Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22324 del 13/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2018, (ud. 29/05/2018, dep. 13/09/2018), n.22324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14420-2017 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CO.PI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.RIBOTY

23, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ANTONIO NAPOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO MOCCI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COSENTINO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

contro

G.F., A.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3347/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A.M. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria, avverso la sentenza 25-5-2016 con la quale la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma 7-12-2010, lo aveva condannato, in solido con Co.Pi., a pagare la somma di Euro 3.438,06, oltre interessi, in favore di G.F. ed A.R.; in particolare la Corte territoriale aveva affermato che, come evidenziato dall’espletata CTU, le operazioni di aratura del terreno sovrastante, di proprietà del C., poste in essere dall’affittuario Co.Pi., erano state la causa principale del crollo nel 1996 del muro posto al confine tra le proprietà delle parti; crollo che aveva provocato ingenti danni a G.F. ed A.R., proprietari del terreno confinante; di conseguenza, la Corte aveva affermato la concorrente responsabilità da custodia – ex art. 2051 c.c. – sia del Co., che, quale affittuario del fondo, ne aveva la materiale disponibilità, sia del C., che, quale proprietario, conservava il potere di vigilanza sul bene.

Co.Pi. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui resiste il C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Inammissibili sono il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale (da esaminare con priorità per ragioni di ordine logico), con i quali si denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – “omesso esame della documentazione circa i fatti decisi del giudizio ed errata motivazione dei giudici d’appello” (il primo) e “insufficiente motivazione in merito alla corresponsabilità in solido con il proprietario” (il secondo), in quanto entrambi non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, che richiede l’espressa indicazione da parte del ricorrente del fatto (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”) la cui valutazione sarebbe stata omessa dal Giudice d’appello (conf. Cass. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014); fatto omesso non indicato nel caso di specie, ove (come detto) ci si lamenta di una mancata considerazione di documentazione e di una insufficiente motivazione.

Con il primo motivo di ricorso principale C.A.M., denunziando violazione ed erronea applicazione dell’art. 2055 c.c., con riferimento agli artt. 1587 e 2051 c.c., si duole che la Corte d’Appello lo abbia condannato in solido con il Co.; al riguardo sostiene che il presupposto della condanna in solido ex art. 2051 cc è la disponibilità del bene (o comunque il controllo dello stesso) da parte del proprietario; nel caso di specie, invece, trattandosi di affitto di un terreno, il proprietario non poteva esercitare un potere di controllo sull’attività (nella specie: aratura) esercitata dal conduttore.

Il motivo è manifestamente fondato.

Come già precisato da questa S.C., invero, in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Pertanto, la locazione di immobile, la quale determina in linea di principio il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, comporta l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresì la responsabilità a suo carico, rimanendo, invece, in capo al proprietario la responsabilità dei danni arrecati a terzi dalla strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia (conf. Cass. 2422/2004); nel caso di specie, pertanto, ove è stato accertato in fatto che il danno non è derivato dalle strutture murarie ma è stato determinato dalla scorretta aratura posta in essere dal conduttore, nessuna responsabilità poteva essere ascritta al proprietario, che non aveva il potere-dovere di intervenire sulle modalità dell’aratura posta in essere dal conduttore.

L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale si denunzia un vizio motivazionale.

In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento del secondo; va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; di conseguenza va cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, va rigettata la domanda proposta da G.F. e A.R. nei confronti di C.A.M., con conferma invece della condanna disposta dalla Corte territoriale nei confronti del solo Co.Pi..

In considerazione delle alterne vicende processuali, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso incidentale è stato presentato successivamente al 30-12013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale; assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da G.F. e A.R. nei confronti di C.A.M.; condanna Co.Pi. al pagamento, in favore di C.A.M., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2018

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