Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22323 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18077-2019 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5625/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14 (rectius D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251) e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente fondato il proprio convincimento in punto di protezione internazionale senza prendere atto della documentazione prodotta e senza aver attivato i poteri officiosi di indagine commessigli dall’ordinamento ai fini dell’adeguata conoscenza della situazione interna del paese di provenienza; 2) della motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria a mezzo della quale il decidente ha motivato il pronunciato giudizio di inattendibilità circa i fatti narrati dal ricorrente; 3) dell’illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla 1. 13 aprile 2017, n. 46 per violazione dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, nonchè per violazione degli artt. 77 e 111 Cost, posto che il richiamato decreto non contiene norme di immediata applicazione e prefigura un modello processuale che comporta la palese violazione sia del diritto di difesa sia della regola del giusto processo.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo si presta ad una preliminare valutazione di inammissibilità, poichè esso difetta di specificità, atteso che l’illustrazione di esso non va oltre alla mera enunciazione dell’asserita violazione di legge riportata in rubrica.

3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, poichè, fermo in principio che il decidente ha compiutamente assolto il compito motivazionale, di modo che nessun addebito può formularsi al riguardo in guisa di violazione di legge, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, decretata dalla novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha reso obsoleto il denunciato vizio motivazionale rendendo censurabile unicamente l’omesso esame del fatto rilevante ai fini della decisione, qui puntualmente esaminato ancorchè in modo non rispondente alle aspettative della parte (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054).

4. Il terzo motivo di ricorso è ancora affetto da inammissibilità, giacchè l’eccezione ivi formulata – peraltro da questa Corte già rigettata (Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717) – risulta del tutto eccentrica rispetto alla specie in giudizio, essendo questa regolata dalle disposizioni antevigenti all’adozione del D.L. n. 13 del 2017, onde essa difetta nella specie di obiettiva rilevanza.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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