Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22323 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 23234 del R.G. anno 2009 proposto da:

MAGIC s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, via Cosseria 5

presso l’avv. Romanelli Guido Francesco con l’avv. Guareschi Alberto

del Foro di Parma che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., titolare dell’omonima Azienda Agricola, elett.te

dom.to in Roma via Puccini 10 presso l’avv. Ferri Giancarlo che lo

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Peirone Chiaffredo del

Foro di Saluzzo, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Parma depositato il 30.07.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il controricorrente, l’avv. G. Ferri che ha chiesto la

reiezione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Cesqui Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto esecutivo in data 27.2.2009 il Presidente del Tribunale di Parma ingiunse a C.C. il pagamento in favore della istante s.p.a. Magie della somma richiesta ed il 7.5.2009 al C. venne notificata l’ingiunzione, il precetto 23.4.2009 e l’autorizzazione alla esecuzione immediata. Su istanza del C. il Tribunale, con decreto 30.7.2009, ha dichiarato l’inefficacia del decreto provvedendo ex art. 188 disp. att. c.p.c. sul rilievo per il quale dal deposito in cancelleria del decreto alla notificazione erano decorsi più di sessanta giorni. Per la cassazione di tale provvedimento la società MAGIC ha proposto ricorso il 22.10.2009 ai sensi dell’art. 111 Cost. sostenendo la falsa applicazione dell’art. 188 disp. att. c.p.c., disposizione riservata ai soli casi di assenza od inesistenza di notificazione e dovendosi invece i casi di notifica tardiva risolvere con la sola opposizione ex art. 645 c.p.c.. Il C. ha notificato controricorso l’1.12.2009 nel quale ha osservato che la ricorribilità al rimedio di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c. dovevasi ritenere – secondo la S.C. – consentita alternativamente alla opposizione ex art. 645 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio doversi prendere le mosse dall’indirizzo di questa Corte, da ultimo riaffermato da Cass. 8126 del 2010, alla cui stregua devesi affermare che il ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inefficacia in oggetto è ammissibile, perchè (come in precedenza affermato dalle sentenze nn. 10183 del 2001, 19799 del 2006 e 18791 del 2009) il provvedimento dichiarativo dell’inefficacia del decreto ingiuntivo reso a norma dell’art. 188 disp. att. c.p.c., a prescindere dalla forma con cui è stato adottato, ha contenuto decisorio, incidendo sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore e, pertanto, non essendo altrimenti impugnabile ai sensi dello stesso art. 188 disp. att. c.p.c., comma 3, è ricorribile per Cassazione soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Quanto al decreto che occupa, fatto segno a censura per indebita utilizzazione della procedura in discorso, il ricorso merita accoglimento; ed invero nella specie il ricorso di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c. è stato proposto lamentando che il Decreto Ingiuntivo n. 563 del 27.2.2009 non fosse stato notificato entro il termine di sessanta giorni ma solo il 7.5.2009. Ebbene per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 5447 del 1999, 10183 del 2001, 19239 del 2004, 19799 del 2006; v. anche la sentenza delle sezioni unite n. 9938 del 2005), il rimedio del ricorso per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c. è ammesso soltanto con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, nel mentre se il decreto è stato notificato, ancorchè fuori termine e ancorchè la notifica sia nulla, l’unico rimedio che viene consentito all’intimato è quello dell’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c.. Dalla fondatezza del ricorso segue la cassazione del decreto impugnato, senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 perchè la domanda non poteva essere proposta nelle forme predette.

Le spese del giudizio si regolano secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto 30.7.2009 senza rinvio e condanna il C. a versare alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità per Euro 3.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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