Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2233 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2189-2009 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRAFICI 199/A, presso lo studio dell’avvocato PALATIELLO MARIA LIDIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GARRISI GIUSEPPE

UMBERTO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CI.EN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANTEGAZZA

24, presso lo studio del Cav. G.L., rappresentato e difeso

dall’avvocato CIOFFI DOMENICO ENNIO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI LIZZANELLO, CA.DO., COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

WINTERHUR SPA, COMPAGNIA DI ASSCIURAZIONI CARIGE già Levante

Norditalia Assicurazioni s.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 772/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

5/10/07, depositata il 03/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 7 ottobre 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 772/2007, depositata il 3 dicembre 2007, la Corte di appello di Lecce – confermando (sui punti qui discussi) la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale – ha attribuito la responsabilità del sinistro stradale occorso il 18.3.1988 in via Elba, a Cavallino (LE), in egual misura ai conducenti delle tre auto coinvolte nello scontro, Ci.En., Ca.Do. e C.C., compensando fra le parti le spese dell’intero giudizio.

2.- Con atto notificato il 20 gennaio 2009 il C. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Ci.En. con controricorso. Gli altri intimati non hanno depositato difese.

3.- Il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli art. 2054 e 2055 cod. civ.; artt. 102, 104, 142 e 145 C.d.S., è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inadeguata formulazione del quesito di diritto, che da un lato non riassume le censure effettivamente rivolte dal ricorrente alla sentenza di appello; dall’altro lato sottopone alla Corte di cassazione non un problema giuridico, ma un problema di fatto.

Erroneamente il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia applicato la presunzione di uguale responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, sebbene ricorressero tutti gli elementi per procedere alla ricostruzione dei fatti.

La sentenza impugnata, infatti, ha riconosciuto il concorso di colpe sulla base della concreta ricostruzione dei fatti (discostandosi sul punto dalla motivazione della sentenza di primo grado), ma ha ritenuto di dover pervenire in concreto a un giudizio di uguale responsabilità.

Trattasi di valutazione in fatto, non suscettibile di riesame in questa sede se non sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione, vizi che – con il primo motivo – non vengono denunciati (nè sussistono).

Il quesito chiede per l’appunto che questa Corte, sulla base dei fatti accertati in sede istruttoria, pervenga a una diversa valutazione delle responsabilità ed è pertanto inammissibile.

4.- Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2733 e 2732 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia respinto la sua eccezione di ultrapetizione ad opera della sentenza di primo grado, per il fatto che il Ci. – da lui convenuto in giudizio – aveva inizialmente addebitato l’intera responsabilità del sinistro al Ca. e solo successivamente e tardivamente – in altra causa successivamente iniziata dal Ca. e riunita a quella iniziata dal C. – avrebbe esteso a quest’ultimo la domanda di risarcimento dei danni.

La Corte di appello ha respinto le eccezioni di tardività e di ultrapetizione (per non avere il C. accettato il contraddittorio sulla domanda), rilevando che fin dalla sua costituzione in giudizio nella causa intentata dal C. il Ci. aveva esteso la domanda di risarcimento dei danni a quest’ultimo, e che su di essa vi è stato ampio contraddittorio fra tutte le parti, in entrambi i gradi del giudizio.

Il ricorrente non dimostra l’inesattezza dei suddetti accertamenti, sulla base del contenuto degli atti di causa, ma assume che l’attribuzione da parte del Ci. dell’intera responsabilità al Ca. costituisce confessione della mancanza di colpa del C. e chiede nel quesito se sia consentita la revoca della confessione contenuta in un atto giudiziario, tramite un successivo atto giudiziario. Il quesito è inammissibile perchè non è in termini rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e pone una questione che non risulta essere stata discussa in appello (anche ammesso e non concesso che l’addebito della responsabilità ad un terzo costituisca confessione di un fatto per sè sfavorevole e favorevole all’attore, ai sensi dell’art. 2730 cod. civ.).

5.- Sotto ogni profilo il ricorso pare inammissibile. Si può procedere con decisione camerale”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Il resistente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente Ci. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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