con il primo motivo, si censura la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver la CTR espresso una propria ratio decidendi diversa dal richiamo alla sentenza della Cassazione 11 gennaio 2008 n. 433 senza esplicitare le ragioni di rinvio a tale giurisprudenza.

5. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, comma 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR interpretato formalisticamente del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, comunque inconferente, avendo la CTR ritenuto illegittime le compensazioni eseguite dalla contribuente nel 2002 spendendo il credito IVA maturato nel 2001 a fronte di debiti erariali e previdenziali.

6. I motivi, strettamente connessi in quanto diretti a censurare come violazione di legge l’unitaria ratio decidendi che supporta la sentenza gravata e, pertanto, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.

La fattispecie concreta, in cui una cartella esattoriale è stata emessa a seguito di controllo automatizzato per l’anno 2002 per aver la contribuente fruito in quell’anno di un credito IVA, riportato dalla precedente annualità, a mezzo della compensazione con altre imposte pur in assenza di dichiarazione annuale del 2001, è sostanzialmente sovrapponibile a quella decisa dalle Sezioni Unite con la sentenza 8 settembre 2016 n. 17757. Orbene, in tale occasione questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo di imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

E’ stato così composto un contrasto preesistente, in cui ad un orientamento conforme a quello poi accolto (Cass. 25 febbraio 1998 n. 2063), se ne era contrapposto più di recente uno di segno difforme (Cass. 19 ottobre 2007 n. 21947; Cass. 9 febbraio 2001 n. 1823).

7. Nel caso di specie, da un lato l’esistenza del credito IVA, già compensato, non è mai stata posta in dubbio dall’Amministrazione e, dall’altro, il termine biennale risulta rispettato, essendo stato utilizzato il credito nell’anno successivo a quello in cui è sorto. Non si vedono dunque ragioni per discostarsi dall’insegnamento delle Sezioni Unite e, di conseguenza, la mera mancanza della dichiarazione non è valida ragione ostativa all’esercizio del diritto alla detrazione.

8. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’esser dunque cassata e, per l’assenza di necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa dev’essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio; considerati gli esiti difformi dei gradi di merito, e la composizione degli orientamenti contrastanti successivamente all’introduzione della presente fase di legittimità, sussistono valide ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti.

PQM

la Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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