Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22330 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9400-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERIA’ 10, presso lo studio dell’avvocato OLINTO RAFFAELE

VALENTINI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/03/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, emessa il 05/03/2012 e depositata il 06/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia n.14/2012/03 depositata il 6.3.2012, che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado. Tale decisione aveva accolto il ricorso proposto da L.A. contro l’annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla parte contribuente negli anni dal (OMISSIS).

Secondo il giudice di appello la disponibilità di attrezzature all’interno dello studio non consentiva di ritenere provata l’autonoma organizzazione, risultando i beni strumentali utilizzati dalla parte contribuente quelli normalmente utilizzati da un qualsiasi medico. Per di più le spese per prestazioni dei terzi erano assai contenute e riguardavano i compensi corrisposti alla segretaria da considerare necessari per lo svolgimento dell’attività.

L’Agenzia ha rinunziato al ricorso sicchè il giudizio va dichiarato estinto. In relazione all’intervento chiarificatorio delle S.U. le spese processuali vanno compensate.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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