Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22322 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 03/11/2016), n.22322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7927-2014 proposto da:

I.A. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARINA PROSPERI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

COOP ADRIATICA SCARL P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA

VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CRISTINA VENTUROLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1022/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/09/2013, R.G.N. 76/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato CAROLINA VALENSISE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso in via principale inammissibilità,

in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1022/2013, depositata il 5/9/2013, la Corte di appello di Bologna, accogliendo il gravame di Coop Adriatica soc. coop. a r.l. e in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, respingeva la domanda di I.A. volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa alla stessa intimato in relazione all’episodio verificatosi il giorno (OMISSIS), allorquando, a seguito di controllo, era risultato che la lavoratrice non aveva pagato alcuni calzini, per un importo di 21 Euro, rimasti occultati sotto una confezione di acqua nel punto vendita (OMISSIS).

La Corte osservava, diversamente da quanto ritenuto sul punto dal primo giudice, che doveva ritenersi acquisita la dimostrazione della coscienza e volontà dell’azione in capo alla I., avuto riguardo al numero dei calzini e alla posizione in cui erano stati rinvenuti, tale da escludere che la ricorrente non si fosse potuta accorgere della loro presenza; che, inoltre, il controllo era avvenuto a seguito di segnalazione da parte di un’addetta al punto vendita che aveva riconosciuto nella cliente la persona che qualche giorno prima (e precisamente il (OMISSIS)) era stata sorpresa ad appropriarsi di merce sempre all’interno del medesimo punto vendita: episodio, questo, che la Corte faceva oggetto di ricostruzione e che considerava rilevante ai fini di ulteriormente fondare la dimostrazione della coscienza e volontà con cui la I. aveva posto in essere i fatti che avevano portato al suo licenziamento.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con due motivi; la società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la coscienza e volontarietà della condotta, pur in presenza di elementi e circostanze di fatto che, ove logicamente vagliati, ne avrebbero dimostrata la compatibilità anche con un evento di sottrazione accidentale, e per avere posto a base del proprio erroneo ragionamento anche l’episodio del (OMISSIS), nonostante che esso non avesse mai formato oggetto di contestazione disciplinare.

Con il secondo motivo, deducendo ancora omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla coscienza e volontarietà della condotta, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte è pervenuta a ritenere che il comportamento tenuto dalla lavoratrice nel pomeriggio del (OMISSIS), allorquando la I. ebbe a richiedere un duplicato della tessera socio affermando falsamente di averla smarrita, costituisse riscontro della sussistenza dell’elemento soggettivo della condotta addebitata e ciò attraverso una ricostruzione fattuale illogica e incoerente con le risultanze istruttorie.

I motivi così proposti, che possono esaminarsi congiuntamente, per identità di questioni connesse con il vizio dedotto, non risultano meritevoli di accoglimento.

Entrambi, infatti, non si conformano allo schema normativo del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla modifica introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, pur in presenza di sentenza di appello depositata in data 5/9/2013 e, pertanto, in data posteriore all’entrata in vigore della novella legislativa (11 settembre 2012).

Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l’art. 360, n. 5, così come riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Quanto, poi, al rilievo (presente nella sola esposizione del primo motivo), per il quale il ragionamento seguito dalla Corte di appello sarebbe errato anche sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 3, in relazione alla L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, (oltre che sotto il profilo formalmente denunciato di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5: cfr. ricorso, pag. 12), ove con esso la ricorrente abbia inteso dedurre il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge (contra peraltro lo stesso ricorso, pag. 13, penultimo capoverso, che sembra ricondurre l’avvenuto esame dell’episodio del (OMISSIS), non oggetto di contestazione disciplinare, ad una carenza di ordine logico del percorso motivazionale), è da osservare come la sentenza impugnata si sottragga a tale censura, avendo fatto applicazione del consolidato e risalente principio di diritto, secondo cui i fatti non tempestivamente contestati “possono esser considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni”; con la conseguenza che “sotto tale profilo può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento, non ostando a tale valutazione il principio di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, u.c.” (Cass. n. 11410/1993; conformi: Cass. 6523/1996; n. 1894/1998; n. 1925/1998; n. 5044/1999; n. 7734/2003; n. 21795/2009; n. 1145/2011).

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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