Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22326 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28866-2019 R.G. proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in RONA, PIAZZA CAVOR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DIOMEDE

PANTALEONI;

– ricorrente –

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MACERATA, depositata il 29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SOLDI ANNA MARIA, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

presente regolamento.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti Renzo S. insta questa Corte per il regolamento della competenza in relazione all’ordinanza 29.8.2019 con la quale il Tribunale di Macerata ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale delle imprese di Ancona in relazione alla controversia promossa dall’istante nei confronti dell’Unione di Banche Italiane s.p.a. al fine di sentirne dichiarare la responsabilità ai sensi dell’art. 23 TUF, comma 6, in merito all’acquisto, concluso per il tramite della banca, di azioni della Banca Marche azzerate a seguito del bail in.

2. Il decidente di merito ha ritenuto sussistente la competenza funzionale del predetto giudice specializzato nella convinzione che “poichè all’acquisto di azioni di partecipazione sociale segue per l’acquirente l’acquisto anche della qualità di socio, viene integrato il criterio di collegamento di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), secondo il quale sono – inter alias – di competenza del cd Tribunale delle Imprese le controversie relative ai rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario”.

3. Il mezzo così proposto si vale di un solo motivo di gravame che lamenta l’erroneità del manifestato convincimento deducendo che la norma richiamata dal decidente valorizza ai fini della individuazione della competenza del giudice specializzato il legame diretto della controversia con il rapporto societario, onde quella proposta nella specie esula da essa essendo basata sul mancato rispetto degli obblighi nascenti dal contratto di intermediazione.

Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Va previamente rilevata l’ammissibilità del mezzo dispiegato poichè, seppur non costa che il provvedimento impugnato, rettamente emesso nella forma prescritta dall’art. 279 c.p.c., comma 1, sia stato pronunciato a seguito di espressa rimessione della causa in decisione e di invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, esso attesta, tuttavia, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, che mediante la sua adozione il decidente abbia voluto esternare la propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (Cass., Sez. U, 29/09/2014, n. 20449).

5. Ciò premesso, l’istanza è fondata e merita di essere accolta.

Va qui ribadito il principio più volte enunciato da questa Corte (Cass., Sez. VI-I, 7/12/2018, n. 31691; Cass. civ. Sez. VI-I, 20/03/2018, n. 6882; Cass., Sez. VI-I, 24/01/2018, n. 1826) proprio in relazione a vicende di analogo tenore, secondo cui “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, commi 2, lett. b), e comma 3, come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendz”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un’azione diretta ad ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell’acquisto di azioni a fine di investimento, la cui “causa petendi” andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali) (Cass., Sez. VI-I, 4/04/2017, n. 8378).

6. Il ricorso va perciò accolto e va conseguentemente dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Macerata.

7. Spese al merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza per materia del Tribunale di Macerata avanti al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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