Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22322 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16341-2019 proposto da:

T.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3290/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata i127/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 14 (rectius D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251) e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente fondato il proprio convincimento in punto di protezione internazionale senza prendere atto della documentazione prodotta e senza aver attivato i poteri officiosi di indagine commessigli dall’ordinamento ai fini dell’adeguata conoscenza della situazione interna del paese di provenienza; 2) della motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria a mezzo della quale il decidente ha motivato il pronunciato giudizio di inattendibilità circa i fatti narrati dal ricorrente.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è inammissibile essendo diretto a sindacare l’apprezzamento condotto in linea di fatto dal giudice del merito. Ed invero il decidente ha inteso respingere le doglianze dispiegate avanti a sè ribadendo che “in un contesto caratterizzato da dichiarazioni generiche vaghe e contraddittorie ed in assenza di adeguati riscontri dei fatti narrati, deve escludersi che il ricorrente abbia offerto elementi completi ed esaustivi, tali da fondare il giudizio di credibilità ed attendibilità dello stesso”; e a ciò è pervenuto all’esito di un’accurata ricognizione delle circostanze fattuali di volta in volta allegate dal ricorrente, che lo hanno motivatamente indotto, in ragione della loro genericità e delle ripetute discordanze emerse nel racconto del medesimo, a dubitare della sua attendibilità.

3. Va perciò rammentato che secondo quanto ancora di recente ribadito da questa Corte, “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

4. Nè per vero, ove non si volesse credere, accedendo ad una diversa lettura esegetica delle norme rubricate (Cass., Sez. I, 24/05/2019, n. 14283), che il predetto giudizio solleva dal prendere in esame la fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), si avrebbe motivo di ritenere che l’impugnata decisione sia perciò viziata, dato che il decidente si è dato cura di smentire ogni contraria illazione, affermando, sulla scorta delle notizie mutuate da accreditate fonti internazionali, che le condizioni interne del paese di provenienza non identificano “una situazione di conflitto o di pericolo generalizzato, tale da impedire al ricorrente dal farvi rientro” ed evidenziano al contrario una positiva evoluzione della situazione in atto.

5. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, poichè, fermo in principio che il decidente ha compiutamente assolto il compito motivazionale, di modo che nessun addebito può formularsi al riguardo in guisa di violazione di legge, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, decretata dalla novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha reso obsoleto il denunciato vizio motivazionale rendendo censurabile unicamente l’omesso esame del fatto rilevante ai fini della decisione, qui invece puntualmente esaminato.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA