Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22324 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 7406 del R.G. anno 2009 proposto da:
avvocati T.G. e TI.Ca., elettivamente
domiciliate in ROMA, via Crescenzio 20 presso l’avv. Menicacci
Stefano che le rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
s.n.c. EURO.GR.IM.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 121 del Tribunale di Tivoli depositata il
26.01.2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
6.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Cesqui Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Tribunale di Tivoli, esaminando l’appello proposto dalla soc. SALT a r.l., difesa dagli avvocati Ti.Ca. e T.G., contro la soc. EURO GRIM s.n.c. per la parziale riforma della sentenza 29.3.2007 del Giudice di Pace di Tivoli, che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio ma liquidato le spese al di sotto dei minimi di tabella, ha, con sentenza 26.1.2009, riformato la prima decisione nella parte richiesta e condannato la appellata alla refusione di spese per Euro 1.083,90 oltre accessori per i primo giudizio e riconosciuto la somma di Euro 1.303,00 per il grado di appello, in entrambi i casi non operando la distrazione in favore degli avv.ti Ti. e T. (la cui richiesta aveva pur registrato nelle conclusioni in epigrafe). Per la cassazione di tale sentenza gli avv.ti T. e Ti. propongono ricorso denunziando la commessa violazione e concludendo con quesito di diritto. Nessuna difesa è stata svolta dalla Soc. EuroGRIM al quale il ricorso è stato notificato il 27.3.2009.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile alla stregua del principio posto dalle S.U. di questa Corte nella sentenza di risoluzione di contrasto n. 16037 del 2010 la cui massima recita:
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391- bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso senza che sia luogo a regolare spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011