Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22325 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13054-2015 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SPADARO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO PAUSILLIPON, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato GAETANO PATTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLO LERRO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4527/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

14/11/2014, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. L’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon intimò licenza per finita locazione a T.D. in relazione ad un immobile condotto in locazione dalla madre di costui – contratto nel quale il T. era subentrato dopo la morte della conduttrice – e lo convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli per sentire dichiarare cessata la locazione alla data del (OMISSIS).

Si costituì in giudizio il T., chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò cessato il contratto per il (OMISSIS), intimò il rilascio dell’immobile per la data del (OMISSIS) e condannò il convenuto al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dal T. e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2 dicembre 2014, ha rigettato l’appello, ha confermato la decisione del Tribunale ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre T.D. con atto affidato ad un motivo.

Resiste l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 e della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6 sostenendo che il T. non sarebbe succeduto nel contratto di locazione stipulato dalla defunta madre, non essendovi un contratto stipulato in forma scritta, obbligatorio in relazione alla natura pubblica del locatore. Aggiunge che l’azione doveva essere dichiarata inammissibile e che l’ente avrebbe dovuto procedere ad un’azione ordinaria per occupazione senza titolo.

5.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello, con accertamento di merito non sindacabile in questa sede e non contestato, ha rilevato che nella specie risultava dal contratto stipulato dalla madre del T., in data (OMISSIS), che quest’ultimo era un familiare convivente, tanto che il T. aveva poi chiesto al locatore, dopo la morte della madre, di poter subentrare a quel titolo nel contratto. Corretto appare, quindi, il richiamo all’art. 6 Legge sull’equo canone, la cui applicazione non è vanificata dall’obbligo di forma scritta vigente per i contratti in cui è parte una pubblica amministrazione, non trattandosi, nella specie, di un subentro per fatta concbdentia nè, tantomeno, di una tacita rinnovazione.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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