Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22329 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE, elettivamente domiciliato in

Roma, via degli Avignonesi, n. 5, nello studio dell’Avv. ABBAMONTE

ANDREA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G. – G.C.L. elettivamente domiciliati

in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2, nello studio dell’Avv. Prof.

LEONE GIOVANNI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso proposto da:

G.G. – G.C.L. come sopra rappresentati

e difesi;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

COMUNE DI CASTELVETERE IN VALFORTORE, come sopra rappresentato e

difeso;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 332,

depositata in data 30 gennaio 2009;

sentita la relazione all’udienza del 12 luglio 2011 del consigliere

Dott. Pietro Campanile;

udito l’Avv. Giovanni Leone, il quale ha insistito per

l’inammissibilità del ricorso principale;

sentite le richieste del Procuratore Generale, in persona del

sostituto Dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – G.F.S. conveniva davanti al Tribunale di Benevento il Comune di Castelvetere in Val Fortore, chiedendo il ristoro del pregiudizio derivante dall’irreversibile trasformazione del proprio fondo occupato per la realizzazione del mattatoio comunale con completamento dell’opera oltre il termine previsto per la durata dell’occupazione, di cui veniva anche richiesta la relativa indennità, senza che fosse intervenuto il decreto di esproprio.

1.1 – Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto della domanda;

durante il giudizio di primo grado, nel corso del quale veniva espletata consulenza tecnica d’ufficio, intervenivano – quali eredi dell’attore, nel frattempo deceduto – gli odierni intimati G.G., G.C.L. ed Q.A..

1.2 – Il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 13 ottobre 2004, ravvisata nella vicenda un’ipotesi di occupazione acquisitiva, e ritenuta la natura agricola del suolo, condannava il Comune al pagamento della somma di Euro 48.786,45, oltre rivalutazione e interessi legali, a titolo di risarcimento del danno corrispondente al valore del suolo; liquidava altresì in Euro 7.467,97 l’importo dovuto a titolo di occupazione legittima da parte del Comune, onerato anche delle spese processuali.

1.3 – La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’appello principale del Comune e, in parziale accoglimento dell’impugnazione incidentale condizionata proposta dagli eredi del G., affermata la natura edificabile del terreno nel periodo interessato dall’occupazione legittima, confermava le statuizioni della sentenza di primo grado.

In particolare, risolta positivamente la questione della legittimazione degli intervenuti quali eredi dell’originario attore, verificata altresì la corrispondenza fra l’area occupata e quella complessivamente oggetto di acquisizione a seguito di irreversibile trasformazione, si osservava che correttamente nella liquidazione del danno era stato considerato il valore di mercato del terreno, non applicandosi alla occupazione acquisitiva il disposto di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16. Veniva infine rilevato, quanto al periodo di occupazione legittima, che doveva tenersi conto della vigenza del piano di fabbricazione, che prevedeva l’edificabilità del terreno.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione, notificata in data 3 aprile 2009, il Comune di Castelvetere in Val Fortore proponeva ricorso, affidato a tre motivi. La notificazione di tale atto, tramite il servizio postale ai sensi della L. n. 53 del 1994, non si perfezionava, in quanto il procuratore della controparte, Avv. Giovanni Leone, risultava irreperibile all’indirizzo di Napoli, viale Granisci, n. 14, già indicato in atti.

La difesa del Comune, chiedeva quindi, nel rispetto del termine previsto dall’art. 369 c.p.c., la rimessione in termini, fondando la propria richiesta sulla decisione delle Sezione Unite di questa Corte n. 3818 del 18 febbraio del 2009, e deducendo che il mutamento del domicilio del difensore era stato incolpevolmente ignorato (a tal fine producendo copia della pubblicazione cartacea dell’albo professionale, aggiornata al 31 dicembre 2008). La Corte, con ordinanza n. 23047 del 2010, accoglieva detta istanza, salva la definitiva decisione in fase decisoria, assegnando un termine entro il quale il ricorso veniva effettivamente notificato al procuratore domiciliatario.

G.G. e G.C.L., anche quali eredi della Quarta, nelle more deceduta, si sono difesi con controricorso, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso alla procedura di cui all’art. 184 bis c.p.c., e proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, affidato a un motivo, cui il Comune resiste con controricorso.

Le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dagli intimati e ribadita nella memoria difensiva.

2.1 – L’ordinanza interlocutoria emessa da questa Corte il 15 novembre 2010 si fondava sulla documentazione prodotta a sostegno dell’istanza di rimessione in termini (in particolare, estratto dell’Albo degli avvocati di Napoli aggiornato al 31 dicembre 2008), facendo salva, nel concedere la rimessione in termini per la notificazione del ricorso, “la definitiva decisione da assumere nel con-traddittorio delle parti in sede di esame del ricorso”.

2.2. – La maggiore completezza degli elementi inerenti alla pubblicità e, quindi, alla conoscibilità del nuovo domicilio del difensore degli intimati, Avv. Giovanni Leone, indice a ritenere che l’ignoranza dello stesso fosse imputabile alla parte che aveva inutilmente tentato di notificare il ricorso presso la precedente ubicazione del citato studio professionale.

Dalla certificazione rilasciata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli in data 1 febbraio 2011, la cui produzione è ammissibile, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 2, trattandosi di documento relativo all’ammissibilità del ricorso, risulta che l’avv. Giovanni Leone ha comunicato il trasferimento dello studio legale in Napoli da Viale Gramsci 14 a Viale Gramsci 23 il 13 marzo 2009, ed in pari data tale variazione è stata annotata sull’Albo.

Il ricorso per cassazione in esame venne spedito al precedente ed ormai inattuale indirizzo, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 7, in data 1 giugno 2009, vale a dire circa tre mesi dopo l’annotazione sull’albo del trasferimento dello studio professionale.

3 – Le Sezioni unite di questa Corte, con la nota decisione n. 3818 del 2009r hanno ribadito che l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa, nel caso di richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del “domicilio professionale” o della “sede dell’ufficio” del procuratore, precisando che il relativo accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità ed all’astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede. Tale onere, quindi, non può ritenersi escluso od attenuato da un dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, e/o della parte di comunicare quelli del domicilio presso di lui eletto, sulla cui insussistenza la giurisprudenza di legittimità è pressochè costante. Le norme professionali prevedono, infatti, l’obbligo del procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione (R.D. n. 37 del 1934, art. 82) e la ratio della disposizione, costituita dall’adeguatezza delle annotazioni nell’albo professionale a soddisfare in ambito locale le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore, esclude che, ove il procuratore abbia dichiarato all’atto della costituzione un proprio domicilio, la mancata comunicazione del mutamento di esso possa contrastare con i doveri di lealtà e probità imposti alle parti ed ai loro difensori, tenuti comunque, considerata la non imprevedibilità del mutamento il relazione alla durata dei processi e delle loro fasi, a fare riferimento al domicilio effettivo risultante dall’albo professionale, o costituisca un impedimento alle comunicazioni e notificazioni alle quali sono tenuti la cancelleria e le parti nel corso del giudizio.

Egualmente, essendo funzione dell’elezione di domicilio presso il difensore quella di rafforzare la difesa tecnica della parte, consentendo di non derogare alle previsioni dell’art. 170 c.p.c., relativamente di atti che debbono esserle notìficati personalmente, va riconfermata la regola che, essendo determinante in tale elezione il luogo nel quale il difensore esercita la professione e non quello nel quale questa era esercitata all’atto del conferimento della procura, la pubblicità dei mutamenti di esso è soddisfatta da quella legale del mutamento del domicilio del procuratore. E’ stato altresì precisato che “all’onere di veri-ficare anteriormente alla notifica dell’impugnazione presso l’albo professionale il domicilio del procuratore presso il quale notificare l’impugnazione corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo e sono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati rispetto ad essi per l’impossibilità che ne deriverebbe al notificante di fruire per l’intero dei termini di impugnazione, sia perchè l’effettività della tutela del diritto di agire e di difendersi nel processo è assicurata nelle forme e nei limiti ragionevolmente previsti dall’ordinamento processuale e sia in quanto l’accertamento del domicilio effettivo del procuratore risultante dall’albo professionale nessun significativo pregiudizio temporale può comportare alla parte, considerata che l’agevole consultazione degli albi e, in particolare, la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica”. Di conseguenza, presuppongono il perfezionamento della notifica per il notificante, e la conseguente ammissibilità originaria dell’impugnazione, ed attengono al perfezionamento per il destinatario, le ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, come, ad esempio, per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all’ordine professionale o per il ritardo della sua annotazione, ovvero per la morte del procuratore ed tutte le altre nelle quali l’ufficiale giudiziario o postale, nonostante la corretta indicazione del domicilio, non abbiano completato la notifica e ne abbiano attestato l’esito negativo per un fatto non imputabile al richiedente. 4 – Applicando i principi testè richiamati, appare evidente come il riferimento alla attuali possibilità di rapida consultazione dell’albo anche attraverso strumenti telematici implichi la necessità di una verifica dell’effettivo domicilio del procuratore, che risulti aggiornata alla data di spedizione dell’atto da notificare, stante l’inevitabile arresto alla data di pubblicazione degli albi cartacei, come quello posto a fondamento dell’istanza di rimessione in termini, risalente al dicembre dell’anno 2008.

Deve pertanto ritenersi che, stante l’imputabilità al ricorrente, in virtù della possibilità di un’agevole consultazione degli albi e la loro informatizzazione ed accessibilità telematica (cfr. anche Cass., 1 febbraio 2011, n. 2320; Cass., 17 maggio 2010, n. 12057) dell’esito negativo della notificazione tentata presso il domicilio non più attuale del procuratore della controparte, non ricorressero ì presupposti per il ricorso all’art. 184 c.p.c., applicabile ratione temporis, e che quindi il ricorso, notificato quando il termine per impugnare era ormai decorso, deve essere dichiarato inammissibile.

5 – A detta declaratoria conseguono l’inefficacia del ricorso incidentale il regolamento delle spese processuali, come da dispositivo, sulla base del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale. Condanna il Comune di Castelvetere in Val Fortore al pagamento in favore della controparte delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 3.400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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