Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22324 del 15/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18251-2019 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO GOTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 19/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria, se ne chiede la cassazione poichè il Tribunale, ancorchè non disponesse della videoregistrazione del colloquio avanti all’organo amministrativo, si era pronunciato nei riferiti termini senza procedere all’audizione del ricorrente.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è affetto da pregiudiziale improcedibilità a mente dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
3. Va invero rilevato che sebbene il decreto impugnato rechi la data del 19.4.2019, il ricorso avverso lo stesso risulta notificato a controparte il 27.5.2019 sull’allegato presupposto che la comunicazione del decreto sia avvenuta in data 26.4.2019 e, dunque, in apparente osservanza del termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, scadente il 26.4.2019, ma prorogato ex art. 155 c.p.c., comma 4, al giorno successivo essendo il 26 domenica.
4. Tuttavia, poichè, come statuito da questa Corte, alla stregua dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 è onere del ricorrente allegare l’avvenuta comunicazione del decreto, producendo, a pena di improcedibilità, copia autentica del decreto stesso con la relazione di comunicazione di cui si è detto, in attestazione di conformità delle ricevute PEC pervenute in via telematica dalla cancelleria (Cass., Sez. I, 10/07/2020, n. 14839), nella specie il ricorrente si è astenuto dall’adempiere il duplice onere, posto che il decreto impugnato è stato depositato in copia semplice e non si rinviene il deposito della relata di comunicazione, sicchè, non ricorrendo nella specie per la manifesta tardività dell’impugnazione i presupposti per “la prova di resistenza”, nè risultando aliunde l’adempimento del predetto duplice onere, il ricorso non soddisfa il precetto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, e deve essere perciò dichiarato improcedibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo se dovuto.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020