Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22327 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25873-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 64/10/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, emessa il 12/07/2011 e depositata il

28/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

B.A., medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, impugnava dinanzi alla CTP di Torino il silenzio-rifiuto con cui l’Agenzia aveva rigettato l’istanza di rimborso IRAP per gli anni d’imposta dal (OMISSIS). La CTP accoglieva il ricorso e la CTR del Piemonte confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che una struttura autonomamente organizzata non fosse compatibile con la professione di medico convenzionato, esso integrando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del quale i giudici di seconde cure sostenevano come non fosse mai possibile rinvenire i presupposti d’imposta di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2.

L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo. Il contribuente non ha depositato difese scritte.

L’Agenzia ha rinunziato al ricorso sicchè il giudizio va dichiarato estinto. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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