Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22325 del 15/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22325
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18385-2019 proposto da:
I.O.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO GOTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 847/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 10/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Firenze, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 14, nonchè dell’omesso esame di un fatto decisivo e dell’omessa attività istruttoria, nonchè, ancora, della mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari avendo il decidente fondato il proprio pronunciamento, in spregio ai poteri/doveri officiosi di indagine, limitandosi a dar conto, riguardo alla situazione interna del paese di provenienza, delle sole risultanze emergenti dal sito Viaggiare Sicuri del MAE, omettendo ogni altra indagine.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il rassegnato motivo di ricorso – oltre che fondarsi su un presupposto inveritiero, atteso che il pronunciante onde rigettare il gravame sul punto ha proceduto ad esaminare la fonte informativa indicata dal ricorrente, dalla cui consultazione ha tratto la convinzione che neanche la situazione ivi descritta “integra la nozione di violenza indiscriminata o di conflitto armato” rilevante ai fini di legge – è affetto da palese inammissibilità costituendo espressione di un mero dissenso motivazionale ed essendo, perciò, inteso unicamente a sollecitare la rinnovazione del sindacato di fatto operato dal decidente e l’apprezzamento delle risultanze di prova da questo esperito in modo non conforme alle aspettative dell’interessato.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020