Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22328 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 449-2019 proposto da:

(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, con

procura invalida all’avvocato N.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GUGLIELMO MARCONI 94, presso lo studio

dell’avvocato IVANO GIACOMELLI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI

23, presso lo studio dell’avvocato LUCIA FANTOZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA COA;

– controricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2155/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, la quale ha respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.n.c.;

– che la pronuncia impugnata ha ravvisato l’infondatezza del reclamo, in quanto: a) l’art. 10 L. Fall. prevede come dies a quo per il calcolo del termine annuale di fallibilità quello della cancellazione della società dal registro delle imprese, nella specie mai avvenuta, posto che la società aveva chiesto solo la cancellazione dallo speciale albo delle imprese artigiane, per ragioni diverse dalla cessazione dell’attività d’impresa, mantenendo l’iscrizione nel registro delle imprese; b) sussiste la natura commerciale dell’impresa de qua, dunque soggetta a fallimento, mentre è del pari provato lo stato d’insolvenza;

– che si difende con controricorso la procedura;

– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 L. Fall., perchè la società, costituita nel 1992 ed iscritta inizialmente presso la cancelleria del tribunale, fu iscritta d’ufficio nel registro delle imprese dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 581 del 1995, ed essa si è cancellata dall’albo speciale delle imprese artigiane sin dal 18 aprile 2014, onde l’istanza di fallimento depositata il 20 febbraio 2017 non avrebbe potuto condurre alla declaratoria del medesimo, anche in quanto la società era inattiva;

– che il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. le 5 L. Fall., in quanto essa non ha natura commerciale e non sussiste lo stato d’insolvenza;

– che difetta la procura alle liti, concessa da altra società, avente la forma di s.r.l. e con diversi dati fiscali, e non dalla società ricorrente, onde manca un elemento indefettibile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione;

– che, una volta accertato il difetto di procura speciale, unico soccombente è il medesimo difensore che ha sottoscritto e notificato, o fatto notificare, l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito;

– che, secondo principio consolidato, “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Cass., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706; ed ancora, fra le tante, Cass., 11 settembre 2014, n. 19226; Cass. 21 settembre 2015, n. 18577; Cass. 20 novembre 2017, n. 27530; Cass. 25 maggio 2018, n. 13055; Cass. 10 maggio 2018, n. 11367; Cass. 9 luglio 2018, n. 17969; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24023; Cass. 19 dicembre 2018, n. 32904; Cass. 28 maggio 2019, n. 14474; Cass. 18 settembre 2019, n. 23279; Cass. 9 dicembre 2019, n. 32004; Cass. 21 novembre 2019, n. 30430; Cass. 3 marzo 2020, n. 5725);

– che va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo avvocato, per le ragioni già espresse in tema di spese, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Avv. N.A. al pagamento, in favore della procedura controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’Avv. N.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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