Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22321 del 25/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.25/09/2017),  n. 22321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22229-2015 proposto da:

C.P., I.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio dell’avvocato MANFREDO

PIAZZA, rappresentati e difesi dall’avvocato PEPPINO RUSSO;

– ricorrenti –

contro

B.C., CA.LU., CA.EL.,

CA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 388/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.C., Lu., El. e Ca.Gi. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, i coniugi C.P. e I.L., chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei loro confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di costituzione del fondo patrimoniale nel quale i predetti avevano conferito tutti i beni di proprietà del C..

A sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essere creditori del C. per la somma di Euro 44.320,37, di cui al relativo atto di precetto intimato al convenuto.

Si costituì in giudizio il C., chiedendo il rigetto della domanda, mentre la I. rimase contumace.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dai coniugi soccombenti e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 20 marzo 2015, ha rigettato i primi tre motivi di appello, ha dichiarato inammissibile il quarto, ha confermato la pronuncia del Tribunale ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorrono C.P. e I.L. con unico atto affidato a due motivi.

B.C., Lu., El. e Ca.Gi. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380 – bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla circostanza per cui il fondo patrimoniale sarebbe stato costituito due anni prima la notifica del precetto; con il secondo si lamenta violazione dell’art. 102 c.p.c., sostenendo che il contraddittorio non sarebbe stato instaurato ritualmente in primo grado nei confronti della I., litisconsorte necessaria.

2. Il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni.

Si osserva, innanzitutto, che esso non contiene una vera e propria esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

Quanto al primo motivo, data la genericità del ricorso, la censura non indica neppure se e dove la questione della cadenza temporale dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale sia stata posta al giudice di merito; tanto più che la sentenza impugnata ha rilevato che le censure sull’art. 2901 c.c., erano da ritenere inammissibili ai sensi dell’art. 342 del codice di rito.

Il secondo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha affrontato il problema della regolarità della notifica in primo grado nei confronti della I., con argomentazioni che il motivo in esame non confuta in alcun modo.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2017

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