Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22331 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 05/08/2021), n.22331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8073/2015 R.G. proposto da:

Anthony C Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Elefante Tullio, con studio in

Roma via Cardinal de Luca 10, ivi elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 7763/01/14, pronunciata il 30 giugno 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile

2021 dal Consigliere Novik Adet Toni.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– la società Anthony C Srl propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe indicata che ne aveva respinto l’appello contro l’avviso di accertamento per Iva, Ires e Irap relativo all’anno di imposta 2007, con cui era stata accertata una omessa contabilizzazione di incassi e recuperati costi non inerenti;

– il ricorso è affidato a tre motivi; l’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

– con istanza del 16 aprile 2021, la società ha dichiarato di avere definito la pretesa erariale oggetto di causa pagando l’intero carico fiscale di cui all’avviso di accertamento impugnato, attraverso la c.d. “rottamazione” D.L. n. 196 del 2016, ex art. 6, comma 3 delle cartelle provvisoriamente iscritte a ruolo dall’Ente impositore, e ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere;

– alla luce della documentazione prodotta deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

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