Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22325 del 05/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/08/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 05/08/2021), n.22325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R. Maria – Consigliere –

Dott. ANTENAZZA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7841/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

MICRON s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Francesco Aliprandi e domiciliata presso l’Avv. Silvia

Bertoletti (con studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il

Veneto n. 1312/01/2014, emessa il 26 giugno 2014 e depositata il 1

settembre 2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 aprile 2021

dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto (tranne che per il capo inerente le spese) dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza, n. 13/02/12, con la quale la CTP di Treviso aveva accolto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi, con riferimento agli esercizi 2006 e 2007, per recuperare IVA e imposte dirette.

2. La CTP, in particolare, accolse le impugnazioni pur ritenendo fondata l’eccezione di tardività della documentazione prodotta dalla ricorrente in giudizio sollevata dall’A.E..

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettò l’appello dell’A.E. (tranne che per le spese processuali) ponendo a base della decisione la documentazione di cui innanzi dopo averla ritenuta utilizzabile in appello (sostanzialmente D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, comma 2) ancorché tardivamente prodotta in primo grado (in violazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32).

4. Come detto, contro la sentenza d’appello l’A.E. ricorre con un motivo e la contribuente si difende con controricorso (con il quale paventa, senza articolarla concretamente, una inammissibilità del motivo di ricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito evidenziati.

2. Con motivo unico, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33, nonché del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, per aver la CTR ritenuto utilizzabili ai fini della decisione documenti richiesti alla contribuente in sede d’accesso e dalla stessa non esibiti in detta sede ma prodotti solo in sede processuale.

2.1. Il motivo è fondato in quanto, la CTR, con la motivazione sintetizzata al n. 3 della precedente ricostruzione dei fatti processuali, nella sostanza, considerando utilizzabili i documenti in appello, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, ha finito con il ritenerli utilizzabili, nella specie, anche ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, senza valutare i presupposti della loro utilizzabilità processuale nonostante la mancata esibizione in sede procedimentale.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

 

 

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