Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22323 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15512-2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO,

13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 25378/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.L. convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., Roma Capitale e la s.p.a. Equitalia sud, proponendo opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento per l’importo complessivo di Euro 252,12, contestando l’omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada.

Si costituirono in giudizio sia Roma Capitale che la società Equitalia; la prima chiese il rigetto della domanda, mentre la seconda eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e chiese, in caso di condanna, di essere manlevata da Roma Capitale.

Il Giudice di pace accolse la domanda senza provvedere sulle spese.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore in ordine all’omessa decisione sulle spese e il Tribunale di Roma, con sentenza del 17 dicembre 2015, ha rigettato l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal C., compensando le spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato il Tribunale che, correttamente qualificata l’opposizione come recuperatoria, la stessa doveva essere proposta nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella; per cui, essendo stata questa notificata il 3 settembre 2014 e l’opposizione iscritta a ruolo soltanto il 18 dicembre 2014, era decorso il termine di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7. L’inosservanza di quel termine era, ad avviso del Tribunale, rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione sottratta alla disponibilità delle parti. Quanto al profilo della nullità del ruolo per mancata redazione e sottoscrizione dello stesso, il Tribunale ha qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, da proporre nel termine di venti giorni senza sospensione feriale; per cui, essendo stato l’atto di opposizione passato per la notifica il 19 novembre 2014, anche tale impugnazione doveva essere ritenuta inammissibile.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre C.L. con atto affidato ad un motivo.

Roma Capitale e la s.p.a. Equitalia sud non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380 – bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 112,342,343,345 e 346 c.p.c., nonchè della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23.

Il ricorrente, pur dimostrando, in sostanza, di condividere le argomentazioni giuridiche del Tribunale, rileva che sulla questione processuale dell’ammissibilità della domanda il Giudice di pace si era pronunciato, perchè Roma Capitale, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito che l’opposizione, da qualificare come recuperatoria, doveva ritenersi inammissibile in quanto proposta col rito ordinario anzichè col rito speciale di cui alla L. n. 689 del 1981. La possibilità, per il giudice di appello, di applicare un potere officioso nel rilevare la tardività dell’atto di opposizione non sussisterebbe ove, come nella specie, il giudice di primo grado si sia pronunciato sul punto e la controparte abbia prestato acquiescenza.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Giova premettere che questa Corte ha di recente affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dal medesimo D.Lgs., art. 7, comma 3, perchè l’impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicchè, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo (sentenza 16 giugno 2016, n. 12412).

Di tale questione, peraltro, sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte, le quali si dovranno pronunciare sull’argomento.

Il Tribunale, quindi, ha correttamente individuato in trenta giorni il termine per proporre l’opposizione che, nella specie, ha assunto la forma dell’opposizione all’esecuzione ma che avrebbe dovuto, invece, essere proposta come opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7. Ed è anche corretta l’osservazione sulla rilevabilità d’ufficio di tale tardività.

1.3. Nel caso in esame, però, dalla comparsa di risposta svolta in primo grado da Roma Capitale (trascritta nel ricorso) risulta che al Giudice di pace fu posta la questione dello strumento giuridico da applicare in relazione all’opposizione per mancata notifica del verbale di accertamento, strumento individuato da Roma Capitale nell’opposizione prevista dalla L. n. 689 del 1981, da proporre nei trenta giorni dalla notifica dell’atto (nonostante l’improprio richiamo a tale normativa, non applicabile nella specie ratione temporis, il senso della contestazione è chiaro). Ne consegue che la decisione del Giudice di pace, benchè non abbia affrontato espressamente questo profilo preliminare, ha tuttavia deciso il merito in senso favorevole al C., in tal modo implicitamente superando l’eccezione posta da Roma Capitale anche in punto di tardività dell’opposizione. Pertanto la parte soccombente, non avendo proposto appello sul merito della decisione, ha prestato acquiescenza alla decisione di primo grado anche in ordine alle questioni (preliminari) relative alla ammissibilità dell’opposizione. Come questa Corte ha già affermato, infatti, la regola della rilevabilità d’ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame (ordinanza 18 marzo 2014, n. 6246). Non essendo stato proposto appello dalle Amministrazioni soccombenti, l’esame d’ufficio della questione della tempestività dell’opposizione era precluso al Giudice d’appello, essendosi formato sul punto il giudicato interno. Nè occorre attendere l’esito della decisione delle Sezioni Unite di cui sopra, posto che l’esistenza del giudicato non impone di vagliare se l’opposizione dovesse o meno, nel presente caso, essere proposta nel termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7.

3. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, confermando la decisione di accoglimento dell’opposizione a suo tempo assunta dal Giudice di pace.

A tale decisione segue la condanna delle parti oggi intimate al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito e di quelle del presente giudizio di cassazione, la liquidazione delle quali segue come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di annullamento della cartella disposta dal Giudice di pace; condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 600, di quelle di secondo grado, liquidate in complessivi Euro 600, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800, oltre euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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