Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22322 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2396-2016 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO

SCANCARELLO;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1137/2015 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata

il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.C. convenne in giudizio l’Allianz s.p.a., davanti al Giudice di pace di Varazze, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal suo automezzo, assicurato dalla società convenuta, a causa del tamponamento nella parte posteriore sinistra da parte di un’altra vettura, asseritamente avvenuto in data (OMISSIS).

A sostegno della domanda espose che i danni dovevano determinarsi in Euro 5.360, che la società convenuta aveva pagato la minore somma di Euro 4.022, accettata a titolo di acconto, ma che ella aveva diritto a ricevere la differenza tra il danno effettivo e quello rimborsato.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda. Rilevò la società che la vettura della G. risultava aver subito un incidente in data (OMISSIS), quando era stata tamponata da tale C.M., che aveva risarcito direttamente la somma di Euro 250, e che il C. aveva dichiarato che la vettura della G. risultava già in quell’occasione danneggiata nella parte posteriore sinistra.

Il Giudice di pace ritenne dimostrati i fatti come esposti dall’attrice, ma aggiunse che la somma da lei già ricevuta era da ritenere satisfattiva, per cui rigettò la domanda e condannò la G. al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla G. e in via incidentale dall’Allianz s.p.a. e il Tribunale di Savona, con sentenza del 21 ottobre 2015, ha accolto l’appello incidentale, ha rigettato quello principale, ha ordinato alla G. la restituzione della somma già percepita a titolo di acconto ed ha posto le spese a carico dell’appellante principale.

Ha osservato il Tribunale che era pacifico che il (OMISSIS), cioè il giorno precedente l’incidente oggetto di questo giudizio, la vettura della G. era stata tamponata da quella di C.M. e che questi aveva risarcito integralmente il danno pagando la somma di Euro 250. Tenendo conto del valore di sola prova presuntiva del modello CID, il Tribunale ha rilevato che la deposizione del teste C. – secondo cui la vettura della G. presentava già, nella giornata del (OMISSIS), i danni nella parte posteriore sinistra oggetto della richiesta di danni per il presunto secondo incidente – era incompatibile con quella resa dal carrozziere, teste di parte della G., in base alla quale i danni riscontrati nella mattinata del (OMISSIS) erano diversi da quelli riscontrati nella serata dello stesso giorno (versione questa confermata da familiari della G.).

Da ciò il Tribunale ligure ha tratto la convinzione per cui uno o più testimoni avevano mentito, sicchè, nell’impossibilità di ricostruire in modo certo i fatti, si doveva ritenere non raggiunta la prova dell’esistenza o meno, nel momento in cui vi fu il tamponamento da parte del C., dei danni lamentati nel presente giudizio. Di qui il rigetto della domanda dell’appellante principale e l’accoglimento dell’appello incidentale.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Savona ricorre Claudia G. con atto affidato a due motivi.

L’Allianz s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per omessa o insanabile contraddittorietà della motivazione.

1.1. Il motivo non è fondato.

La motivazione della sentenza, infatti, non è insanabilmente contraddittoria come vorrebbe la parte ricorrente, posto che essa ha messo a confronto le diverse deposizioni dei testimoni, ha considerato il valore presuntivo della CID ed è pervenuta ad un accertamento in fatto che nega il raggiungimento della prova circa il momento in cui i danni lamentati dalla G. effettivamente si determinarono.

Si tratta di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sul rilievo che la G. non poteva essere gravata della prova (negativa) dell’inesistenza di pregressi danni sulla propria vettura.

2.1. Il motivo non è fondato.

Il Tribunale non ha gravato la ricorrente di una prova negativa, ma ha semplicemente ritenuto che ella non avesse offerto la prova positiva del collegamento tra i danni lamentati ed il presunto tamponamento da parte di un’altra vettura esattamente il giorno successivo a quello nel quale la vettura della G. aveva subito (con certezza) un diverso incidente.

Anche questo, quindi, è un accertamento di merito che non può essere sovvertito in questa sede e che non implica violazione delle regole sull’onere della prova.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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