Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22328 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 09/01/2017, dep.26/09/2017),  n. 22328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25384-2014 propostoda:

M.A., T.A., considerati domiciliati ex lege

in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSA4ZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIERLUIGI LAPOLLA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.G., MO.PE., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO

PANARITI, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 180/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato BENITO PANARITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30/7/2014 la Corte d’Appello di Potenza – Sezione specializzata agraria -, in parziale accoglimento del gravame interposto dai sigg. T.G. e M.A. e in parziale riforma della pronunzia Trib. Matera n. 178/1987, ha condannato i predetti al rilascio del fondo sito in agro (OMISSIS), in quanto occupato senza titolo, nella “piena disponibilità della comunione pro-indiviso” su di esso sussistente, e non già solamente in favore dei coniugi sigg. P.G. e Mo.Pe., che nei loro confronti hanno proposto domanda di rilascio.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il T. e la M.A. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso il P. e la Mo., che hanno presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1102,1103,1105 e 1148 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c. e ss., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che, dopo aver preso della loro qualità di comproprietari del fondo de quo, la corte di merito, “una volta ritenuta la insussistenza del contratto di fitto” da loro “vantato”, non abbia fatto luogo all’integrale riforma della pronunzia del giudice di prime cure nella parte in cui li aveva condannati “al rilascio del fondo nella piena disponibilità dei coniugi P.- Mo.”.

Lamentano che la corte di merito ha erroneamente disposto il “rilascio del fondo nella piena disponibilità della comunione pro indiviso”, laddove avrebbe potuto invero “al più” disporre il rilascio del “bene comune” solamente “per la quota ideale di spettanza dei coniugi P.- Mo. la cui detenzione non risultava giustificata”.

Con il 3 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 91, 323, 342, 343, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che la corte di merito abbia “erroneamente ed illegittimamente riformato in peius” a loro danno la liquidazione delle spese del primo grado del giudizio, “benchè gli appellati non lo avessero richiesto”.

Lamentano l’erroneità della loro condanna “al pagamento delle spese del doppio grado nonostante l’appello sia stato parzialmente accolto”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Va anzitutto osservato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’ammissibilità della locazione o comunque della concessione del godimento di quota di bene oggetto di comunione, anche in favore di uno dei comproprietari (v. Cass., 11/1/2001, n. 330; Cass., 22/5/1982, n. 3143; Cass., 9/5/1961, n. 1077; Cass., 13/8/1946, n. 1222), e in particolare della contemporanea condizione di comproprietario e conduttore in capo all’acquirente di quota ideale del bene locato (v. Cass., 28/9/2000, n. 12870; Cass., 2376/1999, n. 6405; Cass., 20/7/1991, n. 8110), atteso il diritto del comproprietario di usare le cose comuni (art. 1102 c.c.) sia direttamente che indirettamente (art. 1103 c.c.), essendo pertanto legittimo l’utilizzo della cosa comune anche mediante la sostituzione con altri nel godimento della cosa cui, nei limiti della quota di spettanza, venga ceduto il godimento.

Superato il risalente diverso orientamento che ammetteva solamente il ricorso ex art. 1105 c.c. per la nomina di un amministratore (in ordine al quale v. Cass., 5/6/2007, n. 13087; Cass., 23/6/1999, n. 6405; Cass., 20/7/1991, n. 8110; Cass., 22/5/1982, n. 3143), questa Corte ha per altro verso affermato che, dovendo alla cessazione o comunque all’interruzione del godimento della cosa (es., per scadenza del termine o per risoluzione della locazione) ricostituirsi la situazione quo ante, il bene deve essere restituito in favore non già soltanto di alcuni dei comproprietari ma di tutti i comunisti, e pertanto alla comunione, perchè questa possa disporne, esercitando, attraverso la sua maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto (v. Cass., 18/7/2008, n. 19929).

Ne consegue che in mancanza di spontaneo adempimento di tale obbligo il conduttore-comproprietario può essere condannato al rilascio dell’immobile in favore della comunione, onde permettere agli altri codetentori-comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune secondo il loro diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c. (cfr. Cass., 27/3/2014, n. 7197; Cass., 18/7/2008, n. 19929. Cfr. altresì Cass., 5/3/2013, n. 5384; Cass., 27/7/2006, n. 17094).

Orbene, il suindicato principio deve ritenersi applicabile non solo in caso di cessazione o venuta meno del titolo, ma anche, “per identità di ratio”, in ipotesi come nel caso di accertata relativa insussistenza ab origine.

Nella specie, acquistata dai sigg. P. e Mo. parte di azienda agricola denominata (OMISSIS), è rimasta accertata l’insussistenza di un rapporto di affitto o di subaffitto in capo agli odierni ricorrenti giusta “cessione del contratto” effettuata “con il consenso della locatrice” da parte dell’originario affittuario Ta.Sa. in favore del figlio G..

Esclusa (diversamente da quanto invero ritenuto dal giudice di prime cure) la possibilità di farsi luogo alla “restituzione del bene unicamente in favore di alcuni dei comproprietari”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza condannato il Ta. e la M., “in quanto detentori senza titolo dell’intero bene”, al rilascio del fondo de quo “nella piena disponibilità della comunione pro-indiviso, e non solo dei coniugi P.- Mo., cui spetta la reimmissione nella codetenzione del bene nei limiti della quota dagli stessi acquistata”.

A tale stregua, correttamente la corte di merito ha nella specie fatto in sostanza applicazione del suindicato principio, invero volto a consentire a tutti i comunisti la possibilità di godere e di disporre del proprio diritto nei limiti della rispettiva quota (art. 1103 c.c.), esercitando, attraverso la maggioranza, le facoltà di godimento diretto o indiretto (art. 1105 c.c.).

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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