Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22326 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 05/08/2021), n.22326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R. Maria – Consigliere –

Dott. ANTENAZZA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20723/2015 R.G. proposto da:

IQ IMMOBILIARE s.n.c. di A. e A.Q. & C. (P. IVA:

(OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Michele Piras e Enrico Caratozzolo, con domicilio eletto

presso l’Avv. da ultimo indicato (con studio in Roma, via Messina n.

30);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la

Lombardia n. 211/19/2015, emessa il 22 dicembre 2014 e depositata il

27 gennaio 2015;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 aprile 2021

dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

 

Fatto

RILEVATO

1. che la contribuente ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza, n. 77/29/2013, con la quale la CTP di Milano aveva rigettato l’impugnazione di avviso di accertamento IVA e IRAP, per l’esercizio 2005;

2. che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del presente processo allegando documentazione inerente la procedura di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti (attivata con istanza del 31 maggio 2019), della quale ha quindi dichiarato di volersi avvalere.

Diritto

RITENUTO

1. in forza della dichiarazione del debitore ricorrente di volersi avvalere della definizione agevolata oltre che delle istanze di cui innanzi ed in considerazione anche dell’allegata documentazione di dichiarare l’estinzione del presente processo con compensazione delle relative spese (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, in senso sostanzialmente conforme anche Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01; si veda altresì, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).

P.Q.M.

dichiara estino il processo, con compensazione delle relative spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA