Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2233 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 02/02/2021), n.2233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FILOCARNO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11381/2014 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

H.M., A.A., A.M. ed

A.L., nella qualità di eredi legittimi del defunto

A.L., già rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Giampiero Balena,

con studio in Bari, già elettivamente domiciliato presso l’Avv.

Alessandro Portoghese, con studio in Roma, giusta procura in margine

al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– intimati –

e

la “EQUITALIA SUD S.p.A.” (già “EQUITALIA ETR S.p.A.”), con sede in

Foggia, in persona del presidente del consiglio pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Bari – Sezione Staccata di Foggia il 30 ottobre 2013 n.

230/25/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23 ottobre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari Sezione Staccata di Foggia il 30 ottobre 2013 n. 230/25/2013, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per l’I.V.A. relativa agli anni 1979, 1980 e 1981, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di A.L. e della “Jean’s Shop S.d.f.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia l’8 giugno 2012 n. 292/05/2012, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto dell’estinzione della pretesa tributaria in conseguenza del c.d. “condono tombale”. A.L. (già socio amministratore della “Jean’s Shop S.d.f.”) si è costituito in proprio, eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della “Jean’s Shop S.d.f.”. Con ordinanza interlocutoria, il collegio assegnava termine per notificare il ricorso introduttivo alla “Jean’s Shop S.d.f.”. Assumendo la cessazione (recte: estinzione) della società di fatto sin dal 29 maggio 1985 (come era stato già in precedenza confermato nel ricorso originario da A.L.), l’Agenzia delle Entrate ha notificato il ricorso introduttivo ad H.M., A.A., A.M. ed A.L., nella qualità di eredi legittimi del defunto A.L.. Questi ultimi sono rimasti intimati. Parimenti, la “EQUITALIA SUD S.p.A.” (già “EQUITALIA ETR S.p.A.”) è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver tenuto conto che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Centrale il 29 ottobre 1990 n. 562, gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento per l’I.V.A. relativa agli anni 1979, 1980 e 1981 erano ormai divenuti definitivi, precludendo la riproponibilità di ogni questione sul c.d. “condono tomba/e” in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 28, comma 2, convertito nella Legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che la richiesta di definizione automatica era limitata soltanto ad alcuni (e non tutti i) periodi di imposta e che il rigetto della domanda di condono era implicito nell’emissione di un avviso di rettifica o di accertamento.

Ritenuto che:

1. Preliminarmente, si osserva che il contraddittorio processuale nel giudizio di legittimità è stato correttamente instaurato nei soli confronti del socio amministratore (e, dopo il decesso sopravvenuto medio tempore, nei confronti dei suoi eredi legittimi) della società di fatto, la cui estinzione – stante la facoltatività della procedura di liquidazione – può considerarsi verificata (secondo la prospettazione dell’amministrazione finanziaria) per effetto della mera cessazione dell’attività sociale, in assenza di obblighi di iscrizione e cancellazione a carico della stessa (da ultime: Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. Sez. 1A, 28 marzo 2017, n. 79649).

Pertanto, la responsabilità solidale ed illimitata dei singoli soci permane per le obbligazioni civili e tributarie di cui emerga la sopravvivenza o la sopravvenienza dopo la cessazione dell’attività sociale.

2. Ciò posto, il primo motivo ed il secondo motivo – dei quali si rende opportuna la trattazione congiunta per la stretta ed intima connessione – sono fondati.

2.1 Preliminarmente, anche in base all’accertamento fattone dai giudici di merito, si rammenta che la dichiarazione integrativa D.L. 10 luglio 1982, n. 429, ex art. 28, convertito nella Legge 7 agosto 1982, n. 516, per ottenere la definizione delle pendenze tributarie con riguardo all’I.V.A. relativa agli anni 1980 e 1981 era stata presentata dalla società contribuente il 26 novembre 1982. In seguito, l’amministrazione finanziaria aveva emesso, dapprima, gli avvisi di accertamento e, poi, le ingiunzioni di pagamento per l’I.V.A. relativa agli anni 1979, 1980 e 1981, avverso i quali la società contribuente aveva proposto tempestiva impugnazione. Il giudizio si era concluso con la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Centrale il 10 gennaio 2008 n. 189, la quale aveva dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi originari della società contribuente. Dopo il passaggio in giudicato di tale decisione, l’amministrazione finanziaria aveva emesso la cartella di pagamento per cui è causa.

2.2 Stante la prospettata sequenza delle vicende processuali ed extraprocessuali, questa Corte ritiene che l’emanazione degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento abbia comportato l’implicito rigetto della domanda di c.d. “condono tombale” (ai sensi del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 25, comma 3, convertito nella Legge 7 agosto 1982 n. 516, per la nullità derivante dall’omessa richiesta di definizione automatica per tutti i periodi d’imposta di cui al comma 2).

Invero, è pacifico che, in mancanza dell’espressa previsione dell’obbligo di emanare e comunicare al contribuente uno specifico provvedimento di reiezione della dichiarazione integrativa quando questa sia ritenuta invalida (come per la definizione agevolata delle pendenze tributarie di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella Legge 7 agosto 1982, n. 516), non si può porre a carico dell’amministrazione finanziaria un’attività tanto gravosa, ove si pensi all’alto numero di contribuenti che presentarono detta dichiarazione e che, non trovando previsione esplicita nella stessa, si sarebbe rilevata un inutile appesantimento ed un intralcio al regolare svolgimento dei compiti dell’amministrazione finanziaria, peraltro, in aperto contrasto con quelli che erano stati i fini del legislatore di perseguire attraverso il condono fiscale il recupero di risorse di uomini e di mezzi da destinare ad altre attività. Pertanto, allorchè i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa siano scaduti o la stessa dichiarazione, se presentata, sia invalida, il potere impositivo dell’amministrazione finanziaria, già condizionato, risorge pienamente senza bisogno di alcun provvedimento esplicito di reiezione o di declaratoria di invalidità della dichiarazione stessa che, peraltro, costituiscono il necessario presupposto della notifica dell’atto di accertamento (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 14 maggio 2003, n. 7454; Cass., Sez. 5, 1 giugno 2006, n. 13090).

2.3 Dunque, l’efficacia estintiva della domanda di c.d. “condono tombale” sulla pretesa tributaria poteva essere fatta valere dalla società contribuente soltanto nel giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento, che ne costituivano l’implicito diniego.

Ne deriva che la formazione del giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento precludeva alla società contribuente la riproposizione delle questioni attinenti alla definizione agevolata delle medesime pendenze tributarie nel successivo giudizio di impugnazione della cartella di pagamento.

3. Pertanto, valutandosi la fondatezza del motivi dedotti, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata decisione deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della società contribuente.

4. Possono essere compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito, tenuto conto dell’andamento dei medesimi e della progressiva evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate. Viceversa, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna gli eredi legittimi del socio amministratore della società contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione finanziaria, liquidandole nella somma complessiva di Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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