Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22328 del 03/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27100-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato LUCIA ZACCAGNINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE ONEGLIA,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/26/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, emessa il 28/09/2011 e depositata il

05/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Lucia Zaccagnini, per la controricorrente, che

aderisce alla rinuncia dell’Agenzia delle Entrate.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

A.R., esercente l’attività di geometra, impugnava dinanzi alla CTP di Alessandria la cartella di pagamento con cui l’Agenzia aveva iscritto a ruolo le somme non versate dalla contribuente a titolo IRAP. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR del Piemonte confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che, nonostante l’onere della prova spettasse all’amministrazione finanziaria, la contribuente avesse esaustivamente provato la mancanza di autonoma organizzazione e, dunque, il presupposto impositivo IRAP.

L’Agenzia propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, a cui la contribuente resiste con controricorso.

L’Agenzia ha rinunziato al ricorso sicchè il giudizio va dichiarato estinto. In relazione all’intervento chiarificatorio delle S.U. le spese processuali vanno compensate.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA