Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22326 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23809-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 2, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA LOSAVIO,

giusto mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/01/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, emessa il 25/06/2012 e depositata il 26/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR Puglia n. 142/1/12, depositata il 26/6/2012, la quale aveva rigettato l’appello promosso dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso di I.G. agente di commercio, avverso il diniego di rimborso dell’IRAP relativa agli anni dal (OMISSIS).

La CTR ha escluso la sussistenza di un’autonoma organizzazione, in quanto dalle risultanze documentali si evinceva l’assenza di collaboratori e l’impiego di beni strumentali minimali. L’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c..

Lamenta che la CTR nella sua decisione ha sottostimato il valore dei beni strumentali e non ha tenuto conto della circostanza che il contribuente, oltre a svolgere l’attività di agente di commercio, era anche socio e legale rappresentante di una società svolgente attività similare a quella dell’impresa individuale.

Con il secondo motivo l’Ufficio deduce il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ritiene che il Collegio ha sottostimato i componenti negativi di reddito nella parte in cui ha affermato che gli stessi sono estranei ai requisiti rilevanti per valutare l’autonoma organizzazione. Il contribuente ha resistito con controricorso, insistendo per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza del ricorso e in subordine per il suo rigetto.

Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c., la censura è inammissibile, essendosi la CTR pronunziata sulla domanda del contribuente, risultando semmai la questione relativa all’omessa considerazione di alcuni elementi documentali inerente al vizio di motivazione.

Per il resto la censura è infondata.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP, di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Si è ancora chiarito che la partecipazione del contribuente a strutture societarie assume rilevanza ai fini IRAP unicamente per le ipotesi nelle quali risulti provato che lo stesso abbia ricoperto, all’interno delle stesse, una posizione di controllo. Sul punto, Cass. S.U. n. 9451/2016 ha precisato che il lavoratore autonomo è soggetto ad IRAP solo se “sia, come già ricordato, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione” in tal modo confermando l’esistenza di un rapporto diretto fra il primo e la struttura sociale tale da rendere evidente il carattere servente della stessa rispetto all’attività del professionista e comunque che la struttura sociale faccia capo al primo al punto da integrarne l’autonoma organizzazione.

Orbene, nella sentenza non si ravvisa uno scostamento dai superiori principi.

Il secondo motivo di ricorso è invece palesemente fondato, ad avviso del Collegio.

Ed invero, la CTR ha genericamente escluso la rilevanza dei costi elevati sostenuti dalla contribuente negli anni relativi al tributo IRAP, omettendo di considerare che secondo i principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite è il contribuente, allorchè agisca con istanza di rimborso, a dovere provare l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione e, per quel che qui specificamente rileva, l’esistenza di beni strumentali che non superino secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività svolta – Cass. S.U. n. 9451/2016 -.

Orbene, nel caso di specie la motivazione espressa dal giudice di merito a proposito della irrilevanza dei detti costi risulta apodittica concretando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione ratione temporis vigente, anteriore alla novella del 2012.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo, inammissibile e in parte infondato il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il secondo motivo, ritenendo inammissibile e infondato il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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