Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22324 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25044-2016 proposto da:

T.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PILO

ALBERTELLI, 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZA IANNELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO NICOLA TARANTINI;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21219/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.M.T. propone ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., nei confronti di R.R., affinchè venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 20 ottobre 2016, n. 21219, della Terza Sezione Civile di questa Corte, con la quale è stato accolto il ricorso dalla medesima presentato nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 18 luglio 2013, con cassazione senza rinvio di quella decisione. Lamenta la parte ricorrente che la Corte non abbia in quell’occasione provveduto alla liquidazione, in suo favore, delle spese del giudizio di cassazione, dovendo ella ritenersi a tutti gli effetti parte vittoriosa. R.R. non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di correzione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

Risulta dal testo della pronuncia sopra richiamata che, effettivamente, in quell’occasione la Corte, pur avendo accolto il ricorso della T. ed avendo cassato senza rinvio la sentenza d’appello a causa dell’inesistenza della notificazione dell’atto di citazione di primo grado, nulla ha disposto in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

Si tratta di un evidente lapsus calami, al quale può ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali.

Alla ricorrente, siccome vittoriosa alla luce dell’esito finale del giudizio, va riconosciuta la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, disponendosi invece l’integrale compensazione quanto ai due giudizi di merito.

La liquidazione è compiuta in base ai criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza 20 ottobre 2016, n. 21219, della Terza Sezione Civile di questa Corte, nel senso che il controricorrente R.R. è condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa integralmente tra le parti le spese dei due giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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