Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22329 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 09/01/2017, dep.26/09/2017),  n. 22329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25474-2014 proposto da:

G.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI BONINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA B.S. E R. SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 770/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIOVANNI BONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/4/2014 la Corte d’Appello di Torino – Sezione specializzata agraria -, rigettato quello in via incidentale spiegato dalla Azienda Agricola B.S. e R. Società semplice, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. G.P. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Biella – Sezione specializzata agraria – resa – su riunite domande – ex art. 281 sexies all’udienza del 6/6/2013, ha dichiarato l’insussistenza di un contratto di affitto agrario relativamente al fondo distinto al Fg. (OMISSIS) del NCT del Comune di Villanova Biellese, fatto valere in sede di opposizione all’esecuzione all’esito della notificazione da parte di quest’ultimo del decreto di trasferimento dei terreni costituenti il lotto 2 della procedura esecutiva immobiliare promossa avanti al Tribunale di Biella dalla società Unicredit s.p.a. nei confronti dei sigg. B.G. ed altri.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il G. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che, “pur essendo stata riconosciuta l’insussistenza del contratto d’affitto asseritamente stipulato dalla B. F.lli in relazione ai terreni identificati al foglio (OMISSIS) adibiti a risaia”, erroneamente non sia stato “riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, quale conseguenza diretta dell’occupazione illegittima da parte della predetta azienda agricola”, avendo la corte di merito “omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno dovuto alla perdita della facoltà di godimento dell’immobile oggetto dell’invalido contratto…, espressamente e specificatamente indicata… nel ricorso in appello”, e non anche sulla risaia.

Lamenta che, “facendo evidentemente confusione sui fondi oggetto dell’aggiudicazione e sulle plurime domande di risarcimento dedotte dall’appellante in ricorso”, la corte di merito si è “pronunciata esclusivamente sul danno relativo ai fondi adibiti a pioppeto… che il ricorrente aveva intenzione di adibire a risaia. I predetti fondi erano stati oggetto di altra specifica domanda del ricorrente, illustrata al punto d) pag. 29 del medesimo ricorso in appello”.

Con il 2 e il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c. e ss., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto non provato il danno da perdita della facoltà di godimento della risaia e dei relativi contributi PAC, giacchè “una volta accertato l’abuso subito dal sig. G., aggiudicatario del terreno, posto che il fondo era coltivato a risaia dall’azienda agricola B., il danno era dunque da ritenersi diretta conseguenza dell’illecita occupazione”.

Il 1^ motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Emerge dagli atti del giudizio, e in particolare dall’atto d’appello dall’odierno ricorrente debitamente riportato nel ricorso in ossequio alla prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che, pur avendo accertato l’insussistenza del contratto d’affitto, sicchè si è nella specie trattato di occupazione senza titolo, la corte di merito non ha riconosciuto all’odierno ricorrente il risarcimento del conseguentemente subito danno da “mancato guadagno ricavabile… dalla vendita del raccolto (riso) dei terreni per cui è causa”.

In particolare, a fronte del gravame al riguardo dal medesimo nell’atto di appello interposto avverso la declaratoria di rigetto da parte del giudice di prime cure (“Per tutto il periodo di occupazione dei terreni de quibus (mappale (OMISSIS)) da parte della Bosio F.lli sino alla data del rilascio, controparte sarà altresì tenuta a risarcire i danni subiti dal sig. G. a titolo di: a) perdita della facoltà di godimento dell’immobile. Detto danno sarà pari al mancato guadagno ricavabile dal sig. G. dalla vendita del raccolto (riso) dei terreni di cui è causa (il mancato guadagno deve essere quantificato quantomeno nella misura del prezzo medio di mercato del riso calcolato dall’Ente Risi o dalla Camera di Commercio di Vercelli su scala nazionale… ovvero, in subordine, al canone di locazione medio annuale in relazione a terreni agricoli adibiti a risaia siti nella zona di (OMISSIS) aventi caratteristiche similari a quello insistente sul Foglio (OMISSIS) N.C.T. a titolo di indennizzo per il periodo di occupazione illegittima e senza titolo della B. F.lli, da quantificarsi a mezzo di CTU”), la corte di merito, dopo aver dato atto nei sopra riportati termini della domanda proposta dall’odierno ricorrente ed allora appellante G. (“Quanto al danno concernente il mancato guadagno ricavabile dal G. dalla vendita del raccolto (riso) dei terreni per cui è causa”), e dopo aver indicato tale “richiesta” come “infondata”, si è infatti nell’impugnata sentenza limitata ad argomentare in ordine al “fondo attualmente adibito a pioppeto”, invero del tutto omettendo di considerare altresì la domanda (“di risarcimento del danno per mancato godimento da parte del sig. G. del terreno individuato al mappale n. (OMISSIS)”) relativa (anche) al terreno già allo stato “coltivato a risaia dall’azienda agricola B. ed oggetto dell’invalido contratto d’affitto”, fondata sulla prospettazione dell’essere nella specie “il danno diretta conseguenza dell’occupazione illegittima della risaia”.

Dell’impugnata sentenza, accolto nei suindicati termini e limiti il 1 motivo di ricorso con assorbimento di ogni altro e diverso profilo nonchè dei restanti motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino – Sezione specializzata agraria -, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie p.q.r. il 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Torino – Sezione specializzata agraria -, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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