Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2233 del 30/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2233 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 6282-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata. in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI,I,0 STATO che la rappresenta e
difende ope legis;

– ricorrente contro
ANGELO TERMINE, mq. di ex socio della BLU SRL, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA BENEDE -r1 .0 CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO DAGNINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce
al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 11/13/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 14/12/09, depositata il 19/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2012 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTON1E -FIA CARESTIA.

Data pubblicazione: 30/01/2013

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle entrate ricorre contro la società Blu srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento IVA IRPEG IRAP 2000. Resiste, con controricorso, il sig. Angelo Termine, nella qualità di ex socio della Blu srl, oggi Il ricorso va giudicato inammissibile perché tardivo, in quanto proposto dopo il decorso del termine c.d. "lungo" di cui all'articolo 327 cpc, nel testo l'ottone temporis vigente. La sentenza impugnata risulta infatti depositata il 19.1.2010; il termine lungo (un anno e quarantasei giorni) scadeva (calcolando la sospensione feriale) il 6.3.2011 (domenica), prorogato al 7.3.11. Il ricorso è stato consegnato dall'Avvocatura Generale dello Stato all'Ufficiale Giudiziario il 26.5.11, come si rileva dall'Accettazione spillata al ricorso. Si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.>>,
Che, t a società contribuente è costituita con controricorso;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti
costituite;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate
a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che
liquida in € 2.000 per onorari, oltre C 100 per esborsi.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2012.

estinta.

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