Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22330 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P. elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo

Drigo, n. 6, nello studio dell’avv. Saviano Maria, che lo rappresenta

e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERVINARA Elettivamente domiciliato in Roma, via Veneto, n.

108, nello studio dell’avv. Pescatore Salvatore rappresentato e

difeso dall’avv. Anzuoni Matteo, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 957,

depositata in data 28 marzo 2006;

sentita la relazione all’udienza del 13 luglio 2011 del consigliere

dott. Pietro Campanile; udito l’avv. Saviano;

udito l’avv. Anzuoni;

sentite le richieste del Procuratore Generale, in persona del

sostituto dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto da B. P. avverso la sentenza del tribunale di Avellino del 29.92003, con la quale era stata affermata la competenza della corte di appello di Napoli in ordine alla domanda, avanzata dal predetto, tendente al pagamento dell’indennità di espropriazione del proprio fondo, disposta dal Comune di Cervinara.

Secondo la corte territoriale, l’inammissibilità del gravame derivava dalla circostanza che, trattandosi di pronuncia relativa esclusivamete alla competenza, essa avrebbe essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza.

1.1 – Per la cassazione di tale decisione il P. propone ricorso, affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Cervinara.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Preliminarmente deve osservarsi che al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso in data 28 marzo 2006, debbono applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis nel c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Cass., n. 16002/2007; Cass., n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito dì diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

2.1 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che ogni motivo, quanto alle violazioni denunciate, non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, che contenga un’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto, così come i riferimenti alla regola di diritto applicata dal giudice di secondo grado ed a quella diversa regola iuris che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere applicata (Cass., Sez. Un, 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., 25 luglio 2008, n. 20454).

2.2 – Alla declaratoria di inammissibilità segue, in base al criterio della soccombenza, il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della controparte, liquidate in Euro 5.000,00 di cui Euro 4.800,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA