Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22331 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14967-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., in persona dell’amministratrice di sostegno

Sig.ra V.R. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA

DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GRANDONI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/08/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE, emessa l’11/11/2013 e depositata il

02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza resa dalla CT di secondo grado di Trieste n. 94/2013/08, depositata il 2.12.2013 che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente C.S., medico convenzionato con il SSN, negli anni dal (OMISSIS). Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, non rilevando l’apporto di un’unica dipendente con mansioni esecutive.

L’Agenzia ha rinunziato al ricorso sicchè il giudizio va dichiarato estinto. In relazione all’intervento chiarificatorio delle S.U. le spese processuali vanno compensate.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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