Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22327 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29918-2019 R.G. proposto da:

CAMPEGGIO LOMBARDO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RINALDO

MARTINO;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 31,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIA MINOZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIORGIO BOTTANI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MONZA, depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che

conclude per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento

dell’ordinanza impugnata con l’affermazione della competenza del

Tribunale di Monza.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti la Società Campeggio Lombardo s.p.a. insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all’ordinanza 1.10.2019 con la quale il Tribunale di Monza ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale delle imprese di Milano in relazione alla controversia promossa dall’istante nei confronti della socia L.E. al fine del pagamento delle quote annuali dovute per l’assegnazione in uso di una piazzola di sosta.

2. Nell’occasione il decidente ha motivato il proprio convincimento declinatorio sull’assunto che “nel caso di specie, le questioni oggetto della presente controversia ed, in particolare, la domanda volta ad ottenere la condanna per le spese in relazione all’uso della piazzuola n. 306, per l’anno 2018, presuppone la trattazione dello status di socio della Sig.ra L.E. per tale annualità, nonchè la questione relativa alla legittimità dello scioglimento del predetto rapporto sociale; si aggiunge, infine, che anche le domande di condanna alle spese relative agli anni 2016 e 2017 sono connesse alla medesima qualità di socia della convenuta”.

3. Il mezzo così proposto si vale di due motivi di gravame. Il primo intende censurare l’impugnato deliberato per violazione dell’art. 9 c.p.c., radicandosi in relazione al petitum e alla causa petendi sottesa alla controversia promossa avanti al giudice declinante la competenza del medesimo sia per territorio che per valore e materia; il secondo lamenta la falsa applicazione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), convertito con modificazioni nella 1. 24 marzo 2012, n. 27, che ha riformulato il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, osservando che le somme pretese sono reclamate in ragione della qualità di utente della L. e non di socia e non rilevando perciò la questione del suo recesso per totale assenza del nesso causale tra lo status di socio e la dedotta obbligazione di pagamento.

Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c. Resiste la L. con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va previamente rilevata l’ammissibilità del mezzo dispiegato poichè, seppur non costa che il provvedimento impugnato, rettamente emesso nella forma prescritta dall’art. 279, comma 1, c.p.c., sia stato pronunciato a seguito di espressa rimessione della causa in decisione e di invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, esso attesta, tuttavia, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, che mediante la sua adozione il decidente abbia voluto esternare la propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (Cass., Sez. U, 29/09/2014, n. 20449).

3. Ciò premesso, l’istanza è fondata e merita di essere accolta.

4. Richiamando concetti che questa Corte ha più volte avuto occasione di enunciare circa la competenza che il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, nel testo riformulato a seguito del D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), che ha previsto la devoluzione a esse delle cause e dei procedimenti, tra l’altro, “a) relativi a rapporti societari” – assegna alle Sezione specializzate in materia di impresa, va qui ribadito in principio il concetto che “detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (Cass., Sez. VI-I, 7/12/2018, n. 31691).

Per mezzo di questa relazione, che riconnette sistematicamente il petitum alla causa petendi si è inteso più esattamente coonestare – come già osservato (Cass., Sez. VI-I, 6/06/2019, n. 15424) – una chiave di lettura del dato normativo che intende mantenere la più stretta sintonia con le finalità che hanno suggerito l’istituzione del giudice specializzato. Non è infatti privo di significato che nel disciplinare le competenze delle predette sezioni specializzate il legislatore non abbia avvertito per tutte le società e per tutte le controversie in cui siano coinvolte soci e società la necessità di promuovere la competitività dell’ordinamento mediante l’implementazione, di un giudice fortemente specializzato, provvisto, cioè, delle capacità e delle conoscenze indispensabili al fine di assicurare un governo competente di un contenzioso notoriamente ad alto tasso di specialità, restando notoriamente escluse dalla competenza in parola le controversie in materia di società di persone ed in materia di contratti di impresa, nonchè quelle, che, pur avendo ad oggetto in senso lato vicende di sicura inerenza ai rapporti societari, restano affidate alla competenza del giudice fallimentare (Cass., Sez. VI-I, 24/10/2017, n. 25163) o del giudice del lavoro (Cass., Sez. VI-IV, 29/07/2016, n. 15798) o del giudice ordinario (Cass., Sez. VI-II, 8/11/2018, n. 28537).

5. Dunque, quando con riferimento alle liti di che trattasi si intende sottolineare il fatto che l’individuazione del giudice competente non possa prescindere dal rapporto tra il petitum sostanziale e la causa petendi, si esplicita in termini non diversi un’opzione interpretativa che, nel mentre pone mente al fatto che la controversia deve necessariamente investire il tema dei rapporti societari, guarda con più coerenza alle “situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio nei suoi rapporti (sia pure “non più” o “non ancora” in corso) con la società, con gli organi societari e con gli altri soci”. (Cass., Sez. VI-I, 24/01/2018, n. 1826).

La conseguenza di questo ragionamento, di cui la Corte si è fatta segnatamente interprete in relazione alle controversie aventi ad oggetto l’acquisto di partecipazioni societarie, è che la competenza del Tribunale delle imprese è configurabile solo in relazione a quelle controversie di cui sia riconoscibile il radicamento causale in rapporto alle vicende societarie o, come pure si è detto, il loro “fondamento endosocietaro”.

6. Ora venendo al caso in esame, detta competenza nella specie non è ravvisabile.

La controversia in questione esula da quelle di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a) in quanto, seppur essa abbia ad oggetto il godimento di un bene sociale, esso non è attribuito al socio in funzione della sua partecipazione alla società, sulla falsariga, per intenderci, della fattispecie disciplinata per le società di persone dall’art. 2256 c.c., che, laddove consente al socio di potersi servire delle cose appartenenti al patrimonio della società se gli altri soci sono concordi, accorda questo privilegio in considerazione dello status rivestito dal fruitore. Il godimento che qui è assicurato al socio ripete infatti la sua causa da una fonte autonoma, tanto che, come riferisce il requirente e riconosce pure la stessa resistente, non sono esclusi dalla possibilità di esservi ammessi anche terzi estranei alla società, sicchè il rapporto in questione, pur se la qualità rivestita possa essere una ragione di preferenza, si affianca a quello societario, ma non si confonde con esso. Come del resto questa Corte ha già avuto modo di riconoscere a proposito del diritto di godimento attribuito al contraente in multiproprietà sottolineando, appunto, che quando una società per azioni in base ad un rapporto nascente da convenzione con l’acquirente delle proprie azioni, autonomo dal, seppur collegato, rapporto sociale cui da vita tale acquisto, attribuisce al socio, verso un corrispettivo periodico e per un periodo di lunga durata coincidente con quella della società, il diritto personale di godimento dell’immobile e dei servizi comuni per una determinata frazione spazio – temporale (cosiddetta multiproprietà azionaria), tale attribuzione non trae vita dallo status sociale ma, appunto, dalla separata convenzione fra la società e il socio (Cass., Sez. II, 10/05/1997, n. 4088).

7. Il radicamento causale della pretesa della ricorrente in un rapporto autonomo da quello societario rende poi inconferente il fatto, valorizzato invece in modo altrimenti decisivo anche dal giudice di merito, che la vicenda di che trattasi si collochi in uno scenario segnato anche dalla volontà della resistente di sciogliersi dal vincolo societario manifestando la propria intenzione di recedere dal contratto sociale. La legittimità del recesso non è infatti materia del giudizio incardinato dalla ricorrente, ma neppure è indirettamente evocabile quale ragione di connessione per affermare la competenza del Tribunale delle imprese, dato che non è in base al rapporto sociale che la ricorrente reclama il pagamento delle quote inevase e la sua allegazione, nella dinamica del giudizio, è perciò solo puramente casuale.

8. Il ricorso va perciò accolto e va conseguentemente dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Monza.

9. Spese al merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Monza avanti al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

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