Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22329 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27768-2012 proposto da:

S.V., C.F. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA GIOVINE ITALIA 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

CARNEVALI, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO TORLINI,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 91/01/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA, emessa l’8/05/2012 e depositata il 29/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Riccardo Carnevali (delega verbale Avvocato Edoardo

Torlini), per il ricorrente, che si riporta al ricorso insistendo

per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

S.V., medico convenzionato, propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR Abruzzo n. 91/1/12 depositata il 29/05/2012 la quale ha accolto l’appello promosso dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Perugia che ha escluso la sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo al contribuente.

La CTR ha ritenuto, invece, che l’ambulatorio, il capitale fisso e l’impiego di risorse umane dimostravano la produzione di un reddito assoggettabile all’imposta IRAP.

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 3, artt. 8, 27, 36, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta che la CTR nella motivazione della sentenza non ha valutato la circostanza che il medico di base sia o non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 3, artt. 8, 27, 36, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ritiene che la motivazione sia irrilevante ai fini della decisione nella parte in cui fa riferimento al regime dei contribuenti minimi poichè egli ha richiesto il rimborso dell’IRAP per motivi diversi e assorbenti. In secondo luogo, il ricorrente censura la decisone della CTR nella parte in cuì fa riferimento alla titolarità, da parte dello stesso, di uno studio attrezzato, all’utilizzo di beni strumentali – quali gli arredi dello studio, un’automobile, il personal computer – e di forza-lavoro esterna che nella specie consisteva nell’impiego part-time di una segretaria.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini di legge, riservandosi di partecipare all’udienza di discussione della causa.

Va esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, che risulta fondato rispetto al prospettato vizio di violazione di legge.

Ed invero, le Sezioni Unite n. 9451/2016, in merito alla possibilità di applicare l’IRAP al professionista che si avvalga della collaborazione di un dipendente, hanno statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”. Orbene, nella specie il dipendente svolgeva funzioni esecutive di segreteria. Pertanto la CTR, per giustificare la rilevanza dell’impiego ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione, avrebbe dovuto verificare se la collaborazione prestata riguardava un’attività meramente esecutiva o di segreteria, non potendosi limitare a considerare l’esistenza di un dipendente a detti fini.

Quanto, invece, alla disponibilità da parte del contribuente di uno studio, questa Corte ha chiarito come, con riguardo all’IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, il requisito dell’autonoma organizzazione (Cass. n. 1158/2012).

Ciò posto, ha errato la CTR laddove ha ritenuto che l’utilizzo di un locale destinato allo svolgimento della professione costituisce un investimento diretto alla produzione di maggior ricchezza.

Il primo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del secondo.

In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo anche per la liquidazione delle spese del giudizo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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