Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22327 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 09/01/2017, dep.26/09/2017),  n. 22327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6635-2014 proposto da:

G.G., GA.GE., C.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, C/O DE ANGELIS ANTONIA VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GORI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENZO VAMPA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO

SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO LUCCHETTI, ALBERTO

LUCCHETTI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ISMEA;

– intimato –

Nonchè da:

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE in

persona del suo Presidente pro tempore Dott. S.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo

studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che lo rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO

SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO LUCCHETTI, ALBERTO

LUCCHETTI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

G.G., GA.GE., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 753/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato FEDERICO CORI;

udito L’Avvocato FRANCESCA PAOLETTI per delega orale; udito

l’Avvocato ANDREA DURANTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/1/2011 la Corte d’Appello di Ancona, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 8290 del 2008, in accoglimento del gravame interposto dal sig. C.G. e in riforma della pronunzia Trib. Urbino n. 427/00, ha accertato e dichiarato il diritto del predetto al riscatto del fondo rustico dal medesimo coltivato sito in località (OMISSIS), che ha dichiarato a lui trasferito sotto condizione sospensiva del pagamento in favore della Ismea di somma di denaro nei modi e nei termini di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. C.M., Ge. e G.G. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso il sig. C.G. e con separato controricorso l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – I.S.M.E.A. (già Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina), il quale ultimo spiega ricorso incidentale adesivo al ricorso principale, sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il C..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti in via principale denunziano “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 345 c.p.c. e ss., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 112 c.p.c. e ss., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” della L. n. 590 del 1965, art. 8,artt. 1326,1346 e 1418 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il 4 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” della L. n. 131 del 1976, art. unico, L. n. 2362 del 1952, art. 12 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il 5 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 91 c.p.c. e ss., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 383,112 e 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 2697,2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2° motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1326,1346,1418 e 1421 c.c., L. n. 590 del 1865, art. 8 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, agli “atti di citazione notificati il 7.11.1989”, alla loro comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, alla formulata “querela di falso”, alla comparsa d’intervento del sig. U., alle richieste “prove testimoniali”, alla “disposta… acquisizione di copia conforme dell’intero fascicolo istruttorio esistente presso la Cassa e relativo all’intera vicenda”, alla sentenza del giudice di prime cure, agli atti di appello, al “ricorso notificato il 21 aprile 2004”, all’atto di riassunzione della causa ex art. 392 c.p.c. “innanzi la Corte Anconetana”, alla “pagina 1 dell’atto di citazione proposto da C.G. innanzi al Tribunale di Urbino”, alla “pagina 12 dell’atto di citazione in appello (1^ appello) proposto da C.G.; pagine che per facilità di riscontro sono cucite in calce al presente ricorso quali Allegati n. 1 e 2 e 2 e 3″, all'”Allegato n. 4,… C.T. del Geom. L.L. del 20/10/2014” che “Parimenti (e sempre per lo stesso principi di autosufficienza) si cuce in calce al presente ricorso”, all'”atto a rogito Notaio D.G. Repertorio n. (OMISSIS) (Allegato n. 5 cucito al ricorso)”, alla “comparsa di risposta dei G.”, alla “Pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta del 1 Appello”, alla “documentazione proveniente dallo SCAU”, a “n. 4 fatture (dal 1984-1989) comprovanti l’acquisto di prodotti per l’agricoltura da parte di C.G.”, i ricorrenti in via principale; all'”atto di citazione notificato in data 3.11.1989″, alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, alla ghiata in causa dei terzi sigg. B.A. ed altri, all’intervento in causa del sig. U.G., all’ampliamento della propria originaria domanda, agli “appelli proposti dal sig. U. e C.”, al ricorso per cassazione del C., all'”atto di riassunzione notificato in data 25.11.2008″, al “contratto di affitto stipulato tra il sig. C.G. e il sig. Z.A. in data 11.9.1967”, al “secondo contratto stipulato in data 2.10.1983 tra il medesimo sig. C.G. e la sig. Z.M. anche in nome e per conto degli altri comproprietari Z.M. B.A. ed eredi di B.E. quali aventi causa da Z.A.”, la ricorrente in via incidentale adesiva) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua i ricorrenti non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che (anche) ai fini della censura della sentenza emessa dal giudice del rinvio i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo (v., da ultimo, Cass., 20/1/2017, n. 1419)

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza del merito che in caso di mancanza dei medesimi rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

Vale al riguardo richiamare pronunzie di legittimità ove risulta in particolare sottolineato che tale principio (valido oltre che per il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche per il vizio di violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) di autosufficienza del ricorso per cassazione, normativamente recepito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va invero conseguentemente osservato anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Nè può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere invero dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (v. Cass., 20/1/2017, n. 1419, nonchè con particolare riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 20/1/2017, n. 1419).

Orbene, all’esito della cassazione con rinvio disposta da Cass. n. 8290 del 2008 è rimasto accertato essere stato nella specie il rustico sito in località (OMISSIS) de quo venduto con atto pubblico del 1988 dai proprietari sigg. B.A. ed altri alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (poi Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – I.S.M.E.A.), e da quest’ultima in pari data con altro atto pubblico rivenuto con patto di riservato dominio ai sigg. C.M., Ge. e G.G. (odierni ricorrenti in via principale) “del tutto omettendo… di dichiarare la sussistenza del contratto di affitto in favore del C., in corso di esecuzione dal 1967, del quale… non potevano non essere a conoscenza i proprietari, che percepivano il corrispettivo dell’affitto, nè i C.- G., confinanti”, sicchè l'”intervento della Cassa… non era quello previsto dalla legge e dallo statuto dell’ente per l’adempimento delle sue finalità (trasformazione, miglioramento, riorganizzazione, lottizzazione fondiaria e cessione a coltivatori, con prelazione per gli insediati) ma si risolveva in una forma di interposizione tra venditori e acquirenti avente come risultato di escludere la prelazione del coltivatore insediato, conseguendo un conveniente finanziamento”.

E’ stata conseguentemente ritenuta l’applicabilità della L. n. 590 del 1965, art. 8 e “sussistenza” del “diritto di prelazione dell’affittuario “nel concorso di determinate condizioni” L. n. 265 del 1976, ex art. unico”, condizioni che la corte di merito ha nell’impugnata sentenza ravvisato queste ultime in effetti “provate”.

A tale stregua, con particolare riferimento al 3 e al 4 motivo del ricorso principale nonchè al 1 motivo del ricorso incidentale adesivo (a parte il rilievo che la contestazione dei relativi requisiti in capo al C.G. non risulta in effetti dagli odierni ricorrenti operata, essendosi essi limitati ad argomentare solamente in ordine alla dedotta inoperatività degli istituti della prelazione e del riscatto agrari in presenza della formazione della piccola proprietà contadina nonchè a contestare il possesso dei requisiti per il retratto unicamente a diverso soggetto (altro affittuario di nome U.) altresì solamente in sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado), va posto in rilievo che, a fronte dell’accertamento in fatto effettuato nell’impugnata sentenza dal giudice di rinvio gli odierni ricorrenti propongono censure volte ad un’inammissibile rivalutazione delle emergenze probatorie, invero di spettanza del giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione come nella specie congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. Cass., 25/1/2012, n. 1028; Cass., 23/2/2006, n. 4009. E già Cass., 20/12/1967, n. 2982).

Non può infine sottacersi che il 5^ motivo del ricorso principale (il quale in realtà è un “non motivo”) rimane logicamente assorbito.

Spetta al giudice di merito, va ulteriormente sottolineato con riferimento alle censure al riguardo mosse dalla ricorrente incidentale adesiva, altresì la valutazione in ordine all’idoneità degli elementi presuntivi e alla ricorrenza dei relativi requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per poter valorizzare elementi di fatto come fonte di presunzione, valutazione anch’essa non sindacabile in sede di legittimità ove come nella specie sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici (v. Cass., 8/1/2015, n. 101; Cass., 27/10/2010, n. 21961; Cass., 2/4/2009, n. 8023; Cass., 11/5/2007, n. 10847; Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 19/2/2004, n. 3321; Cass., 21/10/2003, n. 15737. E con specifico riferimento ai requisiti legittimanti l’esercizio della prelazione agraria v. già Cass., 1/9/1982, n. 4769).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Gino Cancellieri, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo. Condanna i ricorrenti in via principale al pagamento, in via solidale, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente C.G.. Condanna il ricorrente incidentale adesivo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente C.G..

P.Q.M.:

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti in via principale e incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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