Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2233 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 30/01/2020), n.2233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19652-2016 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DE FELICE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE VIRZI’;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso la sede della Società, (Avvocato DORA DE ROSE),

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE CASTELLESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2016 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 06/04/2016, R. G. N. 730/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO RAIMONDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SALVATORE VIRZI’;

udito l’Avvocato ANNA MARIA VIRISO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 22 ottobre 2013 il Tribunale di Enna, adito da P.I., condannava la società Poste Italiane s.p.a. a risarcire il danno determinato dalla mancata promozione del ricorrente, oltre spese di lite. Le ragioni del ricorrente si basavano sulla sua ingiusta esclusione dalle preselezioni per una procedura per il passaggio all’area funzionale Q2 senza alcuna motivazione sui criteri adottati. Il suo diritto a partecipare alla preselezione relativa all’attribuzione dei posti vacanti di Quadri di II livello “di cui alle lettere C) ed E) era stato acclarato in modo definitivo con la sentenza della Corte di cassazione n. 10520 pubblicata il 30.4.2010.

2. La sentenza del Tribunale di Enna veniva impugnata dalla società Poste Italiane dinanzi alla Corte di appello di Caltanissetta che, con sentenza pubblicata il 6.4.2016, accoglieva l’appello e, in riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda proposta da P.I. con il ricorso introduttivo del giudizio.

3. Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale riteneva estinto per prescrizione il diritto fatto valere dal P..

4. A differenza del giudice di prime cure, che aveva ritenuto che il dies a quo per il decorso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno per l’ingiusta esclusione dalla procedura concorsuale dovesse individuarsi nella data di pubblicazione della sentenza di questa Corte che aveva accertato l’illegittimità di tale esclusione e la relativa responsabilità contrattuale della società datrice di lavoro, la Corte di appello riteneva che la prescrizione dovesse decorrere dal momento in cui il danno si era verificato, cioè sin dall’esclusione dell’appellato dalla procedura concorsuale. La data della pubblicazione della graduatoria litigiosa non si evinceva con precisione dagli atti di causa, ma era certamente antecedente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la citata sentenza di questa Corte, deposito intervenuto il 27.9.1996, per cui il termine prescrizionale decennale doveva ritenersi interamente decorso. La Corte territoriale affermava il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione è impedita solo da cause giuridiche che inibiscano l’esercizio del diritto, non da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo, fattispecie cui andava ricondotta la situazione litigiosa, nella quale secondo il giudice di appello nulla avrebbe impedito al lavoratore di chiedere nel giudizio conclusosi con la citata sentenza del 2010 di questa Corte, oltre alla dichiarazione di illegittimità della procedura concorsuale e il riconoscimento del suo diritto all’ammissione alla predetta selezione, anche il risarcimento del danno per l’esclusione.

5. Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta P.I. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione c/o falsa applicazione degli art. 2935,2943,2945 e 2946 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Secondo il ricorrente erroneamente la sentenza impugnata non avrebbe ritenuto la valenza interruttiva del giudizio iniziato dal ricorrente nel 1996 e conclusosi con la sentenza di questa Corte pubblicata il 30.4.2010. La proposizione di una domanda giudiziale avrebbe effetto interruttivo della prescrizione, protraentesi fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisca il giudizio decidendo il merito o eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, con riguardo a tutti i diritti da essa coinvolti o che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui essa inerisce. L’indagine sull’esistenza di uno stretto nesso di causalità tra il diritto fatto valere nel primo giudizio e quello al risarcimento del danno, indagine certamente di competenza del giudice di merito, sarebbe totalmente mancata, con violazione del combinato disposto degli art. 2943 e 2945 c.c.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

4. Non ha fondamento l’eccezione sollevata da Poste Italiane circa l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza non avendo il ricorrente riportato in ricorso le parti rilevanti della sentenza impugnata.

5. Come condivisibilmente osserva il ricorrente, il ricorso ha, a pag. 5 del ricorso, punto 15, trascritto il passo più significativo della sentenza della Corte territoriale, cioè la parte della decisione in cui viene espresso il principio di diritto in applicazione del quale è stata stabilita la riforma della sentenza di primo grado a lui favorevole e ha indicato la pagina (pag. 5) della sentenza impugnata dalla quale aveva estrapolato il passo criticato, cioè “… Il termine di prescrizione del preteso diritto al risarcimento del danno, che nel caso di specie è decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, deve farsi decorrere dalla data di approvazione della graduatoria della procedura concorsuale in questione.” In questo modo è stato individuato il capo di sentenza contenente il principio di diritto censurato. Il motivo presenta quindi l’autonomia indispensabile per consentire, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere (Cass. n. 17060 del 2015).

6. La Corte territoriale, come si è notato, ha affermato il principio secondo cui la decorrenza della prescrizione è impedita solo da cause giuridiche che inibiscano l’esercizio del diritto, non da ostacoli di mero fatto, come il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto medesimo, fattispecie cui andava ricondotta la situazione litigiosa.

7. In realtà, quanto agli effetti del giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 10520 del 2010, secondo i principi affermati da una giurisprudenza di questa Corte oramai consolidata, e condivisa da questo Collegio, la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, e anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente (Cass. n. 27131 del 2018 (ord.), n. 21812 del 2015, n. 8983 del 2015, n. 18570 del 2007).

8. Per poter stabilire se la domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale litigiosa e la relativa responsabilità contrattuale della società datrice di lavoro, proposta nel primo giudizio, abbia efficacia interruttiva della prescrizione protraentesi fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito quel procedimento giurisdizionale, ai sensi dell’art. 2945 c.c., con riguardo ai diritti fatti valere nel presente giudizio, occorre verificare se tali diritti si ricolleghino con stretto nesso di causalità al rapporto dedotto nel giudizio precedente.

9. Tale indagine, come correttamente osserva il ricorrente, è del tutto mancata nella decisione impugnata, e ad essa dovrà provvedere il giudice di rinvio, attenendosi al principio di diritto sopra esplicitato.

10. Segue alle svolte considerazioni la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che si atterrà, come detto, al principio di diritto suindicato e provvederà anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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