Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22321 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. I, 26/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 26/10/2011), n.22321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 12220 del R.G. anno 2009 proposto da:

avv. T.D. elett. domiciliato in ROMA, Piazza Francesco

Morosini 12 presso l’avv. Marotti Roberto che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4641 del Tribunale di Roma depositata il

29.05.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato T.D. chiese ed ottenne ingiunzione a carico di C.V. per il pagamento di compensi per opera professionale ma il C. si oppose innanzi al Giudice di Pace di Roma che, con sentenza, 28.6.2005 la respinse. Il C. propose appello innanzi al Tribunale di Roma e, nella dichiarata contumacia dell’appellato avv. T.D., il Tribunale, con sentenza 29.05.2008, accolse in parte l’appello revocando la ingiunzione 23.2.2004. Per la cassazione di tale sentenza l’avv. T.D. ha proposto ricorso in data 14.5.2009 al quale il C. non ha opposto difese. Nel ricorso l’impugnante deduce la nullità della sentenza – adottata nella contumacia di esso appellato – per essere nullo l’atto di appello: in esso infatti, pur intestandosi l’atto come diretto alla chiamata presso il Tribunale di Roma, si invitava l’appellato a comparire innanzi alla Corte di Appello di Roma, nei noti locali di via (OMISSIS), e quindi si concludeva chiedendo al Tribunale di provvedere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorso appare al Collegio fondato, essendo la citazione introduttiva del giudizio concluso dalla sentenza impugnata incorsa in nullità ai sensi dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 1 e art. 164 c.p.c., comma 1 e non avendo il giudice di appello disposto, come dovuto, il rinnovo della citazione.

A tal proposito il Collegio richiama quanto statuito da Cass. 22024 del 2009 (La mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’art. 164 c.p.c., comma 1, e, quindi, di tutti gli elementi integranti la “vocatio in jus”, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all’operatività dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell’udienza, dev’essere individuata ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 4), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell’art. 164 c.p.c., comma 1 massima).

In punto di fatto, come esattamente denunziato in ricorso, e sintetizzato in pertinente quesito di diritto, emerge che la vocatio in judicio effettuata dall’appellante C.V. era oggettivamente quanto indiscutibilmente idonea a generare incertezza nel destinatario sul giudice innanzi al quale l’appello veniva radicato: se da un lato era indicato il Tribunale di Roma, dall’altro lato l’invito a costituirsi era formulato con l’indicazione della Corte di Appello (in strada e locali nei quali ha sede la prima ma nei quali nessuna sezione civile ordinaria del Tribunale è ubicata).

Poichè l’incertezza descritta, ed indetta dalle contraddittorie indicazioni, non può ritenersi sanata da alcuna attività dell’Ufficio – come avviene quando l’appello si proponga con ricorso e venga notificato assieme al decreto di fissazione dell’udienza innanzi al Giudice (Cass. 9344 del 2011) – ne discende, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, affetta da nullità, ed il rinvio allo stesso Ufficio perchè proceda alla corretta rinnovazione della citazione in appello ed alla conseguente instaurazione del contraddittorio (conclusivamente regolando le spese del giudizio di legittimità).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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