Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22325 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 23345 del R.G. anno 2009 proposto da:

K.U., elettivamente domiciliato in ROMA, Corso d’Italia 102

presso l’avv. Gervasi Nicoletta con l’avv. Ginesi Angelo del Foro di

Torino che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Torino – Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Torino depositato il

30.06.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Cesqui Elisabetta che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 30.6.2009 il Giudice di Pace di Torino ha rigettato l’opposizione che il cittadino albanese K.U. aveva proposto avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Torino il 6.5.2009 D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B. Il Giudice di Pace, accertato che il K. era entrato in Italia nel 2003 ed aveva sempre soggiornato irregolarmente, ha affermato che non assumeva rilievo il fatto che egli da 2005 era coniugato con cittadina dell’UE (rumena) posto che nè era applicabile il ricongiungimento di cui ai D.Lgs. n. 30 del 2007 nè aveva ingresso la sentenza 25.7.2008 della Corte di Giustizia invocata. Per la cassazione di tale decreto K.U. ha proposto ricorso il 28.9.2010 al quale l’intimato Prefetto non ha opposto difese. Con il primo motivo il K. si duole della irritualità della costituzione del Questore, ammessa dal GdP senza ragione, la parte essendo solo il Prefetto (non costituito). Con il secondo motivo il ricorso si duole della violazione della Direttiva 2004/38/CE e della sentenza della Corte di Giustizia 25.7.2008 da parte dello stesso Stato italiano che, con il D.Lgs. n. 30 del 2007, avrebbe limitato i diritti concessi dalla prima, con previsioni peraltro neanche applicate dal giudice del merito (e dalle quali sarebbe certamente originato il diritto dell’istante al rilascio della Carta di soggiorno). Con il terzo motivo si lamenta la grave violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU. Con il quarto motivo si lamenta la grave inadeguatezza motivazionale nell’affrontare le questioni poste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per totale assenza (anche grafica) nell’atto del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Che tal requisito sia applicabile, con riguardo alla impugnata decisione del 30.06.2009 e pur in sede di decisione di legittimità da assumere dopo l’abrogazione della menzionata disposizione, è del resto dato indiscutibile alla luce del principio posto dalle recenti pronunzie di questa Corte (Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010, n. 774 del 2011): Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile. Dalla applicazione di tale principio discende la inammissibilità del ricorso senza che sia luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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