Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2233 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2233 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 11054-2012 proposto da:
LOPUSHNIAK ALYNA LPSLYN38B57Z138M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PANARM BENITO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAVILLA ANTONIO, giusta procura speciale alle liti
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTURA DI BOLOGNA 80185690585 in persona del Prefetto
pro tempore, elettivamente domiciliata. in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controficorrente –

nonché contro

9444

Data pubblicazione: 03/02/2014

MINISTERO DEIJ,’INTERNO;
– intimato avverso il decreto n. 294/2012 del GIUDICE DI PACE di
BOLOGNA, depositato il 12/04/2012;

19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — Il Giudice di pace di Bologna ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Halina Vasylivna Lopushnyak, di nazionalità ucraina, avverso il decreto di espulsione 13 ottobre 2010 emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. La sig.ra Lopushnyak ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. L'autorità intimata non ha svolto difese. 2. — Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il rigetto dell'eccezione di nullità del decreto di espulsione per omissione della traduzione in lingua conosciuta dal destinatario, è fondato. Il Giudice di pace, infatti, ha ritenuto sufficiente la traduzione del decreto in una delle lingue c.d. veicolari attesa l'impossibilità, dichiarata dall'amministrazione, di reperire un interprete in lingua ucraina. In tal modo, però, egli ha contraddetto la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è nullo il decreto di espulsione che sia stato tradotto in lingua veicolare, pur quando sia stata addotta l'irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed Ric. 2012 n. 11054 sez. M1 - ud. 19-11-2013 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del il giudice ritenga plausibile l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 3676/2012, 3678/2012). 3. — I restanti motivi sono assorbiti.>>;

notificata ai difensori delle parti costituite, i

quali non hanno

presentato conclusioni o memorie;
CONSIDERATO
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione di cui
sopra, salvo precisare che, a seguito di rinnovo della notifica del
ricorso disposto dal Collegio, il Prefetto di Bologna ha presentato
controricorso;
che il provvedimento impugnato va pertanto cassato;
che, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito con l’annullamento del decreto di espulsione;
che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono
la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato
e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione indicato in
narrativa; condanna il Prefetto di Bologna alle spese processuali,
liquidate in € 1.100,00, di cui 1.000,00 per compensi di avvocato, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre
2013

che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e

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