Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22326 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/09/2017, (ud. 21/12/2016, dep.26/09/2017),  n. 22326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7661-2014 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GRACIS

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOC CONS A RL, in persona del procuratore

speciale Dott. STEFANO RE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO PINTUCCI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

O.S., VERITAS OSIGURANJE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4543/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS;

udito l’Avvocato FRANCESCO PINTUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo di

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2002 S.E. convenne in giudizio O.S., proprietario e conducente di un’auto Fiat Tipo con targa croata, e la Veritas Osiguranje, società assicuratrice per la r.c.a. di detto veicolo nonchè, L. n. 990 del 1969, ex art. 6, comma 8, l’Ufficio Centrale Italiano S.c. a r.l., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni da lei riportati nel sinistro verificatosi in data (OMISSIS) tra la Fiat Tipo, condotta da O.S., e l’Opel Corsa, condotta dall’attrice e di proprietà di G.H..

Con sentenza depositata il 21 giugno 2005, il Tribunale di Milano attribuì l’esclusiva responsabilità del sinistro in parola a O.S. e lo condannò, in solido con gli altri convenuti, al risarcimento dei danni liquidati in Euro 98.746,00, “oltre interessi ponderati del 3% annuo dalla data del fatto alla sentenza”, e agli interessi legali sulla somma così determinata, dalla sentenza al saldo, nonchè alle spese di lite.

Avverso detta sentenza S.E. propose gravame cui resistette soltanto l’Ufficio Centrale Italiano che propose, a sua volta, appello incidentale in relazione alla ritenuta responsabilità esclusiva del conducente dell’auto Fiat, chiedendo l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e la condanna dell’appellante alla restituzione della somma eventualmente percepita oltre il dovuto.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 12 dicembre 2013, dichiarò, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2 O.S. ed S.E. responsabili in egual misura dell’incidente de quo, liquidò il risarcimento dei danni, in favore della S., nella somma complessiva di Euro 125.711,60 alla data del sinistro, somma da porsi a carico solidale di O.S., Veritas Osiguranjie e Ufficio Centrale Italiano S.c. a r.l. per la quota della metà, pari a Euro 62.855,80, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal fatto al 26 settembre 2005 e, dato atto del pagamento, nella data appena indicata, da parte Ufficio Centrale Italiano S.c. a r.l. della somma di Euro 113.777,37, condannò S.E. alla restituzione, in favore dell’Ufficio Centrale Italiano S.c. a r.l., della somma di Euro 33.338,75, con gli interessi legali dal 26 settembre 2005 al pagamento, condannò la S. al pagamento in favore dell’Ufficio Centrale Italiano S.c. a r.l. della metà delle spese processuali dei due gradi di giudizio come liquidate in quella sentenza, e compensò tra le parti la residua metà di dette spese.

Avverso la sentenza della Corte territoriale S.E. ha proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi e illustrato da memoria.

L’Ufficio Centrale Italiano S.c. a r.l. ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La ricorrente ha depositato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: “Error in procedendo della Corte di prossimità per non aver dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’UCI a causa di un evidente difetto di sua specificità, non essendo state contestate con puntualità e con valide argomentazioni logico-giuridiche tutte le rationes decidendi della sentenza appellata e per aver e così interpretato estensivamente ultra petita – la domanda in maniera da ritenere integrati taluni profili di critica in realtà mancanti (violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e al dovere di specificità)”.

1.1. Il motivo va disatteso.

Il mezzo all’esame, oltre a difettare di specificità (Cass. 10/01/2012, n. 86; Cass. 20/07/2012, n. 12664), non avendo la ricorrente trascritto il contenuto integrale del motivo dell’appello incidentale dell’UCI al fine di evidenziarne la genericità, ed essendosi, invece, la stessa limitata a riportare solo frasi estrapolate dall’intero contesto dello stesso, è peraltro infondato, risultando l’appello incidentale formulato in modo sufficientemente specifico.

A quanto precede va peraltro aggiunto che, pur dolendosi di un error in procedendo, la ricorrente introduce, con il mezzo all’esame, questioni di fatto, inammissibili in questa sede.

2. Il secondo motivo reca la seguente rubrica: “Error juris per la mancata applicazione degli artt. 2727,2729,2730 e 2735 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.nell’individuazione di elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente de quo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e conseguente trascuratezza sia della prova per presunzioni che di quella per confessione stragiudiziale in actis (in relazione alla velocità dell’auto con targa croata) che, ove esaminate, avrebbero consentito di confermare la ricostruzione cinematica tribunalizia”.

2.1. Il motivo non può accolto.

Ed invero con il mezzo all’esame la parte ricorrente, al di là di quanto indicato nella rubrica dello stesso, tende ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

Si osserva che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, la ricostruzione di un incidente stradale, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti è compito del giudice di merito, il cui apprezzamento, ove informato – come nel caso all’esame – ad esatti principi giuridici ed esente da vizi logici e motivazionali, si sottrae al sindacato di legittimità, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. 14/07/2003, n. 11007; Cass. 23/02/2006, n. 4009; Cass. 25/01/2012, n. 1028).

Inoltre il ricorso alla prova per presunzioni rientra tra i poteri discrezionali del giudice del merito il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 9/04/1983, n. 2539; Cass. 1/03/2001, n. 2948).

3. Con il terzo motivo, rubricato “Omesso esame della richiesta di perizia cinematica avanzata da entrambe le parti quale mezzo probatorio fondamentale per la ricostruzione cinematica di un sinistro stradale del quale si disponevano plurimi elementi oggettivi da utilizzarsi nella ricostruzione (violazione degli artt. 61,112,115,116 e 184 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed errata applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, e con il quarto motivo, rubricato “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione al mancato esame della richiesta di consulenza cinematica”, la S. lamenta che la Corte di merito abbia disatteso la domanda istruttoria avanzata da entrambe le parti e intesa alla nomina di un C.T.U. “per la ricostruzione del sinistro”.

3.1. I motivi terzo e quarto che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, vanno rigettati, atteso che la stessa ricorrente non deduce la decisività della non disposta consulenza tecnica d’ufficio ma solo la “probabilità di conoscere”, con il parere dell’esperto, chi tra i due conducenti dei veicoli coinvolti “avesse invaso la corsia opposta”; pertanto, va confermata la decisione implicita della Corte di merito di rigetto dell’istanza istruttoria in parola.

4. Con il quinto motivo la ricorrente censura la regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito operata dalla Corte di appello, lamentando “”Violazione del principio di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. per il quale la parte vincitrice non deve essere onerata delle spese di soccombenza ed omessa motivazione sulle ragioni della disposta ripartizione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 quest’ultimo in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4)”.

4.1. Il motivo è infondato e va pertanto rigettato.

Si osserva al riguardo che, al fine di individuare il testo dell’art. 92 codice di rito ratione temporis applicabile, occorre far riferimento alla data di inizio del procedimento in primo grado e, quindi, alla data di notifica dell’atto introduttivo che, nella specie, come dedotto dalla stessa ricorrente, è stato notificato il 5 febbraio 2002 (v. ricorso p. 2). Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis (prima della modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a)) la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito (Cass., ord., 4/02/2015, n. 1997), evidenziandosi che, nel caso all’esame, la Corte di merito ha espressamente motivato la sua decisione in considerazione dell’esito complessivo del giudizio di merito.

Va inoltre precisato che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass., ord., 31/03/2017, n. 8421; v. anche Cass. 31/01/2014, n. 2149).

Infine, si rileva che in tema di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16/06/2003, n. 9631; Cass. 7 aprile 2000, n. 4371).

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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