Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22331 del 03/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14967-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.S., in persona dell’amministratrice di sostegno
Sig.ra V.R. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA
DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GRANDONI, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 94/08/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TRIESTE, emessa l’11/11/2013 e depositata il
02/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro la sentenza resa dalla CT di secondo grado di Trieste n. 94/2013/08, depositata il 2.12.2013 che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente C.S., medico convenzionato con il SSN, negli anni dal (OMISSIS). Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, non rilevando l’apporto di un’unica dipendente con mansioni esecutive.
L’Agenzia ha rinunziato al ricorso sicchè il giudizio va dichiarato estinto. In relazione all’intervento chiarificatorio delle S.U. le spese processuali vanno compensate.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016