Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2233 del 30/01/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2233 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CAMPANILE PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 28121-2012 proposto da:
MALOSPINO
ORLANDO,
RINALDI
FOSCA,
elettivamente
domiciliati in ROMA VIA A. VIVALDI 15, presso lo
studio dell’avvocato FRANCO BECCACECI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO
COSTANZO BERGOD1;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
–
avverso
la
resistente con atto di costituzione
decisione
n.
4694/2012
della
–
COMM.
Data pubblicazione: 30/01/2018
TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 03/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO
CAMPANILE.
28121.2012
FATTI DI CAUSA
Con la decisione indicata in epigrafe la Commissione Tributaria
centrale ha rigettato il ricorso proposto dai sigg.ri Orlando Malospino
e Fosca Rinaldi avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II
grado in merito alla fondatezza dell’avviso di accertamento di valore
di un terreno dai predetti alienato con rogito del 31 marzo 1983, ai
signori Filiberto Di Santo e Ada Quercioli.
La Commissione Tributaria Centrale ha rilevato che, a fronte della
presenza di un fabbricato sul terreno alienato, che aveva determinato
l’elevazione del valore da 11 milioni a 109 milioni di lire, la tesi dei
ricorrenti, secondo cui detta costruzione era stata realizzata prima
della stipulazione dell’atto di compravendita, ma interamente a cura e
spese del Di Santo e della Quercioli, non poteva essere condivisa, in
quanto confliggente con il principio dell’accessione di cui all’art. 934
cod. civ.,
non risultando la pregressa costituzione di un diritto di
superficie in favore dei predetti.
Né poteva considerarsi ammissibile la produzione di un contratto
preliminare, asseritamente stipulato nel gennaio del 1977, in quanto
“l’art. 19 bis del d.P.R. n. 366 del 1972 è applicabile solo nel
procedimento di primo grado”.
Per la cassazione di tale decisione il Malospino e la Rinaldi
propongono ricorso, affidato a due motivi; l’Amministrazione ha
depositato un atto di costituzione.
grado di Roma con la quale era stata confermata la decisione di primo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Una prima deduzione, invero, attiene a un atto di intimazione alla
sig.ra Rinaldi, emesso da Equitalia, con cui si chiede il pagamento
della somma relativa all’accertamento di valore: si chiede che il diritto
alla riscossione della somma venga dichiarato prescritto ai sensi
dell’art. 2946 cod. civ.. Trattasi all’evidenza di questione che esula dal
perimetro del presente giudizio, assumendo per altro carattere di
assoluta novità.
Con il secondo motivo, denunciandosi “omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”,
si sostiene che sarebbe stato violato “in maniera decisiva il diritto alla
difesa dei ricorrenti”, in quanto dal contratto preliminare si dovrebbe
evincere che il prezzo pattuito per la cessione del terreno era di 11
milioni di lire, e che il successivo rogito notarile aveva ad oggetto
esclusivamente la cessione di un lotto di terreno agricolo, come
comprovato da un’ordinanza di sospensione dei lavori del 1977 e da
una sentenza penale di condanna del 17 gennaio 1979 per illecito di
natura edilizia, emesse nei confronti dei soli Di Santo e Quercioli.
Prescindendo dai rilievi circa la deduzione di un error in procedendo
tramite la denuncia di un vizio motivazionale; circa, ancora, l’omessa
specificazione dei tempi e dei modi della sua produzione (per il vero
il riferimento all’art. 19 bis del d.P.R. n. 636 del 1972 andava
coordinato con il disposto del successivo art. 36, ma sempre con
riferimento al rispetto della cadenze procedurali previste da tali
Il ricorso è inammissibile.
disposizioni); circa la mancata trascrizione del contenuto del suddetto
documento, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso,
nonché circa la sua mancata allegazione, che costituisce causa
specifica di improcedibilità, deve constatarsi che non risulta in alcun
modo attinta la fondamentale ragione della decisione, fondata sulla
Non si provvede in merito al regolamento delle spese, non avendo la
parte intimata svolto attività difensiva.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 28 giugno 2017
Il Presidente
operatività, nella presente vicenda, del principio dell’accessione.