Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22327 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2018, (ud. 27/04/2018, dep. 13/09/2018), n.22327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CITRA-Consorzio Cooperative Riunite d’Abruzzo Società cooperativa,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa per procura in calce al ricorso dal Prof.Avv. Augusto

Fantozzi e dall’Avv. Francesco Giuliani e presso il loro studio in

Roma, via Sicilia n. 66 è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/9/2011 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo – sez.dist. di Pescara, depositata in data

11.03.2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.04.2018 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del sesto

motivo di ricorso e per il rigetto dei restanti;

udito per la ricorrente l’Avv. Giulio Chiarizza per delega;

udito per la controricorrente l’Avv. Mario Cantalupo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate emetteva a carico della società cooperativa CITRA – Consorzio Cooperative Riunite d’Abruzzo avviso di accertamento con il quale, recuperando a tassazione note di credito non inerenti e costi non di competenza, rettificava, per l’anno d’imposta 2005, il reddito ai fini Ires, il valore della produzione ai fini IRAP e accertava una maggiore imposta ai fini IVA.

Il ricorso proposto dalla Società veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale la quale annullava le riprese fiscali relative alle note di credito, confermando nel resto l’accertamento.

La decisione, appellata da entrambe le parti, veniva riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo (d’ora in poi C.T.R.) la quale rigettava l’appello della contribuente ed accoglieva quello dell’Ufficio.

In particolare, la C.T.R., nel rigettare l’appello della contribuente, rilevava che il primo giudice aveva ben motivato la sua decisione in ordine al servizio di imbottigliamento che, reso dal Consorzio, in virtù di apposito contratto, in favore di società terze, non rientrava nella normativa di esenzione per le cooperative agricole e che, in ogni caso, la Società non aveva fornito la prova dei costi indiretti sopportati. Accertava che il p.v.c. risultava depositato agli atti del fascicolo di primo grado e che il contenuto dello stesso, era stato riportato, per ampi stralci, nell’impugnato avviso. Riteneva, infine, che l’Ufficio avesse fornito specifica dimostrazione del recupero a tassazione dei costi.

La C.T.R., nell’accogliere, invece, l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, rilevava che la nota di credito -registrata nel conto “lavorazioni per conto terzi-intervento promozionale in favore di Aputrina Vini s.r.l.”- non era supportata da idonea documentazione, non essendo all’uopo sufficiente una mera lettera d’incarico di contenuto generico.

Avverso la sentenza C.I.T.R.A. società cooperativa propone ricorso per cassazione su sei motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La Società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.109 T.U.I.R., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13, 19 e 26 e dell’art. 11, parte A, n.1, lett. a) della direttiva CEE n. 77/388 laddove la C.T.R. aveva confermato il rilievo attinente alla nota di credito emessa in favore della Aputrina Vini s.p.a. (Casal Thaulero) ritenendo che l’operazione sottostante (attività promozionale dei vini a marchio (OMISSIS), ma acquistati sfusi da CITRA con riconoscimento da parte di questa ultima di uno sconto) non fosse inerente.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.5 l’insufficienza della motivazione laddove la C.T.R. aveva escluso la deducibilità dei costi di promozione in questione, sostenendone la non inerenza per mancanza di documentazione, mentre i componenti negativi del reddito in contestazione e l’IVA afferente erano stati correttamente documentati dalla parte mediante le relative note di credito.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26,artt. 1321 e 1350 c.c. e art. 115 c.p.c.) in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel pretendere, per la giustificazione delle note di credito, la produzione di uno specifico contratto, redatto per iscritto, reputando insufficiente la lettera di incarico.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. laddove la C.T.R. aveva invertito l’onere probatorio in ordine all’inesistenza delle operazioni mentre l’Ufficio non ne aveva contestato l’effettiva sussistenza che, dunque, era pacifica in causa.

5. Con il quinto motivo si deduce omessa motivazione laddove la C.T.R. aveva disconosciuto interamente i costi in questione e negato la detrazione dell’IVA e non, invece, riconosciuto la deducibilità del costo e la detrazione dell’IVA per la quota parte di essi ritenuta congrua con l’attività promozionale.

6. Le censure, esaminate congiuntamente in quanto vertenti sulla stessa questione, non sono meritevoli di accoglimento.

6.1.Nel capo di sentenza oggetto delle plurime censure la C.T.R, premessa la necessità per il riconoscimento di una nota di credito che la stessa, risolvendosi in uno storno parziale o totale di precedente fattura, trovi giustificazione in un motivato venir meno della prestazione..il tutto con la propedeutica attestazione dell’esistenza di un rapporto sottostante, ha poi ritenuto che la stringata consistenza della lettera di incarico, espressa in termini vaghi e generici, l’inesistenza di un costo predeterminato all’operazione e da ultimo l’assenza di qualsivoglia riferimento a modalità di determinazione ed espletamento della prestazione non consentono di rilevarne la effettività nè la sua concreta entità e quindi nemmeno la sua inerenza.

6.2. Ciò posto, appare evidente l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per inconducenza con il decisum laddove la principale ratio decidendi sulla quale è fondata la decisione attiene all’inesistenza d’idonea documentazione atta a comprovare la stessa esistenza e entità dello “storno” di ricavi, attuato tramite l’emissione di nota di credito, mentre l’esclusione dell’inerenza è argomento secondario usato dal Giudice di appello, solo ad ulteriore sostegno della motivazione.

6.3.Ne consegue l’inammissibilità anche degli ulteriori motivi in quanto nessuna violazione di legge o carenza di motivazione emerge dal tenore della sentenza impugnata.

Il giudice di appello ha, invero, con congrua e sufficiente motivazione, applicato correttamente l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l’onere della prova in ordine alla sussistenza di costi deducibili compete al contribuente (v., di recente, Cass. n. 13300 del 26/05/2017 la quale ha ribadito che “spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa”).

7. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa, e in subordine, insufficiente motivazione laddove il giudice di merito aveva ritenuto che CITRA non avesse fornito la prova di costi indiretti ma si fosse limitata a generiche contestazioni, malgrado fossero stati allegati in giudizio tre prospetti contabili dai quali si evincevano i proventi netti dell’attività di imbottigliamento.

7.1 Le censure sono entrambe infondate. La Società, in seno al ricorso per cassazione, ribadisce di avere prodotto “prospetti” diretti a determinare i proventi “netti” dell’attività in questione ma, con difetto di autosufficienza, non indica i fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso dalla C.T.R. Quest’ultima, invece, come evincibile dal tenore testuale della motivazione, dimostra di avere avuto contezza dei “prospetti” prodotti dalla parte ma di averli ritenuti inidonei ad assurgere a “prova”, in assenza di qualsiasi parametro di riferimento opportunamente documentato.

8. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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